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Il Ministero del Turismo ha lanciato un bando per la riqualificazione energetica e sismica degli alberghi

Il Ministero del Turismo italiano ha lanciato il nuovo incentivo FRI-Tur (Fondo Rotativo Imprese del Turismo), gestito da Invitalia in collaborazione con Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti. Il fondo ha una dotazione di 1,38 miliardi di euro per finanziare investimenti medi-grandi nella sostenibilità e nella digitalizzazione di alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, strutture ricettive all’aria aperta e altre imprese turistiche. Gli interventi finanziabili comprendono riqualificazione energetica, antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, digitalizzazione e acquisto di arredi. Le agevolazioni consistono in un contributo diretto alla spesa o in un finanziamento agevolato da parte di Cassa Depositi e Prestiti. La piattaforma web di Invitalia è attiva dal 30 gennaio 2023 e le domande potranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2023.

Andrea Bernardi

Approvato il piano nazionale di contenimento dei consumo energetici

Il Ministro della Transizione ecologia, Roberto Cingolani ha firmato il provvedimento che recepisce le misure messe in campo nel piano di riduzione dei consumi di gas naturale, presentato dal Governo poco più di un mese fa.

Nel merito del piano, in sintesi prevede:

  • la durata di accensione degli impianti di riscaldamento è ridotta di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022 – 2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di otto giorni la data di inizio e anticipando di sette la data di fine esercizio; l’Italia sarà divisa in sei fasce e la zona E che comprende la pianura padana, avrà i termosifoni caldi dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore al giorno
  • temperatura – nelle attività industriali e artigianali passa dai 18 gradi a 17; prevista la deroga da parte dei sindaci
  • temperatura altri ambienti – sia passa dai canonici 20 gradi a 19
  • deroghe – le riduzioni non si applicano a ospedali, asili e piscine

Si attendono ora i due vademecum a cura di Enea con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento:

  • nei condomini con il riscaldamento centralizzato e sprovvisti di un sistema di regolazione che permetta la programmazione della temperatura in base alla scelta dei gradi centigradi
  • nei negozi e uffici per indicazioni di risparmio sulle insegne, sulle lampadine, sulle porte apribili, etc.
Andrea Bernardi

Circolare del Ministero dell’Ambiente sulla proroga dei termini dei certificati F-gas

In data 8 maggio è stata pubblicata la circolare del Ministero dell’Ambiente che facendo riferimento alla Legge del 24 aprile 2020, n. 27 (cosiddetta decreto Cura Italia), in particolare all’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

La presente comunicazione aggiorna la precedente nota prot. n.410/DS del 30 marzo 2020 e chiarisce quanto segue:

  1. i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (precedentemente la data era stata posta al 15 aprile) conservano la loro validità sino al 31 luglio 2020 e in ogni caso tale validità sarà estesa di 90 giorni a partire dalla data di cessazione dello stato d’emergenza;
  2. tale estensione di validità sarà operata direttamente dagli Organismi di certificazione accreditati per i certificati da loro rilasciati, attraverso la loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it;
  3. le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’ articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 resteranno, quindi, visibili nella Sezione C “Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.

Gli  Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it , per i certificati da loro rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (compresi), ad estendere la validità di detti certificati sino al 31 luglio 2020.  Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, ha messo a disposizione gli strumenti telematici che consentono agli organismi di trasmettere la comunicazione.

Andrea Bernardi

Super Bonus Energetico 110%

Ieri è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri un nuovo Decreto, annunciato da molti giorni, che mira a dare una boccata di ossigeno al mondo dell’edilizia, puntando a rinnovare e ammodernare energeticamente gli immobili del nostro patrimonio residenziale nazionale.

E’ stato previsto un aumento al 110% dell’aliquota di detrazione spettante in caso di interventi di efficienza energetica, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e riduzione del rischio sismico. 

L’arco temporale di riferimento per la validità delle spese va dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e la detrazione verrà “restituita” in 5 anni. Possono usufruire di tale agevolazione i condomini e unità unifamiliari purché residenza principale. 

