In Gazzetta l’elenco dei lavori non soggetti a Cila, Scia [Edilizia libera]
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il glossario unico delle opere che non richiedono un titolo abilitativo: Cil, Cila, Scia o permesso di costruire e sarà uniforme in tutti i comuni per piccoli lavori edilizi. Ferme restando le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).
L’elenco delle prime 58 principali opere (dagli intonaci ai lampioni) che possono essere realizzate in edilizia libera è individuato, infatti, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018, pubblicato in GU il 7 aprile scorso ed entrerà in vigore il prossimo 23 aprile. Il decreto avrebbe dovuto essere emanato così come disposto all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 25/11/2016, n. 222 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (11/12/2016) e, quindi, entro il 9/2/2017 e dunque arriva con notevole ritardo rispetto a quanto previsto.
Le categorie di intervento che rientrano nell’edilizia libera riguardano:
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- manutenzione ordinaria,
- pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW,
- depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc,
- eliminazione delle barriere architettoniche,
- attività di ricerca nel sottosuolo,
- movimenti di terra,
- serre mobili stagionali,
- pavimentazione di aree pertinenziali,
- pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici,
- aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza,
- manufatti leggeri in strutture ricettive,
- opere contingenti temporanee.
Tra gli interventi di manutenzione ordinaria, ad esempio, rientrano la sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne, il rifacimento di intonaci interni ed esterni, il rinnovamento di opere di lattoneria, come grondaie e pluviali, la sostituzione di rivestimenti interni ed esterni e di serramenti e l’installazione o riparazione di controsoffitti.
Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire, è demandato a
successivi decreti.
Pompe di calore, la tariffa D1 prorogata fino al 31 dicembre 2016
Per le pompe di calore la tariffa D1 è confermata fino al 31 dicembre 2016. La Delibera Aeegsi 582/2015/R/eel del 2 dicembre 2015, in materia di riforma delle tariffe elettriche, stabilisce che la nuova struttura tariffaria TD entri in vigore in maniera graduale dal 1° gennaio 2016, andando pienamente a regime nel 2018.
Libretto di impianto. Esempio 4 Impianti ad espansione diretta
Il Comitato Termotecnico Italiano ha pubblicato il nuovo Esempio Applicativo N. 4 del Libretto d’Impianto, relativo ad un edificio destinato a uso uffici dotato di un impianto di riscaldamento e condizionamento a espansione diretta di tipo VRV/VRF.
Il file allegato costituisce il quarto esempio applicativo del nuovo libretto di impianto introdotto dal Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014.
L’esempio è stato messo a punto dal Gruppo Consultivo “Libretto di Impianto” del CTI.
Edificio destinato a uso uffici dotato di un impianto di riscaldamento e condizionamento a espansione diretta di tipo VRV/VRF, costituito da:
- Pompa di calore reversibile (PPDC 1111) in grado di fornire 28 kW in condizionamento e 31,5 kW in riscaldamento
- 1 Pompa di calore reversibile con generatore costituito da due moduli in un unico circuito frigorifero (PPDC 2222+ PPDC 3333) in grado di fornire in totale 28 kW in condizionamento e 31,5 kW in riscaldamento
- Unità interne ad espansione diretta. Alcune delle unità interne sono collegate ad una canalizzazione di distribuzione dell’aria, mentre le restanti elaborano direttamente l’aria dell’ambiente in cui sono installate, senza l’ausilio di canalizzazione.
Non sono presenti contatori elettrici dedicati alle pompe di calore, non è pertanto possibile rilevare il consumo del solo riscaldamento/raffrescamento.
Infine la gestione dell’impianto è stata affidata a un “terzo responsabile”.