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Super Bonus Energetico 110%

Ieri è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri un nuovo Decreto, annunciato da molti giorni, che mira a dare una boccata di ossigeno al mondo dell’edilizia, puntando a rinnovare e ammodernare energeticamente gli immobili del nostro patrimonio residenziale nazionale.

E’ stato previsto un aumento al 110% dell’aliquota di detrazione spettante in caso di interventi di efficienza energetica, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e riduzione del rischio sismico. 

L’arco temporale di riferimento per la validità delle spese va dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e la detrazione verrà “restituita” in 5 anni. Possono usufruire di tale agevolazione i condomini e unità unifamiliari purché residenza principale. 

Gli interventi energetici incentivabili possono essere:

a) isolamento termico delle strutture verticali e orizzontali con un tetto di spesa è pari ad euro 60.000 moltiplicato per il numero di unità nell’edificio;

b) interventi per la sostituzione degli impianti termici esistenti con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici. La spesa massima detraibile è pari a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio; 

c) interventi per la sostituzione del generatore di calore per edifici unifamiliari, con esclusione delle caldaie a condensazione.

L’aliquota del 110% si prevede, inoltre, allargata a tutti gli altri interventi di miglioramento energetico, purché legati ad uno degli interventi sopra descritti, compresa l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Condizione necessaria, per accedere all’agevolazione è il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, in caso di precedente classe B, il conseguimento della classe A, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica e dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato.

Per gli interventi sismici, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento. Non è applicabile agli edifici in zona sismica 4.

Se si effettuano gli interventi sopra elencati il diritto all’aliquota 110% si estende anche agli impianti fotovoltaici fino ad una spesa di euro 48.000. Questa estensione vale anche per l’installazione di sistemi di accumulo, integrati negli impianti fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e negli stessi limiti di importo nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Questa estensione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito prodotta dall’impianto installato.

A tutti questi interventi è applicata la possibilità di usufruire della cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione, ottenuto il visto di conformità della sussistenza del diritto alla detrazione d’imposta. Si precisa, inoltre, che i dati riguardanti l’intervento dovranno essere comunicati, come già solito per gli interventi di efficienza energetica, all’ENEA.

Si rimane comunque in attesa, verosimilmente entro i 30 giorni dichiarati dal Decreto, degli atti attuativi che andranno meglio a definire modalità e procedure per accedere a questo importante strumenti di agevolazione fiscale.

Il nostro studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni, nonché per fissare un appuntamento per valutare la vostra esigenza, proponendo la migliore soluzione e ricordando che, oltre a questo, esistono altri strumenti utili come il Conto Termico 2.0.