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Category Archive Diagnosi Energetica

Super Bonus Energetico 110%

Ieri è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri un nuovo Decreto, annunciato da molti giorni, che mira a dare una boccata di ossigeno al mondo dell’edilizia, puntando a rinnovare e ammodernare energeticamente gli immobili del nostro patrimonio residenziale nazionale.

E’ stato previsto un aumento al 110% dell’aliquota di detrazione spettante in caso di interventi di efficienza energetica, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e riduzione del rischio sismico. 

L’arco temporale di riferimento per la validità delle spese va dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e la detrazione verrà “restituita” in 5 anni. Possono usufruire di tale agevolazione i condomini e unità unifamiliari purché residenza principale. 

Gli interventi energetici incentivabili possono essere:

a) isolamento termico delle strutture verticali e orizzontali con un tetto di spesa è pari ad euro 60.000 moltiplicato per il numero di unità nell’edificio;

b) interventi per la sostituzione degli impianti termici esistenti con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici. La spesa massima detraibile è pari a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio; 

c) interventi per la sostituzione del generatore di calore per edifici unifamiliari, con esclusione delle caldaie a condensazione.

L’aliquota del 110% si prevede, inoltre, allargata a tutti gli altri interventi di miglioramento energetico, purché legati ad uno degli interventi sopra descritti, compresa l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Condizione necessaria, per accedere all’agevolazione è il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, in caso di precedente classe B, il conseguimento della classe A, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica e dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato.

Per gli interventi sismici, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento. Non è applicabile agli edifici in zona sismica 4.

Se si effettuano gli interventi sopra elencati il diritto all’aliquota 110% si estende anche agli impianti fotovoltaici fino ad una spesa di euro 48.000. Questa estensione vale anche per l’installazione di sistemi di accumulo, integrati negli impianti fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e negli stessi limiti di importo nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Questa estensione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito prodotta dall’impianto installato.

A tutti questi interventi è applicata la possibilità di usufruire della cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione, ottenuto il visto di conformità della sussistenza del diritto alla detrazione d’imposta. Si precisa, inoltre, che i dati riguardanti l’intervento dovranno essere comunicati, come già solito per gli interventi di efficienza energetica, all’ENEA.

Si rimane comunque in attesa, verosimilmente entro i 30 giorni dichiarati dal Decreto, degli atti attuativi che andranno meglio a definire modalità e procedure per accedere a questo importante strumenti di agevolazione fiscale.

Il nostro studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni, nonché per fissare un appuntamento per valutare la vostra esigenza, proponendo la migliore soluzione e ricordando che, oltre a questo, esistono altri strumenti utili come il Conto Termico 2.0.

Nuovo portale Enea: Audit 102/14

Dallo scorso 11  luglio è attivo il nuovo portale Enea, audit 102, sviluppato per supportare le imprese che dovranno effettuare la diagnosi energetica dei propri impianti produttivi entro il prossimo 5 dicembre 2019.  

Il portale Audit 102 è stato rinnovato rispetto all’edizione del 2015 per permettere alle imprese di ottemperare all’obbligo di trasmissione in maniera più semplice e veloce.

https://audit102.enea.it/

Diagnosi energetiche: gli obblighi per le aziende

Il D.lgs. 102/2014 ha introdotto l’obbligo per le grandi imprese o per quelle classificate come energivore di effettuare delle diagnosi energetiche, prevede anche che la diagnosi deve tenere in considerazione l’eventuale presenza nel sito di unità di produzione di energia. 
Il provvedimento, inoltre, prescrive che le imprese energivore adottino in tempi ragionevoli gli interventi che risultino necessari dopo l’esito della diagnosi energetica. Le grandi imprese non sono soggette all’obbligo, anche se la realizzazione degli interventi di efficientamento individuati dalla diagnosi è auspicabile. 
Le imprese che non ottemperano agli obblighi sono punite con una multa da 4mila a 40mila euro. Se invece la diagnosi non è effettuata in modo conforme alla normativa, è prevista una sanzione da 2mila a 20mila euro.
Diagnosi energetiche: i dati raccolti in 4 anni – Secondo i dati Enea, l’Italia si colloca al top della classifica Ue dei Paesi più virtuosi nell’attuazione della direttiva europea sull’efficienza energetica per i check-up nelle aziende.  
Nel periodo 2015-18 sono state inviate 16.105 diagnosi energetiche da parte di 8.871 aziende, di cui 5.862 da grandi imprese e 2.913 energivore, con un risparmio di 896,3 Ktep/anno.

