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Libretto di impianto. Esempio 4 Impianti ad espansione diretta

Il Comitato Termotecnico Italiano ha pubblicato il nuovo Esempio Applicativo N. 4 del Libretto d’Impianto, relativo ad un edificio destinato a uso uffici dotato di un impianto di riscaldamento e condizionamento a espansione diretta di tipo VRV/VRF.

Il file allegato costituisce il quarto esempio applicativo del nuovo libretto di impianto introdotto dal Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014.
L’esempio è stato messo a punto dal Gruppo Consultivo “Libretto di Impianto” del CTI.

Edificio destinato a uso uffici dotato di un impianto di riscaldamento e condizionamento a espansione diretta di tipo VRV/VRF, costituito da:

  • Pompa di calore reversibile (PPDC 1111) in grado di fornire 28 kW in condizionamento e 31,5 kW in riscaldamento
  • 1 Pompa di calore reversibile con generatore costituito da due moduli in un unico circuito frigorifero (PPDC 2222+ PPDC 3333) in grado di fornire in totale 28 kW in condizionamento e 31,5 kW in riscaldamento
  • Unità interne ad espansione diretta. Alcune delle unità interne sono collegate ad una canalizzazione di distribuzione dell’aria, mentre le restanti elaborano direttamente l’aria dell’ambiente in cui sono installate, senza l’ausilio di canalizzazione.

Non sono presenti contatori elettrici dedicati alle pompe di calore, non è pertanto possibile rilevare il consumo del solo riscaldamento/raffrescamento.
Infine la gestione dell’impianto è stata affidata a un “terzo responsabile”.

Libretto Impianto esempio 4 VRV VRF




Regione Veneto – Disposizioni attuative sugli impianti estivi/invernali

La Regione del Veneto con il DGR 1636 del 28 luglio 2014 ha approvato le disposizioni della normativa nazionale vigente sugli impianti di climatizzazione , invernali ed estivi su tutto il territorio della Regione.

Il provvedimento ha l’obiettivo di sostenere il contenimento dei consumi energetici negli edifici privati e pubblici per tutto ciò che concerne l’esercizio, la conduzione, la manutenzione, il controllo ed ispezione degli impianti di climatizzazione e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari.

Inoltre con l’occasione riapprova il libretto di impianto per due motivi:

  1. per rimediare taluni refusi di stampa;
  2. per precisare le istruzioni per la compilazione, rendendolo compatibile con la versione online, utilizzabile dall’attivazione del Catasto telematico come stabilita dalla DGRV 726/2014 che ha approvato i libretti di impianto

Ad ottobre si inizierà ad usare il nuovo modello di libretto di impianto (Versione Regione Veneto) per la climatizzazione degli edifici, e saranno adottati i nuovi modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica.

Verso gennaio 2015 si dovrebbe partire sia la standardizzazione dei bollini attraverso il catasto telematico degli impianti termici. Quest’ultimo in particolare, “dovrebbe” non comportare maggiori costi a carico dell’utenza, ma, una semplificazione per tutti i soggetti coinvolti. Una volta avviato il catasto regionale infatti, i rapporti di efficienza potranno essere inviati per via telematica con una ulteriore semplificazione sia di tempo che economica.

In ogni caso i vecchi libretti saranno sostituiti gradualmente in occasione degli interventi di manutenzione e con un risparmio generale sui costi.

Climatizzatori e impianti termici: nuove Regole per utilizzo e controlli

Ogni impianto di climatizzazione (split inclusi) deve essere installato da un’Azienda Certificata F-gas (è possibile consultare l’elenco degli Installatori e delle Imprese certificate secondo la Normativa F-Gas sul sito pubblico http://www.fgas.it/RicercaSezC) e, a partire dal 01/06/2014, indipendentemente dal fatto che sia una nuova installazione o un impianto già esistente da tempo, dovrà essere dotato di un Libretto di Impianto Termico (similare al libretto di impianto già da molti anni in vigore per le caldaie) che può essere rilasciato da un Installatore Certificato. Inoltre, se la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 12 kW è obbligatorio anche sottoporre lo stesso agli opportuni controlli periodici, accertandosi che, nel tempo, i consumi non siano cresciuti troppo rispetto all’iniziale rendimento.
Viene inoltre fissato in 26°C (con tolleranza fino a 24°C) il limite della temperatura media per tutti gli edifici durante il funzionamento estivo dei climatizzatori d’aria. Per la climatizzazione invernale è confermato il limite di 18°C (con tolleranza fino a 20°C) per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, e di 20°C (con tolleranza fino a 22°C) per tutti gli altri edifici.
Queste le principali novità introdotte con il D.M. 10 febbraio 2014  e, ancor prima, con il Dpr 74/2013  , in vigore dal 12 giugno 2013.
Per la periodicità dei controlli di legge, il riferimento e’ il Dpr 74/2013, art.8 e relativa tabella all’allegato A (bordata in rosso la parte relativa agli impianti di climatizzazione; P è la potenza termica utile nominale):

Cadenza controlli di efficienza energetica

 

Attenzione: il “Registro dell’apparecchiatura (F-gas)” ed il “libretto di impianto termico (ex DPR 74/2013)” non si sostituiscono uno all’altro, quindi per impianti sopra i 10-12 kW contenenti più di 3 kg di F-gas, entrambi sono necessari.

