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Online il portale ENEA per detrazioni fiscali su ristrutturazioni edilizie

Attivato il sito per la comunicazione 50%

In questi giorni è stato pubblicato il portale ENEA per l’inserimento dei dati necessari ad avere diritto alla detrazione fiscale del 50%.
Qualora fosse necessario un supporto per l’inserimento il nostro staff si mette a disposizione per la verifica e il controllo dei documenti.

 Il sito è online da oggi all’indirizzo ristrutturazioni2018.enea.it.

L’Enea ha specificato che gli interventi vincolati all’obbligo di invio:

  • Coibentazioni delle strutture opache
  • Serramenti comprensivi d’infissi
  • Elettrodomestici, ma esclusivamente se sono connessi ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio incominciato a partire dal 1° gennaio 2017, come: frigoriferi, forni, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavatrici e asciugatrici
  • Installazione o sostituzione generatori di calore con caldaie a condensazione, sistemi ibridi, pompe di calore, generatori di calore a biomassa, scaldacqua a pompa di calore,
  • Impianti fotovoltaici.

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, i contribuenti che intendono accedere a tale beneficio sono obbligati a trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi già conclusi, il termine dei 90 giorni per l’invio delle informazioni decorrerà dal 21 novembre 2018

Lo Studio Bernardi supporta Reyer Venezia

Quest’anno partiamo con una nuova esperienza, inizia con la stagione 2018-2019 una collaborazione con il grande Team di basket Reyer Venezia.

Siamo felici e orgogliosi di essere tra i Supporters della società veneziana. Auguriamo alla squadra una stagione fantastica: Forza Reyer!!!!

Incentivi: novità in arrivo con il nuovo decreto per la crescita

Altre novità in arrivo nel nuovo decreto per la crescita che il Governo sta mettendo a punto in queste ore: nella prima bozza circolata in questi giorni vengono infatti proposti un abbassamento della spesa massima detraibile per alcuni interventi (pannelli solari e fotovoltaico) e una diversificazione del limite di spesa per altri (generatori termici e pompe di calore), a fronte di un prolungamento degli incentivi stessi, sulla strada della stabilizzazione.

Per gli infissi, piccole caldaie o pompe di calore si ripropone una detrazione, ma con percentuali più basse, molto probabilmente del 41%.

Stefano Saglia, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, ha affermato che “la procedura dell’Europa contro l’Italia sul rendimento energetico degli edifici è uno stimolo in più a inserire la detrazione del 55% nel Decreto Sviluppo” e che “la proroga delle detrazioni del 55% è uno strumento anticiclico perché consente di fare crescita economica ed è fondamentale estenderla per un periodo adeguato così da stimolare anche investimenti più cospicui”.

[Fonte : ExpoClima.net]

Modifiche alla Legge 10/91 in arrivo!

L’entrata in vigore della nuova Direttiva Europea 2010/31/CE prevede per ogni Stato Membro l’ impegno a recepire nell’ambito della propria legislazione nazionale parametri e requisiti energetici sempre più restrittivi da rispettare sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni di edifici esistenti.
Dal 9 luglio 2012 per ogni Stato subentrerà l’obbligo di adozione e pubblicazione di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, l’Italia sta lavorando a nuovi decreti che ridefiniscano le disposizioni riguardanti i requisiti di prestazione energetica e le ispezioni di caldaie e impianti di condizionamento d’aria per tutti edifici, da applicare entro luglio 2013.
Tra le notizie trapelate dalle bozze dei nuovi decreti, la più importante riguarda la scelta italiana di adottare, nell’ambito della nuova costruzione di edifici, il “modello dell’edificio di riferimento” per definire un valore limite di fabbisogno di energia primaria riferita ai diversi usi energetici (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione).

L’edificio di riferimento (reference building) è un edificio che ha la stessa geometria, orientamento, destinazione d’uso dell’edificio di nuova costruzione reale, ma i cui valori delle trasmittanze, del coefficiente di scambio termico (Ht), di rendimento degli impianti termici per riscaldamento ed ACS, sono definiti per legge.

