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Approvato il piano nazionale di contenimento dei consumo energetici

Il Ministro della Transizione ecologia, Roberto Cingolani ha firmato il provvedimento che recepisce le misure messe in campo nel piano di riduzione dei consumi di gas naturale, presentato dal Governo poco più di un mese fa.

Nel merito del piano, in sintesi prevede:

  • la durata di accensione degli impianti di riscaldamento è ridotta di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022 – 2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di otto giorni la data di inizio e anticipando di sette la data di fine esercizio; l’Italia sarà divisa in sei fasce e la zona E che comprende la pianura padana, avrà i termosifoni caldi dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore al giorno
  • temperatura – nelle attività industriali e artigianali passa dai 18 gradi a 17; prevista la deroga da parte dei sindaci
  • temperatura altri ambienti – sia passa dai canonici 20 gradi a 19
  • deroghe – le riduzioni non si applicano a ospedali, asili e piscine

Si attendono ora i due vademecum a cura di Enea con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento:

  • nei condomini con il riscaldamento centralizzato e sprovvisti di un sistema di regolazione che permetta la programmazione della temperatura in base alla scelta dei gradi centigradi
  • nei negozi e uffici per indicazioni di risparmio sulle insegne, sulle lampadine, sulle porte apribili, etc.

Super Bonus Energetico 110%

Ieri è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri un nuovo Decreto, annunciato da molti giorni, che mira a dare una boccata di ossigeno al mondo dell’edilizia, puntando a rinnovare e ammodernare energeticamente gli immobili del nostro patrimonio residenziale nazionale.

E’ stato previsto un aumento al 110% dell’aliquota di detrazione spettante in caso di interventi di efficienza energetica, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e riduzione del rischio sismico. 

L’arco temporale di riferimento per la validità delle spese va dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e la detrazione verrà “restituita” in 5 anni. Possono usufruire di tale agevolazione i condomini e unità unifamiliari purché residenza principale. 

Gli interventi energetici incentivabili possono essere:

a) isolamento termico delle strutture verticali e orizzontali con un tetto di spesa è pari ad euro 60.000 moltiplicato per il numero di unità nell’edificio;

b) interventi per la sostituzione degli impianti termici esistenti con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici. La spesa massima detraibile è pari a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio; 

c) interventi per la sostituzione del generatore di calore per edifici unifamiliari, con esclusione delle caldaie a condensazione.

L’aliquota del 110% si prevede, inoltre, allargata a tutti gli altri interventi di miglioramento energetico, purché legati ad uno degli interventi sopra descritti, compresa l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Condizione necessaria, per accedere all’agevolazione è il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, in caso di precedente classe B, il conseguimento della classe A, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica e dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato.

Per gli interventi sismici, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento. Non è applicabile agli edifici in zona sismica 4.

Se si effettuano gli interventi sopra elencati il diritto all’aliquota 110% si estende anche agli impianti fotovoltaici fino ad una spesa di euro 48.000. Questa estensione vale anche per l’installazione di sistemi di accumulo, integrati negli impianti fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e negli stessi limiti di importo nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Questa estensione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito prodotta dall’impianto installato.

A tutti questi interventi è applicata la possibilità di usufruire della cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione, ottenuto il visto di conformità della sussistenza del diritto alla detrazione d’imposta. Si precisa, inoltre, che i dati riguardanti l’intervento dovranno essere comunicati, come già solito per gli interventi di efficienza energetica, all’ENEA.

Si rimane comunque in attesa, verosimilmente entro i 30 giorni dichiarati dal Decreto, degli atti attuativi che andranno meglio a definire modalità e procedure per accedere a questo importante strumenti di agevolazione fiscale.

Il nostro studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni, nonché per fissare un appuntamento per valutare la vostra esigenza, proponendo la migliore soluzione e ricordando che, oltre a questo, esistono altri strumenti utili come il Conto Termico 2.0.

Lo sconto in fattura resta!

Un nuovo emendamento al disegno di legge di Bilancio 2020, approvato durante la seduta notturna dalla Commissione Bilancio, ha stabilito che sconto immediato in fattura resterà in piedi solo per gli interventi di riqualificazione energetica di aree comuni degli edifici condominiali di importo superiore a 200mila euro.

La possibilità di richiedere all’impresa che realizza i lavori lo sconto alternativo all’ecobonus e al sismabonus, quindi, resterà in vita fino al 31 dicembre 2019.

Dal 2020, cioè da quando entrerà in vigore la Legge di Bilancio, questa chance sarà limitata all’ecobonus per i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali di importo superiore a 200mila euro.

Per la conferma definitiva della cancellazione, resta ora da attendere l’approvazione definitiva della legge di Bilancio.
Restano nel perimetro della misura, quindi, tutti i grandi lavori. In questi casi, al posto della detrazione, sarà possibile avere uno sconto immediato in fattura. Il fornitore potrà recuperarlo in cinque quote annuali.