Gli interventi energetici incentivabili possono essere:

a) isolamento termico delle strutture verticali e orizzontali con un tetto di spesa è pari ad euro 60.000 moltiplicato per il numero di unità nell’edificio;

b) interventi per la sostituzione degli impianti termici esistenti con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici. La spesa massima detraibile è pari a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio; 

c) interventi per la sostituzione del generatore di calore per edifici unifamiliari, con esclusione delle caldaie a condensazione.

L’aliquota del 110% si prevede, inoltre, allargata a tutti gli altri interventi di miglioramento energetico, purché legati ad uno degli interventi sopra descritti, compresa l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Condizione necessaria, per accedere all’agevolazione è il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, in caso di precedente classe B, il conseguimento della classe A, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica e dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato.

Per gli interventi sismici, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento. Non è applicabile agli edifici in zona sismica 4.

Se si effettuano gli interventi sopra elencati il diritto all’aliquota 110% si estende anche agli impianti fotovoltaici fino ad una spesa di euro 48.000. Questa estensione vale anche per l’installazione di sistemi di accumulo, integrati negli impianti fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e negli stessi limiti di importo nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Questa estensione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito prodotta dall’impianto installato.

A tutti questi interventi è applicata la possibilità di usufruire della cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione, ottenuto il visto di conformità della sussistenza del diritto alla detrazione d’imposta. Si precisa, inoltre, che i dati riguardanti l’intervento dovranno essere comunicati, come già solito per gli interventi di efficienza energetica, all’ENEA.

Si rimane comunque in attesa, verosimilmente entro i 30 giorni dichiarati dal Decreto, degli atti attuativi che andranno meglio a definire modalità e procedure per accedere a questo importante strumenti di agevolazione fiscale.

Il nostro studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni, nonché per fissare un appuntamento per valutare la vostra esigenza, proponendo la migliore soluzione e ricordando che, oltre a questo, esistono altri strumenti utili come il Conto Termico 2.0.

Andrea Bernardi

Lo sconto in fattura resta!

Un nuovo emendamento al disegno di legge di Bilancio 2020, approvato durante la seduta notturna dalla Commissione Bilancio, ha stabilito che sconto immediato in fattura resterà in piedi solo per gli interventi di riqualificazione energetica di aree comuni degli edifici condominiali di importo superiore a 200mila euro.

La possibilità di richiedere all’impresa che realizza i lavori lo sconto alternativo all’ecobonus e al sismabonus, quindi, resterà in vita fino al 31 dicembre 2019.

Dal 2020, cioè da quando entrerà in vigore la Legge di Bilancio, questa chance sarà limitata all’ecobonus per i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali di importo superiore a 200mila euro.

Per la conferma definitiva della cancellazione, resta ora da attendere l’approvazione definitiva della legge di Bilancio.
Restano nel perimetro della misura, quindi, tutti i grandi lavori. In questi casi, al posto della detrazione, sarà possibile avere uno sconto immediato in fattura. Il fornitore potrà recuperarlo in cinque quote annuali.

Andrea Bernardi

Aggiornata la norma UNI 10436 sul controllo e manutenzione delle caldaie

Si informa che in data 21 novembre scorso è entrata in vigore la nuova UNI 10436:2019 che tratta le caldaie a gas con portata termica nominale non maggiore di 35Kw – controllo e manutenzione.

La norma, che sostituisce la precedente edizione del 1996,

  • prescrive le operazioni da effettuare per il controllo e la manutenzione delle caldaie a gas per uso domestico e similare, destinate al riscaldamento di ambiente con o senza produzione di acqua calda sanitaria, aventi portata termica nominale non maggiore di 35Kw
  • stabilisce alcuni controlli da effettuare per la verifica di situazioni di contorno all’apparecchio e strettamente legate al suo corretto funzionamento.

Le prescrizioni fornite nella nuova norma sono di completamento a quanto previsto dalle parti applicabili della UNI 7129, dalla UNI 7131 e della UNI 10738.

Andrea Bernardi

Nuovo portale Enea: Audit 102/14

Dallo scorso 11  luglio è attivo il nuovo portale Enea, audit 102, sviluppato per supportare le imprese che dovranno effettuare la diagnosi energetica dei propri impianti produttivi entro il prossimo 5 dicembre 2019.  

