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Agenzia delle Entrate: chiarimenti mancata trasmissione all’Enea

Con la risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate ha finalmente chiarito quali sono gli effetti derivanti dalla mancata trasmissione all’Enea delle informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia, escludendo che il mancato o tardivo invio dei dati comporti la perdita del diritto alle detrazioni.

Si ricorda che, con l’art. 1, comma 3, lett. b) della legge n. 205 del 2017, il Legislatore ha aggiunto nell’art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 il comma 2-bis: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati. L’Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.”

Il sito internet è stato reso disponibile dall’Enea soltanto in data 21 novembre 2018, prevedendo che, per tutti gli interventi dal 1 gennaio 2018 al 21 novembre 2018, la trasmissione doveva essere effettuata entro 90 giorni dalla suddetta data. In considerazione delle richieste avanzate dagli operatori, è stata tuttavia concessa una proroga dei termini previsti per la trasmissione dei dati relativi all’anno 2018, fino al 1° aprile 2019. A regime (ovvero per gli interventi terminati nel 2019) la trasmissione dovrà invece avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Tuttavia, se la data di fine lavori è compresa tra il 1 gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo 2019, giorno di messa on line del sito. Non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere oggetto di comunicazione, essendo prevista esclusivamente la trasmissione dei dati riguardanti gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.
Nel Portale di ENEA è pubblicato un elenco degli interventi di ristrutturazione edilizia da comunicare. 

Online il portale ENEA per detrazioni fiscali su ristrutturazioni edilizie

Attivato il sito per la comunicazione 50%

In questi giorni è stato pubblicato il portale ENEA per l’inserimento dei dati necessari ad avere diritto alla detrazione fiscale del 50%.
Qualora fosse necessario un supporto per l’inserimento il nostro staff si mette a disposizione per la verifica e il controllo dei documenti.

 Il sito è online da oggi all’indirizzo ristrutturazioni2018.enea.it.

L’Enea ha specificato che gli interventi vincolati all’obbligo di invio:

  • Coibentazioni delle strutture opache
  • Serramenti comprensivi d’infissi
  • Elettrodomestici, ma esclusivamente se sono connessi ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio incominciato a partire dal 1° gennaio 2017, come: frigoriferi, forni, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavatrici e asciugatrici
  • Installazione o sostituzione generatori di calore con caldaie a condensazione, sistemi ibridi, pompe di calore, generatori di calore a biomassa, scaldacqua a pompa di calore,
  • Impianti fotovoltaici.

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, i contribuenti che intendono accedere a tale beneficio sono obbligati a trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi già conclusi, il termine dei 90 giorni per l’invio delle informazioni decorrerà dal 21 novembre 2018

Linea Amica per le detrazioni fiscali

ENEA, in collaborazione con Linea Amica, servizio del Ministero per la Pubblica Amministrazione, ha attivato un servizio informazioni per rispondere a tutti i questiti relativi alle detrazioni fiscali del 55%.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00 (mese di agosto compreso)
Numero Verde da rete fissa 803 001, da cellulare 06/828 881
Servizio online da Portale degli Italiani www.lineaamica.gov.it 
Skype: lineaamica

Risponderanno ad ogni vostra domanda dei tecnici competenti previamente formati da ENEA la quale garantirà la propria disponibilità per casi di controversa interpretazione.

Decreto sulle rinnovabili – Direttiva 2009/28/CE

Abbiamo riassunto i punti principali del nuovo decreto in attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per quanto riguarda l’installazione di impianti solari termici:

Procedura semplificata per gli impianti solari termici (attività ad edilizia libera previa comunicazione dell’inizio dei lavori al Comune) per l’installazione di impianti solari se rispettano congiuntamente determinate caratteristiche.

