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Category Archive Detrazioni IRPEF

Detrazioni IRPEF del 55% per il 2012

E’ disponibile il sito web per l’invio della documentazione all’ENEA per richiedere la detrazione fiscale del 55% a fronte di lavori terminati nel 2012 per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Clicca qui per collegarti direttamente al nuovo sito 2011 dell’ENEA

Il 55% è nella manovra

Nel testo definitivo della Manovra Finanziaria appena firmato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è stata inserita nelle ultime ore la proroga del 55% fino al 31 dicembre 2012 con l’attuale apparato normativo.
Il comma all’articolo 4 della Manovra che contiene la conferma del 55% è questo:
4. Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”. La detrazione prevista dall’articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[Fonte: UNCSAAL ]

Il dossier del 55 per cento

Nel testo entrato in Consiglio dei ministri, non compariva la proroga della detrazione del 55% sulle spese per il risparmio energetico, che secondo alcune fonti è stata introdotta in seguito a un confronto tra i ministri. La norma circolata nei giorni scorsi conteneva una proroga per tre anni (sino al 2014) e una serie di modifiche, in generale restrittive, della disciplina attuale, tra cui la modifica all’aliquota: ne verrebbero varate due, del 52% e del 41% a seconda della tipologia di intervento, portando la rateazione dell’importo a dieci e, in pochi casi, a cinque anni.

Tra le novità, l’obbligo di installare i contabilizzatori di calore per poter beneficiare della detrazione della spesa per la sostituzione delle finestre con quelle di nuova generazione (misura fortemente avversata dalle imprese del settore). Poi il limite a soli 2mila euro della detrazione per l’installazione di nuove caldaiette autonome sotto i 35 kW. Agevolabili sarebbero diventate anche la sostituzione di scaldabagni con pompe di calore e di caminetti aperti con termocamini, caldaie e stufe a biomasse.

[Fonte: Ilsole24ore.com ]

Novità sul 55% per fine anno!

Vi allego un link all’intervista di Maurizio Melis al Ministro Clini:
http://www.radio24.ilsole24ore.com/radio24_audio/2011/111124-mrkilowatt.mp3

Clini: confermo detrazioni al 55%

“Prendo un impegno preciso sul 55%, la decisione della detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione e’ strutturale non congiunturale”. Lo ha detto ai microfoni di Radio 24 il nuovo ministro dell’Ambiente Corrado Clini che, assicura, saranno prorogate e rese strutturali le detrazioni irpef del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.

9 Miliardi di euro in saldo positivo per le detrazioni irpef del 55%

Il Cresme (Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per l’Edilizia e il Teritorio) e Uncsaal (Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio e Leghe) hanno recentemente presentato un rapporto secondo il quale la detrazione fiscale del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici genererebbe a regime un saldo positivo per il Sistema Paese di circa 9 milioni di euro.

Secondo il presidente di Uncsaal, Corrado Bertelli, una mancata conferma del provvedimento potrebbe portare ad una forte contrazione del mercato italiano dei serramenti, stimata attorno al 27%, che si tradurrebbe nella perdita di 10.000 posti di lavoro e la chiusura di centinaia di aziende.

[Fonte: Expoclima.net ]

Rinnovabili: Cambia tutto!

Il 29 marzo 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 – “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
Il provvedimento, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili.

Vediamo i punti principali del nuovo Decreto:

  • Obbligo Certificazione Energetica
  • Energia termica da fonti rinnovabili: dal 31 maggio 2012 è richiesta una copertura del 50%, del fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria. Per il riscaldamento ed il raffrescamento, la copertura con fonti rinnovabili di una quantità di energia calcolata sul fabbisogno complessivo dell’immobile, con le seguenti percentuali:
    • il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013
    • il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016
    • il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017
  • Energia elettrica da fonti rinnovabili: obbligo di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili la cui potenza (P) è proporzionata alla superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno (S) mediante la relazione P = S/K, ove:
    • K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013
    • K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016
    • K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017
  • Previsti dei bonus per edifici virtuosi
  • Introdotta una qualifica per gli installatori
  • Trasformazione delle detrazioni IRPEF del 55%
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    Decreto sulle rinnovabili – Direttiva 2009/28/CE

    Abbiamo riassunto i punti principali del nuovo decreto in attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per quanto riguarda l’installazione di impianti solari termici:

    Procedura semplificata per gli impianti solari termici (attività ad edilizia libera previa comunicazione dell’inizio dei lavori al Comune) per l’installazione di impianti solari se rispettano congiuntamente determinate caratteristiche.