Il portale Audit 102 è stato rinnovato rispetto all’edizione del 2015 per permettere alle imprese di ottemperare all’obbligo di trasmissione in maniera più semplice e veloce.

https://audit102.enea.it/

Diagnosi energetiche: gli obblighi per le aziende

Il D.lgs. 102/2014 ha introdotto l’obbligo per le grandi imprese o per quelle classificate come energivore di effettuare delle diagnosi energetiche, prevede anche che la diagnosi deve tenere in considerazione l’eventuale presenza nel sito di unità di produzione di energia. 
Il provvedimento, inoltre, prescrive che le imprese energivore adottino in tempi ragionevoli gli interventi che risultino necessari dopo l’esito della diagnosi energetica. Le grandi imprese non sono soggette all’obbligo, anche se la realizzazione degli interventi di efficientamento individuati dalla diagnosi è auspicabile. 
Le imprese che non ottemperano agli obblighi sono punite con una multa da 4mila a 40mila euro. Se invece la diagnosi non è effettuata in modo conforme alla normativa, è prevista una sanzione da 2mila a 20mila euro.
Diagnosi energetiche: i dati raccolti in 4 anni – Secondo i dati Enea, l’Italia si colloca al top della classifica Ue dei Paesi più virtuosi nell’attuazione della direttiva europea sull’efficienza energetica per i check-up nelle aziende.  
Nel periodo 2015-18 sono state inviate 16.105 diagnosi energetiche da parte di 8.871 aziende, di cui 5.862 da grandi imprese e 2.913 energivore, con un risparmio di 896,3 Ktep/anno.

Andrea Bernardi

Agenzia delle Entrate: chiarimenti mancata trasmissione all’Enea

Con la risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate ha finalmente chiarito quali sono gli effetti derivanti dalla mancata trasmissione all’Enea delle informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia, escludendo che il mancato o tardivo invio dei dati comporti la perdita del diritto alle detrazioni.

Si ricorda che, con l’art. 1, comma 3, lett. b) della legge n. 205 del 2017, il Legislatore ha aggiunto nell’art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 il comma 2-bis: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati. L’Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.”

Il sito internet è stato reso disponibile dall’Enea soltanto in data 21 novembre 2018, prevedendo che, per tutti gli interventi dal 1 gennaio 2018 al 21 novembre 2018, la trasmissione doveva essere effettuata entro 90 giorni dalla suddetta data. In considerazione delle richieste avanzate dagli operatori, è stata tuttavia concessa una proroga dei termini previsti per la trasmissione dei dati relativi all’anno 2018, fino al 1° aprile 2019. A regime (ovvero per gli interventi terminati nel 2019) la trasmissione dovrà invece avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Tuttavia, se la data di fine lavori è compresa tra il 1 gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo 2019, giorno di messa on line del sito. Non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere oggetto di comunicazione, essendo prevista esclusivamente la trasmissione dei dati riguardanti gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.
Nel Portale di ENEA è pubblicato un elenco degli interventi di ristrutturazione edilizia da comunicare. 

Andrea Bernardi

Nuovo regolamento F-GAS 2019

La principale novità introdotta dal decreto, che abroga il precedente DPR 43/2012, è l’istituzione di una Banca Dati che verrà gestita, al pari del registro fgas.it, dalle Camere di Commercio, ed in particolare da EcoCerved, e dovrà contenere tutti i dati relativi ai movimenti sui gas fluorurati: vendita/acquisto dei refrigeranti da parte di personale e aziende certificate (con registrazione del numero di certificato), delle apparecchiature che li contengono e dati relativi alle attività di installazione, assistenza, riparazione, rimozione e smantellamento.

Tutto questo a prescindere dalla quantità di refrigerante in essi contenuto.

Rimane invece il limite di 5 tonnellate equivalenti sopra al quale sono obbligatorie anche le visite periodiche.

Questo registro potrà essere consultato online tramite password in qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo sia dall’operatore sia dal manutentore e quest’ultimo dovrà inserire i dati sul registro a fronte delle attività svolte sulla macchina.