[Fonte: Anit.it]

Parte l’aumento dell’IVA al 21%

A decorrere dalle operazioni effettuate il 17 settembre, scatta l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA

Con un comunicato stampa di ieri sera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha informato che il D.L. 13 Agosto 2011 n. 138, con le modifiche apportate dalla Legge di conversione 14 Settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 Settembre.

Pertanto, a partire da Sabato 17 settembre, entrano in vigore le modifiche apportate dalla Legge di conversione al citato D.L. 138/2011, ivi compreso l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%.

Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.

Aggiornamento: la ritenuta d’acconto (per chi la applica) è rimasta la 20%

Così Firenze manda in pensione le vecchie caldaie

I residenti nel Comune di Firenze che ristruttureranno le proprie abitazioni saranno tenuti a sostituire anche la loro vecchia caldaia con un nuovo modello più efficiente e meno inquinante. Si tratta della norma generale approvata durante la seduta di Consiglio Comunale dello scorso 26 Luglio, durante la quale sono stati recepiti i contenuti fondamentali del “Paes”, il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile il cui testo era stato in precedenza licenziato dalla Giunta Comunale, lo scorso 5 Luglio. Il “Paes”, infatti, contiene una serie di iniziative che hanno come obiettivo la riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica nell’area fiorentina, entro il 2020. Oltre alla sostituzione delle caldaie è stata prevista anche la riqualificazione energetica delle case popolari, la riduzione di un grado della temperatura delle strutture turistiche, il piano strutturale a volumi zero, ma anche lampade a led sui lampioni pubblici e molto altro ancora.

Detrazioni del 36% e 55% più semplici

Gli snellimenti introdotti dal decreto Sviluppo all’agevolazione Irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e a quella Irpef/Ires del 55% sugli interventi per il risparmio energetico non possono essere applicati retroattivamente applicando il principio del favor rei, almeno fino a quando ciò non sarà consentito ufficialmente dall’agenzia delle Entrate, tramite una circolare o una risoluzione.

Quindi l’eliminazione dell’obbligo di comunicare preventivamente al Centro operativo di Pescara l’inizio dei lavori e di indicare nelle fatture – valide per il 36% e il 55% – il costo della manodopera impiegata non vale per i lavori iniziati e per le fatture emesse prima del 14 maggio 2011, data di entrata in vigore dell’articolo 7, comma 2, lettere r) e q), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Relativamente al costo della manodopera, le Entrate hanno anche confermato che la semplificazione si applica per tutte le fatture «emesse a partire dal 14 maggio 2011 (anche se evidentemente riferite a lavori o interventi conclusi in data anteriore)».

In linea con la circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, risposta 2.1, l’Agenzia ha confermato che se un soggetto (familiare, comproprietario, eccetera) non è stato indicato nella comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara e i suoi dati non sono indicati nel bonifico, può detrarre il 36% della quota delle spese che ha effettivamente sostenuto, a patto che, «per analogia con la procedura del 55%», annoti nella fattura, anche a penna, «l’entità della spesa effettivamente sostenuta da tutti i soggetti interessati».

Infine è stato precisato che per gli interventi di riqualificazione globale degli edifici esistenti (comma 344) e per l’installazione di cappotti verticali o orizzontali (comma 345) è necessario acquisire la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica». Ad esempio, in Lombardia i certificatori seguiranno la disciplina regionale, mentre in Veneto applicheranno quella nazionale. Questo documento non va inviato all’Enea, ma va conservato ed eventualmente esibito, a richiesta, agli uffici delle Entrate in caso di controllo formale (articolo 36-ter).

[Fonte: www.anacipadova.it ]

Diagnosi energetiche – Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica

E’ entrato in modalità di inchiesta pubblica un documento con il progetto di Rapporto Tecnico UNI TR: E0202C1670 avente come oggetto Gestione dell’energia – Diagnosi energetiche – Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica. Fino ai primi di agosto, dunque, potranno pervenire all’UNI commenti e riflessioni riguardanti il testo.