Nuove regolamento impianti termici 2013

Vi ricordiamo che il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il nuovo DPR n°74 sui “criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari”.

Nuovo Conto Energia (5° Versione)

In questi giorni stiamo ricevendo molte telefonate a riguardo del quinto conto energia, che entra in vigore il 27 agosto 2012, relativamente alla necessità di allegare la certificazione energetica della struttura (edificio/abitazione) nel quale si va ad installare l’impianto fotovoltaico.

Per tutti gli impianti esonerati dall’obbligo d’iscrizione a registro per la richiesta di incentivi:

  • impianti sotto i 12 kW
  • impianti fotovoltaici tra 12 e 20 kW che accettino di ricevere una tariffa incentivante decurtata del 20%
  • impianti fino 50 kW realizzati in sostituzione dell’eternit
  • impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 50 milioni di euro)
  • impianti a concentrazione (sempre con tetto di 50 milioni)
  • impianti su edifici e terreni della pubblica amministrazione (purché realizzati con gara d’appalto pubblica e anche qui con un tetto di spesa di 50 milioni di €)

è obbligatoria la certificazione energetica e non ci sono limiti alla classe energetica.

Diversamente per tutti i rimanenti impianti che devono effettuare l’iscrizione al registro il primo criterio con il quale verrà formata la graduatoria per l’ottenimento degli incentivi sarà proprio la classificazione energetica con un minimo della classe D.

Quindi riepilogando: prendendo in considerazione due impianti fotovoltaici installati in due diversi edifici aventi però le stesse caratteristiche, la graduatoria per gli incentivi darà la priorità all’edificio che possiede una migliore classificazione energetica; ipotizzando dunque di avere un edificio in classe B e il secondo in classe D, avrà la precedenza  quello in classe B poiché ha una prestazione energetica superiore.

Il Decreto sviluppo è legge: bonus fiscale OK

Tra i punti chiave del decreto legge figura il bonus fiscale che passa dal 36% al 50%, a partire dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2013: possono usufruire delle agevolazioni con le nuove soglie di detrazione IRPEF tutti coloro che decidono di investire nella di immobili. Dal 1° luglio la detrazione tornerò al 36%.

Per la riqualificazione energetica il bonus del 55% viene prorogato fino al 30 giugno 2013. Nuovi sgravi fiscali arrivano anche per le imprese ad elevato consumo energetico.

Linea Amica per le detrazioni fiscali

ENEA, in collaborazione con Linea Amica, servizio del Ministero per la Pubblica Amministrazione, ha attivato un servizio informazioni per rispondere a tutti i questiti relativi alle detrazioni fiscali del 55%.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00 (mese di agosto compreso)
Numero Verde da rete fissa 803 001, da cellulare 06/828 881
Servizio online da Portale degli Italiani www.lineaamica.gov.it 
Skype: lineaamica

Risponderanno ad ogni vostra domanda dei tecnici competenti previamente formati da ENEA la quale garantirà la propria disponibilità per casi di controversa interpretazione.

Fotovoltaico obbligatorio

Nel caso di nuovi edifici o restauri di strutture con superficie utile superiore ai 1000mq, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze p calcolata secondo la seguente formula:

P = (1/K) * S

P = Potenza elettrica [kW]
S = Superficie in pianta dell’edificio a livello terreno [mq]
K = Coefficiente [mq/kW]

Il coefficiente assume i seguenti valori:
K=80 quando la richiesta del permesso di costruire è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
K=65 quando la richiesta del permesso di costruire è presentata dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
K=50 quando la richiesta del permesso di costruire è presentata dal 1 gennaio 2017;

Per esempio:

Se abbiamo una villetta con una superficie della pianta al piano terra di  150mq P sarà uguale a P=(1/80)*150=1,875kW

Decreto Sviluppo 2012 – Novità sul 36%

Il decreto sviluppo introdotto dal governo, ha modificato le modalità di funzionamento delle detrazioni fiscali del 36% che aumentano al 50%, con massimale che passa da 48.000 a 96.000 €.

“Art. 11
Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta
una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.”

La disposizione entrerà in vigore il giorno della pubblicazione del Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale visiona il testo del Decreto

Edifici a energia quasi zero

Con la direttiva 2010/31/UE sull’efficienza energetica, entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici dovranno possedere elevati standard di risparmio energetico.
I vantaggi di chi vivrà in queste strutture a energia quasi zero non avrà solo un evidente vantaggio economico in termini di costi di mantenimento (decisamente ridotti), ma dimostrerà di essere responsabile e consapevole delle gravi problematiche ambientali causate da anni di cattiva gestione delle emissioni di CO2.

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