    Obbligo per nuovi edifici – Edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (sup. utile > 1000 mq) devono prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento. Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura del 50% dei consumi previsti per l’ACS e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per ACS, Riscaldamento e Raffrescamento: dal 20 al 50% in base a quando è rilasciato il tiolo edilizio: a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;b) il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 ; c) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

    Tali obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

    I  regolamenti edilizi comunali devono essere aggiornati entro 6 mesi, decorso inutilmente il termine troveranno applicazione le misure previste dal decreto.

    Si prevedono dei sistemi di qualificazione degli installatori. Entro il 31.12.12 le Regioni e le Province devono attivare dei programmi di formazione per gli installatori o riconoscono fornitori di formazione da comunicare al ministero. ENEA mette a disposizione schemi di programma di formazione.

    Che senso ha lottare contro i mulini a vento?

    Cervantes presenta un personaggio eroico nella sua follia e una dimensione tragica che dipende dall’inesistente corrispondenza fra fatti e parole.
    Il protagonista porta avanti una battaglia inutile, persa in partenza contro obiettivi più grandi di lui, con un idealismo incompreso dai ricchi e potenti dell’epoca.

    Chissà perché tutto ciò mi risulta familiare: indignazione, sdegno, delusione e malcontento erano le parole utilizzate da noi e molti altri alla possibile mancata proroga delle detrazioni del 55%.
    Parole che sembrava avessero raggiunto uno scopo, anche se parziale e poco incisivo, in realtà sono rimaste nell’aria per essere ripetute anno dopo anno. Ma questa volta non abbiamo dovuto attendere la fine del 2011 perché le mosse dei “giganti” sono state molto più “subdole”

    Continua la lettura nella pagina dell’Anit: MA SIAMO TUTTI COME DON CHISCIOTTE ?

     

    Agevolazione per le spese di riqualificazione energetica degli edifici

    La Legge di stabilità per il 2011 è intervenuta in tema di incentivo alla riqualificazione energetica prevedendo, al co.48 dell’art.1, che la detrazione del 55% relativa ad alcune spese di ristrutturazione spetti anche per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione, relativamente agli oneri sostenuti nel corso del 2011, sarà però ripartita in dieci quote annuali
    di pari importo, anziché in cinque rate come era previsto per gli interventi effettuati nel corso del 2009 e 2010 (per le spese sostenute nel 2008 era possibile scegliere da 3 a 10 rate annuali, mentre per quelle sostenute nel 2007 la detrazione era ammessa in 3 quote annue). Riepiloghiamo di seguito gli elementi essenziali dell’agevolazione, prima con riferimento agli aspetti soggettivi ed oggettivi e poi con riferimento agli obblighi previsti dalla norma per usufruire del beneficio.

    I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in oggetto sono:

    • le persone fisiche, enti e soggetti ricompresi nell’art.5 del Tuir che non sono titolari di reddito d’impresa;
    • i soggetti titolari di reddito d’impresa.

    Per poter usufruire della detrazione d’imposta, i soggetti debbono aver sostenuto le spese in oggetto.
    Sono ammessi all’agevolazione tutte le categorie catastali di immobili, non considerando come tali quelli:

    • oggetto di costruzione;
    • oggetto di ampliamento.

    Rientrano nell’agevolazione gli immobili oggetto di demolizione e fedele ricostruzione.
    Il beneficio riguarda quattro tipologie di intervento:

    TIOLOGIA INTERVENTO

    Importo max detraibile

    Importo max di spesa

    Riduzione del fabbisogno energetico (-20%)

    100.000,00€

    181.818,18€

    Miglioramento isolamento termico (Muri/Finestre/Tetti)

    60.000,00€

    109.090,90€

    Installazione pannelli solari

    60.000,00€

    109.090,90€

    Sostituzione impianti di riscaldamento

    30.000,00€

    54.545,45€

    Quanto agli aspetti burocratici la procedura per il 55% non richiede una comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate (come accade invece per la detrazione del 36%); tuttavia, per gli interventi diretti al risparmio energetico, i cui lavori proseguono in più periodi di imposta, deve essere presentato, per ciascun periodo di imposta interessato dagli interventi, una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

    Alla fine dei lavori, ed entro 90 giorni, è necessario inviare all’ENEA apposita comunicazione.
    Infine ricordiamo che, affinché si possa usufruire della detrazione in oggetto, necessita che la fattura relativa ai lavori eseguiti evidenzi separatamente il costo della manodopera.
    In merito alle modalità di pagamento si deve differenziare tra i soggetti Ires che non hanno alcun vincolo e le persone fisiche che al contrario devono procedere al pagamento delle competenze esclusivamente tramite bonifico bancario in cui siano espressamente indicati:

    • causale del versamento;
    • codice fiscale di colui che usufruirà della detrazione d’imposta;
    • partita Iva o codice fiscale del beneficiario.