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Category Archive Domande Frequenti

Coefficienti compensativi per le ripartizioni delle spese? No, grazie

La UNI 10200 non prevede l’utilizzo di alcun coefficiente compensativo tra appartamenti che vada a ridistribuire l’esborso economico di una situazione di “svantaggio”. Bensì prevede una bollettazione basata principalmente sul consumo reale, lasciando a carico del proprietario singolo le inefficienze dovute alla posizione dell’appartamento.
Con il D.Lgs. 141/2016, però, il Governo ha introdotto la possibilità di non applicare la UNI 10200, sulla base di una relazione tecnica asseverata che dimostri almeno il 50% di discrepanza del fabbisogno energetico a metro quadrato tra gli appartamenti. Questo lascia alcuni spazi interpretativi sul metodo di calcolo del 50% dando, però, in questo modo la possibilità di derogare alla normativa.
Con questa deroga si lascia ai condòmini la possibilità di scegliere l’entità della quota fissa che può variare da 0 a 30%, contabilizzando il restante alla parte variabile, dipendente dal consumo reale. Ne deriva che questo regime di deroga avvantaggia gli appartamenti chiusi che vedono ridursi la bolletta, lasciando però ai residenti l’onere di contribuire pagando l’intero costo delle inefficienze di sistema.
La materia è molto complessa e in continua evoluzione, ma siamo convinti che possa essere un buon incentivo per efficientare energeticamente i condomini, soprattutto la parte impiantistica.

Novità sulle distanze tra gli edifici | Dlgs 102/2014

Con l’introduzione del Decreto Legislativo 102/2014, viene modificata la gestione delle deroghe in merito alle distanze minime tra edifici.

In particolare il decreto permette di modificare i limiti previsti da Decreto 380/2001 nei seguenti casi:

  • Distanze minime tra edifici;
  • Distanze minime di protezione del nastro stradale;
  • Distanze minime di protezione del nastro ferroviario;
  • Distanze minime dai confini di proprietà;
  • Altezze massime degli edifici.

Chiaramente le deroghe vanno comunque applicate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

Vediamo ora quali sono i parametri richiesti per ottenere queste deroghe in caso di edifici di nuova costruzione o di restauro/riqualificazione:

  1. Nel caso di edifici di nuova costruzione bisogna isolare le strutture e effettuare degli impianti che portino il sistema edificio-impianto ad un valore di EPI (Indice di prestazione energetica) pari almeno al 20% in meno del limite di legge previsto dal Dlgs 192/05;
  2. Diversamente in caso di riqualificazione di un edificio esistente si richiede di isolare le murature perimetrali o le coperture modificate portandole ad un valore di trasmittanza inferiore del 10% rispetto ai valori previsti dal Dlgs 192/05.

Raggiungendo queste prestazioni otteniamo i seguenti vantaggi:

  1. Per gli edifici di nuova costruzione lo spessore delle murature perimetrali esterne, dei solai intermedi o di chiusura inferiori o superiori (tetti o pavimenti su portico), eccendente ai 30cm, fino ad un massimo di ulteriori 30cm per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, con un massimo di 15 cm per le strutture orizzontali intermede, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi.
  2. Per gli edifici restaurati e riqualificati energeticamente vengono derogati per un massimo di 25cm per lo spessore maggiore delle pareti verticali esterne e 30 cm per l’altezza massima degli edifici. Questa deroga può essere esercitata senza problemi anche su edifici confinanti.

Semplificazione 55% per la sostituzione delle caldaie in arrivo

L’Enea informa che è in preparazione una faq che aiuti a calcolare il risparmio energetico da indicare sull’allegato E (Scheda informativa) al DM 19 febbraio 2007, nel caso di sostituzione di impianto termico. Sarà online il prima possibile sul sito www.acs.enea.it.

Detrazione del 55% e la ripartizione delle spese

Come nella detrazione del 36% è possibile, in caso di comproprietà dell’immobile , calcolare l’agevolazione spettante a ciascuno dei proprietari in base alle reali spese sostenute, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso (Circolare 57/E/1998) .  Ciò implica che, in caso di contitolarità dell’abitazione, la ripartizione delle spese agevolate non deve necessariamente rispettare la percentuale di possesso, se, dalle fatture e relativi bonifici, risulti un’effettiva e diversa ripartizione dei costi tra i comproprietari che vogliono fruire dell’agevolazione.

Ad esempio una famiglia con marito e moglie comproprietari in parti uguali dell’abitazione, potrebbero sfruttare la detrazione del 55%  per il rifacimento dell’impianto termico in misura diversa rispetto alle reali quote di proprietà (ad esempio, al 80% e 20% invece di 50% ciascuno), se, con le fatture e i bonifici, i coniugi siano in grado di dimostrare di aver differentemente ripartito e sostenuto le spese agevolate. Tuttavia, in presenza di fatture cointestate (dove non è specificata in nessun modo la ripartizione delle spese) non si è in grado di dimostrare una diversa ripartizione delle spese  sostenute rispetto alle quote di possesso, per cui l’agevolazione sarà attribuita in misura pari al 50%.

Anche il convivente può usare la detrazione del 55%

Nell’ambito della detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico, il convivente non coniugato ma con residenza nella casa in cui sono stati fatti i lavori può usufruire della detrazione Irpef per le spese effettivamente sostenute. Questo grazie alla sentenza della Corte di cassazione, sezione tributaria, n. 26543 del 5 Novembre 2008, nella quale viene equiparata la posizione del convivente “more uxorio” e quella del coniuge convivente, ai fini della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. La pronuncia in questione assume rilevanza in ordine all’individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione Irpef del 36% e 55%, in quanto la Suprama corte di cassazione conferma la possibilità di ottenere la detrazione tra i soggetti legittimati alla fruizione, non solo il coniuge convivente “more uxorio”.

Detrarre le spese con il 55% anche con il cambio d’uso

Nel caso di cambio d’uso di un fabbricato è possibile usare le agevolazioni del 55% visto che la circolare 36/E/2007 ha chiarito che la condizione iniziale per ottenere al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia dei lavori è l’esistenza dell’edificio. Infatti, tenendo conto che il beneficio si applica ai fabbricati appartenenti a ogni categoria catastale, l’edificio si considera esistente se risulti iscritto in catasto, oppure ne sia stata fatta richiesta di accatastamento, e se risulta la regolarità nel pagamento dell’Ici, ove dovuta.
Quindi non esistono limitazioni se al termine dei lavori l’edificio viene trasformato da edificio abitativo in abitazione. L’importante è che l’edificio sia esistente (quindi accatastato) prima dell’inizio dei lavori.

L’errore sulla legge non è vincolante

Nel caso venga effettuato un pagamento indicando erroneamente la legge 449/97 (quella per la detrazione Irpef del 36) invece di 296/06 è possibile ottenere comunque la detrazione della spesa poichè si ritiene sia un errore formale,  che di persè non può comportare il mancato riconoscimento delle detrazione. L’importante è che, in caso di eventuale verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente sia in grado di dimostrare la corrispondenza dei bonifici “errati” con le fatture rilasciate dalla ditta che ha eseguito l’intervento e che, nei medesimi bonifici, siano presenti gli ulteriori elementi richiesti (codice fiscale del beneficiario (chi vole ottenere la detrazione) e la partita IVA del soggetto che riceve il pagamento).