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Coefficienti compensativi per le ripartizioni delle spese? No, grazie

La UNI 10200 non prevede l’utilizzo di alcun coefficiente compensativo tra appartamenti che vada a ridistribuire l’esborso economico di una situazione di “svantaggio”. Bensì prevede una bollettazione basata principalmente sul consumo reale, lasciando a carico del proprietario singolo le inefficienze dovute alla posizione dell’appartamento.
Con il D.Lgs. 141/2016, però, il Governo ha introdotto la possibilità di non applicare la UNI 10200, sulla base di una relazione tecnica asseverata che dimostri almeno il 50% di discrepanza del fabbisogno energetico a metro quadrato tra gli appartamenti. Questo lascia alcuni spazi interpretativi sul metodo di calcolo del 50% dando, però, in questo modo la possibilità di derogare alla normativa.
Con questa deroga si lascia ai condòmini la possibilità di scegliere l’entità della quota fissa che può variare da 0 a 30%, contabilizzando il restante alla parte variabile, dipendente dal consumo reale. Ne deriva che questo regime di deroga avvantaggia gli appartamenti chiusi che vedono ridursi la bolletta, lasciando però ai residenti l’onere di contribuire pagando l’intero costo delle inefficienze di sistema.
La materia è molto complessa e in continua evoluzione, ma siamo convinti che possa essere un buon incentivo per efficientare energeticamente i condomini, soprattutto la parte impiantistica.

Copertura con fonti rinnovabili confermata al 35% fino a fine 2017

Il Decreto Legge 30.12.2016, n. 244 (decreto “Milleproroghe”), ha rinviato al 31 dicembre 2017 l’obbligo di copertura con fonti rinnovabili di almeno il 50% dei consumi per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento ed il raffrescamento.
Fino a tale data si dovrà continuare a rispettare l’attuale limite di copertura, fissato al 35% dal DLgs n. 28/2011 (Allegato 3).
Clicca qui per scaricare il testo del decreto >> DL-2016.12.30-n.244