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Category Archive Normative

Approvato il piano nazionale di contenimento dei consumo energetici

Il Ministro della Transizione ecologia, Roberto Cingolani ha firmato il provvedimento che recepisce le misure messe in campo nel piano di riduzione dei consumi di gas naturale, presentato dal Governo poco più di un mese fa.

Nel merito del piano, in sintesi prevede:

  • la durata di accensione degli impianti di riscaldamento è ridotta di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022 – 2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di otto giorni la data di inizio e anticipando di sette la data di fine esercizio; l’Italia sarà divisa in sei fasce e la zona E che comprende la pianura padana, avrà i termosifoni caldi dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore al giorno
  • temperatura – nelle attività industriali e artigianali passa dai 18 gradi a 17; prevista la deroga da parte dei sindaci
  • temperatura altri ambienti – sia passa dai canonici 20 gradi a 19
  • deroghe – le riduzioni non si applicano a ospedali, asili e piscine

Si attendono ora i due vademecum a cura di Enea con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento:

  • nei condomini con il riscaldamento centralizzato e sprovvisti di un sistema di regolazione che permetta la programmazione della temperatura in base alla scelta dei gradi centigradi
  • nei negozi e uffici per indicazioni di risparmio sulle insegne, sulle lampadine, sulle porte apribili, etc.

Circolare del Ministero dell’Ambiente sulla proroga dei termini dei certificati F-gas

In data 8 maggio è stata pubblicata la circolare del Ministero dell’Ambiente che facendo riferimento alla Legge del 24 aprile 2020, n. 27 (cosiddetta decreto Cura Italia), in particolare all’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

La presente comunicazione aggiorna la precedente nota prot. n.410/DS del 30 marzo 2020 e chiarisce quanto segue:

  1. i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (precedentemente la data era stata posta al 15 aprile) conservano la loro validità sino al 31 luglio 2020 e in ogni caso tale validità sarà estesa di 90 giorni a partire dalla data di cessazione dello stato d’emergenza;
  2. tale estensione di validità sarà operata direttamente dagli Organismi di certificazione accreditati per i certificati da loro rilasciati, attraverso la loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it;
  3. le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’ articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 resteranno, quindi, visibili nella Sezione C “Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.

Gli  Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it , per i certificati da loro rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (compresi), ad estendere la validità di detti certificati sino al 31 luglio 2020.  Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, ha messo a disposizione gli strumenti telematici che consentono agli organismi di trasmettere la comunicazione.

Aggiornata la norma UNI 10436 sul controllo e manutenzione delle caldaie

Si informa che in data 21 novembre scorso è entrata in vigore la nuova UNI 10436:2019 che tratta le caldaie a gas con portata termica nominale non maggiore di 35Kw – controllo e manutenzione.

La norma, che sostituisce la precedente edizione del 1996,

  • prescrive le operazioni da effettuare per il controllo e la manutenzione delle caldaie a gas per uso domestico e similare, destinate al riscaldamento di ambiente con o senza produzione di acqua calda sanitaria, aventi portata termica nominale non maggiore di 35Kw
  • stabilisce alcuni controlli da effettuare per la verifica di situazioni di contorno all’apparecchio e strettamente legate al suo corretto funzionamento.

Le prescrizioni fornite nella nuova norma sono di completamento a quanto previsto dalle parti applicabili della UNI 7129, dalla UNI 7131 e della UNI 10738.

Nuovo regolamento F-GAS 2019

La principale novità introdotta dal decreto, che abroga il precedente DPR 43/2012, è l’istituzione di una Banca Dati che verrà gestita, al pari del registro fgas.it, dalle Camere di Commercio, ed in particolare da EcoCerved, e dovrà contenere tutti i dati relativi ai movimenti sui gas fluorurati: vendita/acquisto dei refrigeranti da parte di personale e aziende certificate (con registrazione del numero di certificato), delle apparecchiature che li contengono e dati relativi alle attività di installazione, assistenza, riparazione, rimozione e smantellamento.

Tutto questo a prescindere dalla quantità di refrigerante in essi contenuto.

Rimane invece il limite di 5 tonnellate equivalenti sopra al quale sono obbligatorie anche le visite periodiche.

Questo registro potrà essere consultato online tramite password in qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo sia dall’operatore sia dal manutentore e quest’ultimo dovrà inserire i dati sul registro a fronte delle attività svolte sulla macchina.

Si evidenzia che l’introduzione di strumenti di monitoraggio circa l’uso degli f-gas in maniera da ridurre la possibilità del loro utilizzo da parte degli operatori non certificati.

Occorre però ora comprendere il costo per il mantenimento della Banca Dati persone ed imprese certificate, dietro al quale è previsto in capo alle imprese il versamento di un are un diritto di segreteria.

