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Nuovo Conto Energia (5° Versione)

In questi giorni stiamo ricevendo molte telefonate a riguardo del quinto conto energia, che entra in vigore il 27 agosto 2012, relativamente alla necessità di allegare la certificazione energetica della struttura (edificio/abitazione) nel quale si va ad installare l’impianto fotovoltaico.

Per tutti gli impianti esonerati dall’obbligo d’iscrizione a registro per la richiesta di incentivi:

  • impianti sotto i 12 kW
  • impianti fotovoltaici tra 12 e 20 kW che accettino di ricevere una tariffa incentivante decurtata del 20%
  • impianti fino 50 kW realizzati in sostituzione dell’eternit
  • impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 50 milioni di euro)
  • impianti a concentrazione (sempre con tetto di 50 milioni)
  • impianti su edifici e terreni della pubblica amministrazione (purché realizzati con gara d’appalto pubblica e anche qui con un tetto di spesa di 50 milioni di €)

è obbligatoria la certificazione energetica e non ci sono limiti alla classe energetica.

Diversamente per tutti i rimanenti impianti che devono effettuare l’iscrizione al registro il primo criterio con il quale verrà formata la graduatoria per l’ottenimento degli incentivi sarà proprio la classificazione energetica con un minimo della classe D.

Quindi riepilogando: prendendo in considerazione due impianti fotovoltaici installati in due diversi edifici aventi però le stesse caratteristiche, la graduatoria per gli incentivi darà la priorità all’edificio che possiede una migliore classificazione energetica; ipotizzando dunque di avere un edificio in classe B e il secondo in classe D, avrà la precedenza  quello in classe B poiché ha una prestazione energetica superiore.

Presentazione fondo rotativo per Kyoto

Intervento del Ministro dell’ambiente Corrado Clini alla presentazione fondo rotativo per Kyoto

Tar, pannelli fotovoltaici ammissibili anche nelle aree vincolate

La presenza di pannelli fotovoltaici non costituisce degrado per l’ambiente circostante, anche in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Lo stabilisce la Sentenza TAR del Veneto n. 48/2012.

Nella questione in esame i proprietari di una villetta in provincia di Treviso si vedono negata l’autorizzazione paesaggistica da parte della Sopraintendenza per l’installazione di pannelli fotovoltaici in copertura, in quanto l’immobile ricade in un’area sottoposta a vincolo e l’intervento risulterebbe incompatibile con i valori paesaggistici tutelati.

Successivamente presentano un nuovo progetto meno impattante, proponendo un impianto completamente integrato con la copertura, coprendo l’intera falda del tetto. Ma anche questa soluzione viene bocciata dalla Soprintendenza che considera l’intervento degradante dal punto di vista paesaggistico, indipendentemente dalla modalità di installazione.

I proprietari presentano ricorso al TAR che annulla il provvedimento della Soprintendenza e condanna l’Amministrazione per i beni e le attività culturali alle spese di lite in favore dei ricorrenti.

In particolare, il TAR afferma che il parere sfavorevole della Sopraintendenza si basi sul postulato che la presenza di pannelli fotovoltaici costituisca comunque un degrado per l’ambiente circostante, a prescindere dalle modalità di installazione o integrazione architettonica.

Pertanto, vengono annullati i provvedimenti della Sopraintendenza in quanto l’intervento non altera il contesto paesaggistico, considerata anche la diffusa presenza sul territorio di altri impianti fotovoltaici largamente incentivati.

Sentenza TAR del Veneto n. 48/2012

500 Euro dalla Provincia di Gorizia per chi installa un impianto fotovoltaico

Il bando, pubblicato già nel Dicembre scorso, stanzia un contributo a fondo perduto per i residenti nella Provincia di Gorizia che vogliono installare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa.
L’impianto deve avere una potenza nominale compresa tra 1 e 4,5Kwp, il contributo è di € 500, è cumulabile con l’incentivo GSE e va richiesto prima dell’inizio dei lavori di installazione.
Le domande devono pervenire entro e non oltre le 12.00 del 30/06/2012.
I soggetti beneficiari sono: persone fisiche proprietarie o usufruttuarie di abitazioni private, condomini di unità abitative e/o di edifici.
Gli immobili dovranno essere situati nel territorio provinciale e sugli stessi non dovranno sussistere procedure esecutive e pignoramenti in corso. Gli immobili devono essere esclusivamente ad uso abitativo.

Le domande, sulle quali dovrà essere apposta una marca da bollo di euro 14,62, dovranno essere redatte in modo completo secondo il modello predisposto, disponibile presso la portineria della Provincia o scaricabile tramite questo link e dovranno essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo della Provincia di Gorizia, C.so Italia, 55

[ Fonte: bora.la ]