Si evidenzia che l’introduzione di strumenti di monitoraggio circa l’uso degli f-gas in maniera da ridurre la possibilità del loro utilizzo da parte degli operatori non certificati.

Occorre però ora comprendere il costo per il mantenimento della Banca Dati persone ed imprese certificate, dietro al quale è previsto in capo alle imprese il versamento di un are un diritto di segreteria.

Nel nuovo DPR sono state inoltre eliminate alcune criticità del vecchio decreto come l’obbligo della redazione di un piano di qualità secondo la norma UNI 10005 previsto dall’allegato A del vecchio DPR 43/2012, ma non dai Regolamenti europei.

In sintesi le altre principali novità:

  • individua il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale autorità competente ad interloquire con gli operatori e le imprese;
  • interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
  • individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati;

Per quanto riguarda la formazione e la successiva certificazione, sarà obbligatorio che il tecnico abbia a disposizione materiale formativo sui refrigeranti alternativi e 6 nuove domande per la categoria 1 che verteranno sui nuovi refrigeranti. Gli esaminatori degli esami per la certificazione dovranno dimostrare 5 anni di esperienza nel settore, richiesta appoggiata dalle Associazioni dei Tecnici del Freddo.

Il DPR contiene inoltre disposizioni di semplificazione. Il problema di chi è iscritto al registro senza ottenere la certificazione viene risolto con la cancellazione automatica per persone fisiche ed imprese che non conseguono la certificazione entro 8 mesi dall’iscrizione al Registro stesso. Questa procedura permetterà quindi di eliminare circa il 20% delle persone e quasi il 50% delle imprese che sono iscritte al registro telematico fgas.it ma che operano illegalmente comprando gas e attrezzatura, non avendo ottenuto la certificazione.

Le nuove attività che necessiteranno di certificazione sono quelle relative alle “celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi” e allo “smantellamento” di strutture esistenti. In questo caso viene sanato un vulnus molto evidente che tutte le associazioni avevano rilevato.

Il certificato già emesso resta valido sino alla scadenza ed è considerato conforme. Perché, tuttavia, sia efficace con celle frigo mobili occorre che il tecnico rilasci relativa certificazione integrativa in autocertificazione. Particolari semplificazioni sono state riservate all’Impresa Individuale, categoria che comprende le aziende con un solo un tecnico con certificato, fino a 200.000 euro di fatturato. In questo caso occorrerà presentare solo la documentazione senza necessità di esaminazione in loco da parte dell’ente certificatore.

Viene inoltre eliminata la richiesta obbligatoria della presenza del piano di qualità mentre le evidenze potranno essere fornite con una semplice checklist o altra forma più idonea a discrezione del Tecnico del Freddo.

Andrea Bernardi

Online il portale ENEA per detrazioni fiscali su ristrutturazioni edilizie

Attivato il sito per la comunicazione 50%

In questi giorni è stato pubblicato il portale ENEA per l’inserimento dei dati necessari ad avere diritto alla detrazione fiscale del 50%.
Qualora fosse necessario un supporto per l’inserimento il nostro staff si mette a disposizione per la verifica e il controllo dei documenti.

 Il sito è online da oggi all’indirizzo ristrutturazioni2018.enea.it.

L’Enea ha specificato che gli interventi vincolati all’obbligo di invio:

  • Coibentazioni delle strutture opache
  • Serramenti comprensivi d’infissi
  • Elettrodomestici, ma esclusivamente se sono connessi ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio incominciato a partire dal 1° gennaio 2017, come: frigoriferi, forni, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavatrici e asciugatrici
  • Installazione o sostituzione generatori di calore con caldaie a condensazione, sistemi ibridi, pompe di calore, generatori di calore a biomassa, scaldacqua a pompa di calore,
  • Impianti fotovoltaici.

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, i contribuenti che intendono accedere a tale beneficio sono obbligati a trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi già conclusi, il termine dei 90 giorni per l’invio delle informazioni decorrerà dal 21 novembre 2018

Andrea Bernardi