Nuovo portale Enea: Audit 102/14

Dallo scorso 11  luglio è attivo il nuovo portale Enea, audit 102, sviluppato per supportare le imprese che dovranno effettuare la diagnosi energetica dei propri impianti produttivi entro il prossimo 5 dicembre 2019.  

Il portale Audit 102 è stato rinnovato rispetto all’edizione del 2015 per permettere alle imprese di ottemperare all’obbligo di trasmissione in maniera più semplice e veloce.

https://audit102.enea.it/

Diagnosi energetiche: gli obblighi per le aziende

Il D.lgs. 102/2014 ha introdotto l’obbligo per le grandi imprese o per quelle classificate come energivore di effettuare delle diagnosi energetiche, prevede anche che la diagnosi deve tenere in considerazione l’eventuale presenza nel sito di unità di produzione di energia. 
Il provvedimento, inoltre, prescrive che le imprese energivore adottino in tempi ragionevoli gli interventi che risultino necessari dopo l’esito della diagnosi energetica. Le grandi imprese non sono soggette all’obbligo, anche se la realizzazione degli interventi di efficientamento individuati dalla diagnosi è auspicabile. 
Le imprese che non ottemperano agli obblighi sono punite con una multa da 4mila a 40mila euro. Se invece la diagnosi non è effettuata in modo conforme alla normativa, è prevista una sanzione da 2mila a 20mila euro.
Diagnosi energetiche: i dati raccolti in 4 anni – Secondo i dati Enea, l’Italia si colloca al top della classifica Ue dei Paesi più virtuosi nell’attuazione della direttiva europea sull’efficienza energetica per i check-up nelle aziende.  
Nel periodo 2015-18 sono state inviate 16.105 diagnosi energetiche da parte di 8.871 aziende, di cui 5.862 da grandi imprese e 2.913 energivore, con un risparmio di 896,3 Ktep/anno.

Contributi a chi acquista stufe e caldaie a biomassa [Veneto]

A giorni verrà pubblicato dalla Regione del Venero il nuovo bando (il precedente risale al 2014) dedicato all’acquisto di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa, a basse emissioni in atmosfera e ad alta efficienza energetica, previa rottamazione di apparecchi tecnologicamente non in linea con gli standard a chi decide la sostituzione delle vecchie stufe.

Il contributo potrà coprire il 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 5.000 euro a seconda dell’impianto scelto.

Nell’ambito degli interventi per la riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare per il particolato PM10 e PM2.5 e al Benzo(a) pirene, è stato quindi predisposto questo bando che prevede per l’acquisto di certificati, a basse emissioni ed alta efficienza, costituiti da:

  • stufe a pellet (UNI EN 14785), stufe e termostufe a legna (UNI EN 13240), cucine e termo cucine a legna e pellet (UNI EN 12815 e UNI EN 14785), per il riscaldamento domestico un contributo massimo di 1.600 euro;
  • di caldaie (il bando prevederà i kW di potenza al focolare) a basse emissioni ed alta efficienza, alimentate a biomasse combustibili un contributo massimo di 5.000 euro.

In Gazzetta l’elenco dei lavori non soggetti a Cila, Scia [Edilizia libera]

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il glossario unico delle opere che non richiedono un titolo abilitativo: Cil, Cila, Scia o permesso di costruire e sarà uniforme in tutti i comuni per piccoli lavori edilizi. Ferme restando le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).
L’elenco delle prime 58 principali opere (dagli intonaci ai lampioni) che possono essere realizzate in edilizia libera è individuato, infatti, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018, pubblicato in GU il 7 aprile scorso ed entrerà in vigore il prossimo 23 aprile. Il decreto avrebbe dovuto essere emanato così come disposto all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 25/11/2016, n. 222 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (11/12/2016) e, quindi, entro il 9/2/2017 e dunque arriva con notevole ritardo rispetto a quanto previsto.

Le categorie di intervento che rientrano nell’edilizia libera riguardano:

    1. manutenzione ordinaria,
    2. pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW,
    3. depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc,
    4. eliminazione delle barriere architettoniche,
    5. attività di ricerca nel sottosuolo,
    6. movimenti di terra,
    7. serre mobili stagionali,
    8. pavimentazione di aree pertinenziali,
    9. pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici,
    10. aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza,
    11. manufatti leggeri in strutture ricettive,
    12. opere contingenti temporanee.

Tra gli interventi di manutenzione ordinaria, ad esempio, rientrano la sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne, il rifacimento di intonaci interni ed esterni, il rinnovamento di opere di lattoneria, come grondaie e pluviali, la sostituzione di rivestimenti interni ed esterni e di serramenti e l’installazione o riparazione di controsoffitti.
Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire, è demandato a
successivi decreti.