Obbligo per nuovi edifici – Edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (sup. utile > 1000 mq) devono prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento. Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura del 50% dei consumi previsti per l’ACS e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per ACS, Riscaldamento e Raffrescamento: dal 20 al 50% in base a quando è rilasciato il tiolo edilizio: a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;b) il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 ; c) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

Tali obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

I  regolamenti edilizi comunali devono essere aggiornati entro 6 mesi, decorso inutilmente il termine troveranno applicazione le misure previste dal decreto.

Si prevedono dei sistemi di qualificazione degli installatori. Entro il 31.12.12 le Regioni e le Province devono attivare dei programmi di formazione per gli installatori o riconoscono fornitori di formazione da comunicare al ministero. ENEA mette a disposizione schemi di programma di formazione.

Detrazione 55% per i lavori a cavallo del 2010 e 2011

La Legge di Stabilità (già Legge Finanziaria), approvata in via definitiva dal Senato ed ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha prorogato la detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici fino al 31 dicembre 2011 imponendo, tuttavia, la ripartizione della detrazione in 10 rate annuali anziché 5 come in precedenza previsto.
I contribuenti che hanno in corso dei lavori di riqualificazione, per i quali intendono usufruire della detrazione, che non termineranno entro il 2010 si chiedono come comportarsi per operare correttamente.

La prima risposta arriva dall’ENEA che ha aggiornato la Sezione FAQ (Frequently Asked Questions – Domande Ricorrenti) del proprio sito con la risposta al suddetto quesito (FAQ 65).

L’ENEA precisa che tutte le spese pagate entro il 2010 saranno detraibili in cinque anni (a partire dalla denuncia dei redditi dell’estate 2011); le spese effettivamente sostenute (pagate) nel 2011 saranno invece detraibili in 10 anni a partire dalla denuncia dei redditi dell’estate 2012.
La mancata conclusione dei lavori nel 2010 deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con un’apposita comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011, specificando le spese sostenute nel 2010. La documentazione degli interventi eseguiti, come al solito, deve essere trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori.

60 milioni di euro per l’acquisto di nuovi immobili

Il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40 assegna 60 milioni di euro per l’acquisto di nuovi immobili ad alta efficienza energetica. Il contributo è erogato in misura variabile in funzione della prestazione energetica dell’immobile acquistato, in particolare è fissato un importo pari a:

  • 83 euro/mq di superficie utile, con un limite massimo di 5.000 euro, per immobili di nuova costruzione destinati a prima abitazione, aventi valori di energia primaria per la climatizzazione invernale migliori di almeno il 30% rispetto ai valori definiti dal decreto Lgs. 192/05 a partire da gennaio 2010;
  • 116 euro/mq di superficie utile, con un limite massimo di 7.000 euro, per immobili di nuova costruzione aventi valori di energia primaria per la climatizzazione invernale migliori di almeno il 50% rispetto ai valori definiti dal decreto Lgs. 192/05 a partire da gennaio 2010.

Avendo il decreto la finalità di incentivare l’acquisto in tempi brevi di immobili ad alta prestazione energetica, già costruiti o in via di ultimazione, fissa due importanti requisiti:

  • che il contributo sia concesso solo a nuovi acquirenti ovvero quelli che stipulano i preliminari di vendita non prima della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento del Ministero;
  • che l’acquisto venga perfezionato entro il 31 dicembre 2010.

È previsto che entro i 20 giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, il venditore prenoti il contributo presso il soggetto che ne gestirà l’erogazione per conto dello Stato.
Tale prenotazione sarà confermata in sede di stipula del contratto di compravendita al quale sarà allegato, unicamente al fine dell’ottenimento del contributo, il certificato energetico in possesso del venditore.
L’atto deve contenere l’indicazione del prezzo concordato di vendita dell’immobile, decurtato delle spese di gestione della procedura relativa all’ottenimento del contributo statale.
Entro i 45 giorni successivi alla stipula, l’acquirente dovrà inviare copia autentica dell’atto notarile, completo degli estremi della registrazione, al soggetto che eroga il contributo.