Proroga per la contabilizzazione. Termine ultimo 30 Giugno 2017

E’ stato prorogata al 30 giugno 2017 l’installazione di contabilizzatori e valvole termostatiche nei condomini con riscaldamento centralizzato.
Lo slittamento, compreso nel dl ‘milleproroghe’, si era reso necessario per il fatto che le ultime norme erano uscite a metà agosto e i tempi di adempimento erano di fatto impossibili da rispettare anche per i condomini più solleciti.
Il posticipo di sei mesi riguarda le lettere a) e b) del comma 5, articolo 9, del dlgs 104/2014 e comprende sia l’obbligo di installare un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio, sia l’installazione (a cura del proprietario), di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.

Disponibili 20 milioni per le diagnosi energetiche e ISO 50001

Il Ministero dell’ambiente assieme al Ministero dello Sviluppo economico con il decreto del 21 dicembre 2015, hanno approvato i programmi per il supporto economico per effettuare le diagnosi energetiche e l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 nelle piccole e medie imprese.

Il Mise riporta che:

“le risorse messe a disposizione dallo Stato per il cofinanziamento dei programmi ammontano a circa 10 milioni di euro. Considerando anche le risorse che verranno allocate dalle Regioni, saranno disponibili 20 milioni di euro a copertura del 50% dei costi che le PMI sosterranno per la realizzazione delle diagnosi energetiche o per l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001”.

diagnosi_energetiche_regioni iso 50001

Energy Audit [Eng] / Diagnosi Energetiche [Ita]

Only three more months to go! December 5, 2015 will be the official deadline to submit the energy audit of your company to ENEA (it is mandatory for big enterprises, and for those enterprises with high energy consumption) as stated in the legislative decree n. 102/2014. ENEA has published the guidelines for the correct audit, providing details for the execution, with special regards to companies with more than one location providing various clustering options.

For further information on the matter: info@studiobernardi.eu

Mancano ormai soltanto 3 mesi al 5 dicembre 2015; termine ultimo per presentare ad ENEA la diagnosi energetica dell’ azienda (obbligatoria per le grandi imprese e per le imprese a forte consumo energetico), come da d.lgs. n. 102/2014. A tal proposito l’ENEA ha presentato le linee guida per lo svolgimento degli audit, chiarendo le modalità di adempimento, soprattutto nei confronti delle aziende multisito, specificandone le opzioni di clusterizzazione.
Per informazioni: info@studiobernardi.eu

Quando le imprese ricadono nell’obbligo della diagnosi energetica?

Per dare una definizione omogenea a livello europeo è necessario evidenziare quanto comunicato dalla Commissione europea nella Comunicazione, con il documento COM 762 final del 6 novembre 2013, e integrare le definizioni del D.Lgs. 102/2014, deve essere inoltre analizzata la definizione di “microimprese, piccole imprese e medie imprese”, prevista dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che costituisce riferimento a livello europeo ai fini dell’applicazione delle politiche comunitarie all’interno della comunità e dello Spazio economico europeo e recepita in Italia attraverso il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005.

Pertanto, tutte le imprese che non rientrano nella definizione di PMI sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all’obbligo di diagnosi di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014. Le categorie di imprese sono individuate sulla base di un determinato numero di soggetti occupati (c.d. “effettivi”) e di un duplice criterio finanziario, rappresentato dal fatturato annuo e dal totale di bilancio.

La grande impresa è l’impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall’entità degli altri due criteri, ovvero l’impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro

L’impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti, ovvero negli anni n-1 ed n-2.

Per altre pecisazioni di maggior dettaglio, vi invito a controllare le disposizioni di carattere generale presenti nella guida dell’utente sulla definizione di PMI, pubblicata dalla direzione generale per l’imprese e l’industria della Commissione Europea.