• 041992757
  • info@studiobernardi.eu

Archivio dei tag Direttiva 2009/28/CE

Rinnovabili: Cambia tutto!

Il 29 marzo 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 – “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
Il provvedimento, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili.

Vediamo i punti principali del nuovo Decreto:

  • Obbligo Certificazione Energetica
  • Energia termica da fonti rinnovabili: dal 31 maggio 2012 è richiesta una copertura del 50%, del fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria. Per il riscaldamento ed il raffrescamento, la copertura con fonti rinnovabili di una quantità di energia calcolata sul fabbisogno complessivo dell’immobile, con le seguenti percentuali:
    • il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013
    • il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016
    • il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017
  • Energia elettrica da fonti rinnovabili: obbligo di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili la cui potenza (P) è proporzionata alla superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno (S) mediante la relazione P = S/K, ove:
    • K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013
    • K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016
    • K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017
  • Previsti dei bonus per edifici virtuosi
  • Introdotta una qualifica per gli installatori
  • Trasformazione delle detrazioni IRPEF del 55%
  •  

    Decreto sulle rinnovabili – Direttiva 2009/28/CE

    Abbiamo riassunto i punti principali del nuovo decreto in attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per quanto riguarda l’installazione di impianti solari termici:

    Procedura semplificata per gli impianti solari termici (attività ad edilizia libera previa comunicazione dell’inizio dei lavori al Comune) per l’installazione di impianti solari se rispettano congiuntamente determinate caratteristiche.

    Obbligo per nuovi edifici – Edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (sup. utile > 1000 mq) devono prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento. Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura del 50% dei consumi previsti per l’ACS e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per ACS, Riscaldamento e Raffrescamento: dal 20 al 50% in base a quando è rilasciato il tiolo edilizio: a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;b) il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 ; c) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

    Tali obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

    I  regolamenti edilizi comunali devono essere aggiornati entro 6 mesi, decorso inutilmente il termine troveranno applicazione le misure previste dal decreto.

    Si prevedono dei sistemi di qualificazione degli installatori. Entro il 31.12.12 le Regioni e le Province devono attivare dei programmi di formazione per gli installatori o riconoscono fornitori di formazione da comunicare al ministero. ENEA mette a disposizione schemi di programma di formazione.