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Detrazione 55% per i lavori a cavallo del 2010 e 2011

La Legge di Stabilità (già Legge Finanziaria), approvata in via definitiva dal Senato ed ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha prorogato la detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici fino al 31 dicembre 2011 imponendo, tuttavia, la ripartizione della detrazione in 10 rate annuali anziché 5 come in precedenza previsto.
I contribuenti che hanno in corso dei lavori di riqualificazione, per i quali intendono usufruire della detrazione, che non termineranno entro il 2010 si chiedono come comportarsi per operare correttamente.

La prima risposta arriva dall’ENEA che ha aggiornato la Sezione FAQ (Frequently Asked Questions – Domande Ricorrenti) del proprio sito con la risposta al suddetto quesito (FAQ 65).

L’ENEA precisa che tutte le spese pagate entro il 2010 saranno detraibili in cinque anni (a partire dalla denuncia dei redditi dell’estate 2011); le spese effettivamente sostenute (pagate) nel 2011 saranno invece detraibili in 10 anni a partire dalla denuncia dei redditi dell’estate 2012.
La mancata conclusione dei lavori nel 2010 deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con un’apposita comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011, specificando le spese sostenute nel 2010. La documentazione degli interventi eseguiti, come al solito, deve essere trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori.

60 milioni di euro per l’acquisto di nuovi immobili

Il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40 assegna 60 milioni di euro per l’acquisto di nuovi immobili ad alta efficienza energetica. Il contributo è erogato in misura variabile in funzione della prestazione energetica dell’immobile acquistato, in particolare è fissato un importo pari a:

  • 83 euro/mq di superficie utile, con un limite massimo di 5.000 euro, per immobili di nuova costruzione destinati a prima abitazione, aventi valori di energia primaria per la climatizzazione invernale migliori di almeno il 30% rispetto ai valori definiti dal decreto Lgs. 192/05 a partire da gennaio 2010;
  • 116 euro/mq di superficie utile, con un limite massimo di 7.000 euro, per immobili di nuova costruzione aventi valori di energia primaria per la climatizzazione invernale migliori di almeno il 50% rispetto ai valori definiti dal decreto Lgs. 192/05 a partire da gennaio 2010.

Avendo il decreto la finalità di incentivare l’acquisto in tempi brevi di immobili ad alta prestazione energetica, già costruiti o in via di ultimazione, fissa due importanti requisiti:

  • che il contributo sia concesso solo a nuovi acquirenti ovvero quelli che stipulano i preliminari di vendita non prima della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento del Ministero;
  • che l’acquisto venga perfezionato entro il 31 dicembre 2010.

È previsto che entro i 20 giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, il venditore prenoti il contributo presso il soggetto che ne gestirà l’erogazione per conto dello Stato.
Tale prenotazione sarà confermata in sede di stipula del contratto di compravendita al quale sarà allegato, unicamente al fine dell’ottenimento del contributo, il certificato energetico in possesso del venditore.
L’atto deve contenere l’indicazione del prezzo concordato di vendita dell’immobile, decurtato delle spese di gestione della procedura relativa all’ottenimento del contributo statale.
Entro i 45 giorni successivi alla stipula, l’acquirente dovrà inviare copia autentica dell’atto notarile, completo degli estremi della registrazione, al soggetto che eroga il contributo.

Detrazione 55% Cambiamo Caldaia

Se avete cambiato la caldaia e siete passati a un prodotto di nuova generazione del tipo “a condensazione” avete la possibilità di detrarre il 55% della spesa per il rifacimento dell’impianto termico dalla vostra trattenuta Irpef. Cosa dovete fare per ottenere questa agevolazione? Nei prossimi 10 punti cercheremo di riassumere la procedura migliore per completare la pratica:

  1. La caldaia deve essere assolutamente del tipo “a Condensazione”
  2. Installare in ogni radiatore una nuova valvola chiamata “Termostatica”
  3. Nel caso il vostro impianto è a pavimento, soffitto o parete non serve installare le nuove valvole (anche perchè non sarebbe fisicamente possibile)
  4. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti tramite bonifico bancario
  5. Nel bonifico dovete indicare il vostro codice fiscale e la partita iva di chi riceve i soldi
  6. Se la banca vi chiede a quale legge fa riferimento la detrazione gli dovete dire 296/06
  7. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori (Di norma si fa riferimento all’ultima fattura) un Tecnico abilitato deve spedire la pratica all’Enea
  8. Per tecnico Abilitato si intende un Perito, Geometra, Architetto o Ingegnere regolamente iscritto ai vari collegi o Albi
  9. Consegnare al proprio CAAF, Commercialista la copia della pratica firmata con la relativa ricevuta di invio
  10. Assieme alla pratica tenete anche i bonifici e le fatture, in caso di controllo dovete averle!!

Fate attenzione perchè è possibile detrarre non solo le spese “Idrauliche” ma anche le opere murarie che potrebbero servirvi per installare la nuova caldaia!

Ripartono le detrazioni per il risparmio energetico

Giovedi 30 Aprile nel primo pomeriggio è stato aperto il nuovo sito dell’Enea dedicato all’invio della documentazione relativa alla detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici per tutti i lavori finiti nel 2009.

Nel panorama internet del Web 2.0, di Facebook, del mondo OpenSource il nuovo sito dell’Enea è stata una grande delusione, l’interfaccia grafica è poco usabile e l’inserimento delle pratiche è veramente contorta rispetto alle vecchie versioni del 2007-2008. Per non parlare del “Manuale Uso Software (Veloce)” sembra scritto 5 minuti prima di aprire il portale….

Il modello per la comunicazione preventiva è tutt’ora latitante per fortuna il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha assicurato che l’Agenzia sta ultimando il provvedimento. “Fino all’emanazione dei relativi provvedimenti di attuazione – chiariva l’Agenzia – continuano ad essere richiesti gli stessi adempimenti previsti anteriormente all’entrata in vigore del decreto “anticrisi”, senza alcun pregiudizio per i lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica in corso durante tale periodo.”