Nel nuovo DPR sono state inoltre eliminate alcune criticità del vecchio decreto come l’obbligo della redazione di un piano di qualità secondo la norma UNI 10005 previsto dall’allegato A del vecchio DPR 43/2012, ma non dai Regolamenti europei.

In sintesi le altre principali novità:

  • individua il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale autorità competente ad interloquire con gli operatori e le imprese;
  • interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
  • individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati;

Per quanto riguarda la formazione e la successiva certificazione, sarà obbligatorio che il tecnico abbia a disposizione materiale formativo sui refrigeranti alternativi e 6 nuove domande per la categoria 1 che verteranno sui nuovi refrigeranti. Gli esaminatori degli esami per la certificazione dovranno dimostrare 5 anni di esperienza nel settore, richiesta appoggiata dalle Associazioni dei Tecnici del Freddo.

Il DPR contiene inoltre disposizioni di semplificazione. Il problema di chi è iscritto al registro senza ottenere la certificazione viene risolto con la cancellazione automatica per persone fisiche ed imprese che non conseguono la certificazione entro 8 mesi dall’iscrizione al Registro stesso. Questa procedura permetterà quindi di eliminare circa il 20% delle persone e quasi il 50% delle imprese che sono iscritte al registro telematico fgas.it ma che operano illegalmente comprando gas e attrezzatura, non avendo ottenuto la certificazione.

Le nuove attività che necessiteranno di certificazione sono quelle relative alle “celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi” e allo “smantellamento” di strutture esistenti. In questo caso viene sanato un vulnus molto evidente che tutte le associazioni avevano rilevato.

Il certificato già emesso resta valido sino alla scadenza ed è considerato conforme. Perché, tuttavia, sia efficace con celle frigo mobili occorre che il tecnico rilasci relativa certificazione integrativa in autocertificazione. Particolari semplificazioni sono state riservate all’Impresa Individuale, categoria che comprende le aziende con un solo un tecnico con certificato, fino a 200.000 euro di fatturato. In questo caso occorrerà presentare solo la documentazione senza necessità di esaminazione in loco da parte dell’ente certificatore.

Viene inoltre eliminata la richiesta obbligatoria della presenza del piano di qualità mentre le evidenze potranno essere fornite con una semplice checklist o altra forma più idonea a discrezione del Tecnico del Freddo.

In Gazzetta l’elenco dei lavori non soggetti a Cila, Scia [Edilizia libera]

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il glossario unico delle opere che non richiedono un titolo abilitativo: Cil, Cila, Scia o permesso di costruire e sarà uniforme in tutti i comuni per piccoli lavori edilizi. Ferme restando le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).
L’elenco delle prime 58 principali opere (dagli intonaci ai lampioni) che possono essere realizzate in edilizia libera è individuato, infatti, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018, pubblicato in GU il 7 aprile scorso ed entrerà in vigore il prossimo 23 aprile. Il decreto avrebbe dovuto essere emanato così come disposto all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 25/11/2016, n. 222 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (11/12/2016) e, quindi, entro il 9/2/2017 e dunque arriva con notevole ritardo rispetto a quanto previsto.

Le categorie di intervento che rientrano nell’edilizia libera riguardano:

    1. manutenzione ordinaria,
    2. pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW,
    3. depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc,
    4. eliminazione delle barriere architettoniche,
    5. attività di ricerca nel sottosuolo,
    6. movimenti di terra,
    7. serre mobili stagionali,
    8. pavimentazione di aree pertinenziali,
    9. pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici,
    10. aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza,
    11. manufatti leggeri in strutture ricettive,
    12. opere contingenti temporanee.

Tra gli interventi di manutenzione ordinaria, ad esempio, rientrano la sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne, il rifacimento di intonaci interni ed esterni, il rinnovamento di opere di lattoneria, come grondaie e pluviali, la sostituzione di rivestimenti interni ed esterni e di serramenti e l’installazione o riparazione di controsoffitti.
Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire, è demandato a
successivi decreti.

