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Archivio dei tag Dpr 74/2013

Consigli Libretto di Impianto per la Regione Veneto

Con la delibera n° 726 del 27 Maggio 2014, la Regione Veneto approva il modello di libretto pubblicato dal Decreto Ministeriale del 10 Febbraio 2014 che ha reso obbligatoria la compilazione del nuovo libretto di impianto a partire da 1° Giugno 2014, integrandolo tuttavia di alcune voci e schede ritenute necessarie. Nell’intestazione del Libretto sono stati aggiunti una serie di campi da compilare se disponibili al momento della compilazione/aggiornamento:

Intestazione introdotta per i  Libretti di Impianto nella Regione Veneto D.G.R.V. 27 maggio 2014, n. 726

Intestazione introdotta per i Libretti di Impianto nella Regione Veneto

  • COD. CATASTO: Codice assegnato all’impianto dalla Regione Veneto che gestirà il Catasto degli Impianti Termici. Fino all’attivazione del Catasto Telematico utilizzare provvisoriamente il codice già assegnato all’impianto esistente o, per nuovi impianti, indicare la data di compilazione.
  • P.D.R.: Punto Di Riconsegna, numero di 14 cifre che identifica univocamente l’utenza gas-metano allacciata alla rete di distribuzione cittadina; è il codice sempre indicato nelle fatture (bollette) emesse dal gestore del servizio di fornitura del combustibile.

    Punto Di Riconsegna

    Punto Di Riconsegna

  • A.P.E.: Attestato di Prestazione Energetica dell’Unità Immobiliare, contiene indicazioni sulle caratteristiche energetiche e, qualora sia stato redatto, dev’essere conservato assieme al Libretto di Impianto; nella prima pagina dell’A.P.E. sono indicati i suoi riferimenti identificativi ossia: “Codice Attestato”
  • Anno: Va indicato l’anno di emissione dell’A.P.E.
  • Chiave: (valore alfanumerico riportato in basso a sinistra) che consentono di accedere all’Attestato originale conservato nel Registro Regionale degli A.P:E. Non è valido l’A.P.E. privo del codice “Chiave”. Qualora l’Attestato non sia stato emesso indicare N.P.

Nei prossimi giorni pubblicheremo altre piccole tips sulla compilazione del nuovo libretto di impianto, restate in ascolto!

Novità Terzo responsabile

Climatizzatori e impianti termici: nuove Regole per utilizzo e controlli

Ogni impianto di climatizzazione (split inclusi) deve essere installato da un’Azienda Certificata F-gas (è possibile consultare l’elenco degli Installatori e delle Imprese certificate secondo la Normativa F-Gas sul sito pubblico http://www.fgas.it/RicercaSezC) e, a partire dal 01/06/2014, indipendentemente dal fatto che sia una nuova installazione o un impianto già esistente da tempo, dovrà essere dotato di un Libretto di Impianto Termico (similare al libretto di impianto già da molti anni in vigore per le caldaie) che può essere rilasciato da un Installatore Certificato. Inoltre, se la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 12 kW è obbligatorio anche sottoporre lo stesso agli opportuni controlli periodici, accertandosi che, nel tempo, i consumi non siano cresciuti troppo rispetto all’iniziale rendimento.
Viene inoltre fissato in 26°C (con tolleranza fino a 24°C) il limite della temperatura media per tutti gli edifici durante il funzionamento estivo dei climatizzatori d’aria. Per la climatizzazione invernale è confermato il limite di 18°C (con tolleranza fino a 20°C) per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, e di 20°C (con tolleranza fino a 22°C) per tutti gli altri edifici.
Queste le principali novità introdotte con il D.M. 10 febbraio 2014  e, ancor prima, con il Dpr 74/2013  , in vigore dal 12 giugno 2013.
Per la periodicità dei controlli di legge, il riferimento e’ il Dpr 74/2013, art.8 e relativa tabella all’allegato A (bordata in rosso la parte relativa agli impianti di climatizzazione; P è la potenza termica utile nominale):

Cadenza controlli di efficienza energetica

 

Attenzione: il “Registro dell’apparecchiatura (F-gas)” ed il “libretto di impianto termico (ex DPR 74/2013)” non si sostituiscono uno all’altro, quindi per impianti sopra i 10-12 kW contenenti più di 3 kg di F-gas, entrambi sono necessari.