Coefficienti compensativi per le ripartizioni delle spese? No, grazie

La UNI 10200 non prevede l’utilizzo di alcun coefficiente compensativo tra appartamenti che vada a ridistribuire l’esborso economico di una situazione di “svantaggio”. Bensì prevede una bollettazione basata principalmente sul consumo reale, lasciando a carico del proprietario singolo le inefficienze dovute alla posizione dell’appartamento.
Con il D.Lgs. 141/2016, però, il Governo ha introdotto la possibilità di non applicare la UNI 10200, sulla base di una relazione tecnica asseverata che dimostri almeno il 50% di discrepanza del fabbisogno energetico a metro quadrato tra gli appartamenti. Questo lascia alcuni spazi interpretativi sul metodo di calcolo del 50% dando, però, in questo modo la possibilità di derogare alla normativa.
Con questa deroga si lascia ai condòmini la possibilità di scegliere l’entità della quota fissa che può variare da 0 a 30%, contabilizzando il restante alla parte variabile, dipendente dal consumo reale. Ne deriva che questo regime di deroga avvantaggia gli appartamenti chiusi che vedono ridursi la bolletta, lasciando però ai residenti l’onere di contribuire pagando l’intero costo delle inefficienze di sistema.
La materia è molto complessa e in continua evoluzione, ma siamo convinti che possa essere un buon incentivo per efficientare energeticamente i condomini, soprattutto la parte impiantistica.

Proroga per la contabilizzazione. Termine ultimo 30 Giugno 2017

E’ stato prorogata al 30 giugno 2017 l’installazione di contabilizzatori e valvole termostatiche nei condomini con riscaldamento centralizzato.
Lo slittamento, compreso nel dl ‘milleproroghe’, si era reso necessario per il fatto che le ultime norme erano uscite a metà agosto e i tempi di adempimento erano di fatto impossibili da rispettare anche per i condomini più solleciti.
Il posticipo di sei mesi riguarda le lettere a) e b) del comma 5, articolo 9, del dlgs 104/2014 e comprende sia l’obbligo di installare un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio, sia l’installazione (a cura del proprietario), di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.

Ampliamento Organico dello Studio

Cerchiamo un/a giovane, anche neodiplomato/a, da affiancare ad un PM specialista nel settore termotecnico.
Si richiede conoscenza degli strumenti informatici quali Autocad, Excel.
Il candidato dovrà conoscere la lingua inglese. Sarà valutata con interesse la propensione del candidato alla materia di riqualificazione energetica e/o bioedilizia.
Inviare curriculum a info@studiobernardi.eu

Condominio più efficiente | Maggioranza più leggera

Razionalizzare i consumi energetici ed abbassare le bollette del palazzo, facendo risparmiare tutti coloro che ci vivono è possibile. E’ necessario però ripensare al funzionamento dell’intera macchina condominiale.
Nelle assemblee si sa, può diventare complicato prendere concretamente la decisione di realizzare interventi che mirano al risparmio energetico.
Grazie alla nuova legge, per favorire l’accordo tra i vari condomini, i lavori per migliorare l’efficienza energetica (caldaie a condensazione, coibentazione di solai e sottotetti, isolamento termico dell’edificio, sostituzione degli infissi, installazioni di impianti fotovoltaico, solare termico ed eolico) durante l’assemblea condominiale hanno bisogno di una maggioranza più snella rispetto alle altre innovazioni generiche (ad esempio allargamento del portone, area giochi in giardino, trasformazione del tetto in terrazzo, postazioni di ricarica per le auto elettriche). La maggioranza assembleare necessaria per effettuare i lavori di risparmio energetico si compone così: 50%+1 degli intervenuti all’assemblea e 1/2 dei millesimi.

Per usufruire di questa facilitazione è necessario che gli interventi:

  • migliorino effettivamente l’efficienza energetica del palazzo
  • siano fatti nel rispetto delle leggi (accompagnati quindi da una diagnosi energetica compilata da un tecnico autorizzato)
  • non pregiudichino la stabilità e la sicurezza dell’edificio e siano compiuti rispettando il decoro architettonico dell’intero edificio

Un fattore che può complicare la realizzazione di interventi che migliorino l’efficienza energetica è legato alla destinazione d’uso delle parti comuni in cui si intende fare il lavoro. In questo caso basta conciliare entrambe le cose senza togliere ai condomini la possibilità di usufruire dei luoghi comuni.
Ciascun condomino può fare richiesta di realizzare impianti per il miglioramento energetico del palazzo. L’amministratore, successivamente, se ritiene la richiesta sufficientemente chiara e dettagliata, riunirà l’assemblea entro 30 giorni per discuterne la proposta.
Ogni singolo condomino inoltre può installare impianti all’interno del palazzo, anche spazi comuni, che migliorino l’efficienza energetica del proprio appartamento, senza chiedere una particolare autorizzazione all’assemblea. Deve però informare l’amministratore sulle modalità di esecuzione dei lavori.