Nuove Tariffe Elettriche 2017 TD

Riporto velocemente le novità che ci saranno nei prossimi mesi per quanto riguarda le tariffe speciali introdotte dalle nuove delibere:

      Per i clienti domestici che hanno in passato aderito alla sperimentazione tariffaria per le pompe di calore (ex tariffa D1) – delibera 205/2014/R/eel – il provvedimento prevede che già nel 2017 venga anticipata l’applicazione della struttura tariffaria completamente non progressiva che entrerà a regime nel 2018 per tutti i clienti domestici. Rispetto al 2016 questi clienti vedranno ridursi ulteriormente il prezzo medio del kWh elettrico. Da simulazioni Assoclima per clienti con contatore da 6kW e 6.000kWh elettrici di consumo il prezzo medio scende dai 23 centesimi a meno di 20 centesimi. Questo si traduce in una ulteriore riduzione del costo del kWh termico prodotto dalla pompa di calore la quale si dimostra essere la tecnologia con il minor costo di esercizio a parità di energia termica prodotta. (*Es con SCOP 4 costo teorico di 5 €c/kWh termico rispetto alle caldaie a condensazione a metano che si attestano sui 10€c/kWh)
      Tutti gli altri clienti, coloro che installeranno quest’anno una pompa di calore o un sistema ibrido o coloro che disponevano già di un sistema ibrido o non avevano richiesto la D1, grazie a questo secondo step della riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie disporranno, senza effettuare alcuna richiesta, godranno di una tariffa non più appesantita considerevolmente come in passato da scaglioni di consumo. Da simulazioni Assoclima per questi clienti con contatore da 6kW e 6.000kWh elettrici di consumo il prezzo medio previsto scende dai 27 centesimi del 2016 ai 23 centesimi del 2017 per poi approdare da gennaio 2018 ai 20 centesimi. La tariffa TD 2017 risulta quindi praticamente allineata alla D1 del 2016.

D’ora in poi inoltre:

      non sarà poi più necessario fare alcuna richiesta di contatore specifico
      si potrà inoltre scegliere tra un maggior numero di livelli di potenza del contatore (con ‘scatti’ di 0,5 kW per le fasce più popolate dell’utenza domestica, rispetto alla ‘storica’ gradualità di 1,5 kW).

Copertura con fonti rinnovabili confermata al 35% fino a fine 2017

Il Decreto Legge 30.12.2016, n. 244 (decreto “Milleproroghe”), ha rinviato al 31 dicembre 2017 l’obbligo di copertura con fonti rinnovabili di almeno il 50% dei consumi per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento ed il raffrescamento.
Fino a tale data si dovrà continuare a rispettare l’attuale limite di copertura, fissato al 35% dal DLgs n. 28/2011 (Allegato 3).
Clicca qui per scaricare il testo del decreto >> DL-2016.12.30-n.244

Proroga per la contabilizzazione. Termine ultimo 30 Giugno 2017

E’ stato prorogata al 30 giugno 2017 l’installazione di contabilizzatori e valvole termostatiche nei condomini con riscaldamento centralizzato.
Lo slittamento, compreso nel dl ‘milleproroghe’, si era reso necessario per il fatto che le ultime norme erano uscite a metà agosto e i tempi di adempimento erano di fatto impossibili da rispettare anche per i condomini più solleciti.
Il posticipo di sei mesi riguarda le lettere a) e b) del comma 5, articolo 9, del dlgs 104/2014 e comprende sia l’obbligo di installare un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio, sia l’installazione (a cura del proprietario), di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.

Energie rinnovabili e qualificazione FER – Regione Veneto

La regione del Veneto con decreto n. 430 del 30 novembre scorso ha di fatto prorogato i termini della precedente Delibera dell’8 aprile 2016 con la quale venivano “prenotati e autorizzati” i percorsi formativi riguardante le FER, da parte degli enti formativi accreditati in Regione.

Con questo Decreto vengono di fatto ritenuti validi fino al 31/12/2017, i percorsi formativi già “prenotati” con il precedente bando, senza la necessità di dover partecipare nel 2017 ad un nuovo bando e vengono mantenute valide le precedenti modalità di realizzazione degli stessi percorsi formativi (seminari da 4 ore, o percorsi da 16).
Ciò conferma quanto precedentemente comunicato è cioè come l’obbligo di aggiornamento per il responsabile tecnico deve essere assolto in 3 anni e la nuova scadenza del triennio è stabilita al 31 dicembre 2019.

Comunicazione Regione Veneto FER 30-11-16

Disponibili 20 milioni per le diagnosi energetiche e ISO 50001

Il Ministero dell’ambiente assieme al Ministero dello Sviluppo economico con il decreto del 21 dicembre 2015, hanno approvato i programmi per il supporto economico per effettuare le diagnosi energetiche e l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 nelle piccole e medie imprese.

Il Mise riporta che:

“le risorse messe a disposizione dallo Stato per il cofinanziamento dei programmi ammontano a circa 10 milioni di euro. Considerando anche le risorse che verranno allocate dalle Regioni, saranno disponibili 20 milioni di euro a copertura del 50% dei costi che le PMI sosterranno per la realizzazione delle diagnosi energetiche o per l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001”.

diagnosi_energetiche_regioni iso 50001