Lo scopo del documento è definire una metodologia comune per la diagnosi energetica e i relativi documenti da produrre trovando applicazioni in diversi settori spaziando dal mondo industriale, al terziario passando per il residenziale.

Per visualizzare il documento è possibile collegarsi al sito dell’UNI a questo link. Il medesimo documento è scaricabile come pdf anche dal sito della CEI come ‘inchiesta CEI’ a questo link.

Per inviare i propri commenti entro il termine dell’inchiesta pubblica si può utilizzare questo link

55%: ridotta al 4% la ritenuta sui bonifici

Tra le novità contenute nelle disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (DL 6 luglio 2011 n.98), firmato del Capo dello Stato e trasmesso al Parlamento per l’approvazione, vi è quella che riduce al 4% la misura della suddetta ritenuta di acconto.
Nello specifico, la disposizione (al comma 8 dell’articolo 23) stabilisce la riduzione della percentuale senza prevedere da quale data la stessa debba applicarsi; si deve ritenere, tuttavia, che in assenza di una specifica previsione, la stessa possa essere efficace dalla data di entrata in vigore del DL in discussione.

Una misura salutata con favore da associazioni di settore e imprese, che più volte avevano lamentato l’aggravio della crisi di liquidità innescato dalla manovra estiva dello scorso anno.

Ricordiamo, infatti, che è stato il Decreto Legge 78/2010 a introdurre la ritenuta del 10% da parte di banche e Poste sui bonifici versati dai clienti, che usufruiscono delle detrazioni del 36% e 55%, alle imprese che hanno effettuato i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica.

[ Fonte: Unsaal.it ]

Come ottenere gli incentivi per i nuovi edifici

Sul sito web del Ministero si legge che “la prenotazione degli incentivi per gli edifici ad alta efficienza energetica è a cura del costruttore/venditore” ma anche che “la richiesta di incentivi per l’acquisto di beni immobili ha una regolamentazione differente rispetto alle modalità di richiesta incentivi per beni mobili”. Proviamo ad illustrare la procedura di prenotazione prevista per i venditori.

Il venditore deve registrarsi dal 6 aprile (data di entrata in vigore del DM) al 16 maggio tramite il Call Center di Poste Italiane al numero 800 556 670 e dal 17 maggio tramite il portale incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it. Otterrà così un Codice Identificativo da utilizzare per le prenotazioni, a partire dal 15 aprile. La registrazione non dà nessuna priorità sulla prenotazione dei contributi.

Dal 15 aprile poi si potrà prenotare il contributo (fino al 16 maggio tramite Call Center, dal 17 maggio tramite portale). Per gli immobili, la prenotazione deve essere effettuata dal venditore, in possesso dell’attestato di certificazione energetica, entro i 20 giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita. La prenotazione viene confermata in sede di stipula del contratto di compravendita, al quale, ai soli fini dell’ottenimento dei contributi, deve essere allegato l’attestato di certificazione energetica.

Per richiedere il contributo, l’acquirente deve essere in possesso:
– dell’attestato di certificazione energetica dell’immobile;
e dei seguenti dati:
– settore di appartenenza del prodotto;
– tipologia di prodotto (classe A, classe B);
– superficie utile sulla quale viene calcolato il contributo;
– estremi dell’acquirente (codice fiscale e dati bancari);
– prezzo base (al lordo di IVA).

Entro 45 giorni dalla stipula del contratto definitivo di compravendita l’acquirente deve trasmettere a Poste Italiane copia autentica del contratto munita degli estremi della registrazione.

Entro 90 giorni dalla stipula del contratto definitivo di compravendita, l’acquirente deve inviare:
– richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e l’autodichiarazione firmata in formato Check list dei documenti allegati (compilabile e scaricabile dal portale);
– copia documento identità dell’acquirente;
– codice fiscale dell’acquirente;
– dati bancari dell’acquirente;
– copia del contratto definitivo di compravendita che dovrà riportare l’indicazione dell’incentivo.

[Fonte: Edilportale.com ]