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Circolare del Ministero dell’Ambiente sulla proroga dei termini dei certificati F-gas

In data 8 maggio è stata pubblicata la circolare del Ministero dell’Ambiente che facendo riferimento alla Legge del 24 aprile 2020, n. 27 (cosiddetta decreto Cura Italia), in particolare all’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

La presente comunicazione aggiorna la precedente nota prot. n.410/DS del 30 marzo 2020 e chiarisce quanto segue:

  1. i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (precedentemente la data era stata posta al 15 aprile) conservano la loro validità sino al 31 luglio 2020 e in ogni caso tale validità sarà estesa di 90 giorni a partire dalla data di cessazione dello stato d’emergenza;
  2. tale estensione di validità sarà operata direttamente dagli Organismi di certificazione accreditati per i certificati da loro rilasciati, attraverso la loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it;
  3. le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’ articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 resteranno, quindi, visibili nella Sezione C “Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.

Gli  Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it , per i certificati da loro rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (compresi), ad estendere la validità di detti certificati sino al 31 luglio 2020.  Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, ha messo a disposizione gli strumenti telematici che consentono agli organismi di trasmettere la comunicazione.

Nuovo regolamento F-GAS 2019

La principale novità introdotta dal decreto, che abroga il precedente DPR 43/2012, è l’istituzione di una Banca Dati che verrà gestita, al pari del registro fgas.it, dalle Camere di Commercio, ed in particolare da EcoCerved, e dovrà contenere tutti i dati relativi ai movimenti sui gas fluorurati: vendita/acquisto dei refrigeranti da parte di personale e aziende certificate (con registrazione del numero di certificato), delle apparecchiature che li contengono e dati relativi alle attività di installazione, assistenza, riparazione, rimozione e smantellamento.

Tutto questo a prescindere dalla quantità di refrigerante in essi contenuto.

Rimane invece il limite di 5 tonnellate equivalenti sopra al quale sono obbligatorie anche le visite periodiche.

Questo registro potrà essere consultato online tramite password in qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo sia dall’operatore sia dal manutentore e quest’ultimo dovrà inserire i dati sul registro a fronte delle attività svolte sulla macchina.

Si evidenzia che l’introduzione di strumenti di monitoraggio circa l’uso degli f-gas in maniera da ridurre la possibilità del loro utilizzo da parte degli operatori non certificati.

Occorre però ora comprendere il costo per il mantenimento della Banca Dati persone ed imprese certificate, dietro al quale è previsto in capo alle imprese il versamento di un are un diritto di segreteria.

Nel nuovo DPR sono state inoltre eliminate alcune criticità del vecchio decreto come l’obbligo della redazione di un piano di qualità secondo la norma UNI 10005 previsto dall’allegato A del vecchio DPR 43/2012, ma non dai Regolamenti europei.

In sintesi le altre principali novità:

  • individua il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale autorità competente ad interloquire con gli operatori e le imprese;
  • interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
  • individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati;

Per quanto riguarda la formazione e la successiva certificazione, sarà obbligatorio che il tecnico abbia a disposizione materiale formativo sui refrigeranti alternativi e 6 nuove domande per la categoria 1 che verteranno sui nuovi refrigeranti. Gli esaminatori degli esami per la certificazione dovranno dimostrare 5 anni di esperienza nel settore, richiesta appoggiata dalle Associazioni dei Tecnici del Freddo.

Il DPR contiene inoltre disposizioni di semplificazione. Il problema di chi è iscritto al registro senza ottenere la certificazione viene risolto con la cancellazione automatica per persone fisiche ed imprese che non conseguono la certificazione entro 8 mesi dall’iscrizione al Registro stesso. Questa procedura permetterà quindi di eliminare circa il 20% delle persone e quasi il 50% delle imprese che sono iscritte al registro telematico fgas.it ma che operano illegalmente comprando gas e attrezzatura, non avendo ottenuto la certificazione.

Le nuove attività che necessiteranno di certificazione sono quelle relative alle “celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi” e allo “smantellamento” di strutture esistenti. In questo caso viene sanato un vulnus molto evidente che tutte le associazioni avevano rilevato.

Il certificato già emesso resta valido sino alla scadenza ed è considerato conforme. Perché, tuttavia, sia efficace con celle frigo mobili occorre che il tecnico rilasci relativa certificazione integrativa in autocertificazione. Particolari semplificazioni sono state riservate all’Impresa Individuale, categoria che comprende le aziende con un solo un tecnico con certificato, fino a 200.000 euro di fatturato. In questo caso occorrerà presentare solo la documentazione senza necessità di esaminazione in loco da parte dell’ente certificatore.

Viene inoltre eliminata la richiesta obbligatoria della presenza del piano di qualità mentre le evidenze potranno essere fornite con una semplice checklist o altra forma più idonea a discrezione del Tecnico del Freddo.