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Agevolazione per le spese di riqualificazione energetica degli edifici

La Legge di stabilità per il 2011 è intervenuta in tema di incentivo alla riqualificazione energetica prevedendo, al co.48 dell’art.1, che la detrazione del 55% relativa ad alcune spese di ristrutturazione spetti anche per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione, relativamente agli oneri sostenuti nel corso del 2011, sarà però ripartita in dieci quote annuali
di pari importo, anziché in cinque rate come era previsto per gli interventi effettuati nel corso del 2009 e 2010 (per le spese sostenute nel 2008 era possibile scegliere da 3 a 10 rate annuali, mentre per quelle sostenute nel 2007 la detrazione era ammessa in 3 quote annue). Riepiloghiamo di seguito gli elementi essenziali dell’agevolazione, prima con riferimento agli aspetti soggettivi ed oggettivi e poi con riferimento agli obblighi previsti dalla norma per usufruire del beneficio.

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in oggetto sono:

  • le persone fisiche, enti e soggetti ricompresi nell’art.5 del Tuir che non sono titolari di reddito d’impresa;
  • i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Per poter usufruire della detrazione d’imposta, i soggetti debbono aver sostenuto le spese in oggetto.
Sono ammessi all’agevolazione tutte le categorie catastali di immobili, non considerando come tali quelli:

  • oggetto di costruzione;
  • oggetto di ampliamento.

Rientrano nell’agevolazione gli immobili oggetto di demolizione e fedele ricostruzione.
Il beneficio riguarda quattro tipologie di intervento:

TIOLOGIA INTERVENTO

Importo max detraibile

Importo max di spesa

Riduzione del fabbisogno energetico (-20%)

100.000,00€

181.818,18€

Miglioramento isolamento termico (Muri/Finestre/Tetti)

60.000,00€

109.090,90€

Installazione pannelli solari

60.000,00€

109.090,90€

Sostituzione impianti di riscaldamento

30.000,00€

54.545,45€

Quanto agli aspetti burocratici la procedura per il 55% non richiede una comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate (come accade invece per la detrazione del 36%); tuttavia, per gli interventi diretti al risparmio energetico, i cui lavori proseguono in più periodi di imposta, deve essere presentato, per ciascun periodo di imposta interessato dagli interventi, una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Alla fine dei lavori, ed entro 90 giorni, è necessario inviare all’ENEA apposita comunicazione.
Infine ricordiamo che, affinché si possa usufruire della detrazione in oggetto, necessita che la fattura relativa ai lavori eseguiti evidenzi separatamente il costo della manodopera.
In merito alle modalità di pagamento si deve differenziare tra i soggetti Ires che non hanno alcun vincolo e le persone fisiche che al contrario devono procedere al pagamento delle competenze esclusivamente tramite bonifico bancario in cui siano espressamente indicati:

  • causale del versamento;
  • codice fiscale di colui che usufruirà della detrazione d’imposta;
  • partita Iva o codice fiscale del beneficiario.