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Archivio mensile 31 Maggio 2010

Edifici ad energia Zero entro il 31 Dicembre 2020

E’ stata approvata dai parlamentari europei la nuova direttiva sull’efficienza energetica degli edifici.
La Direttiva 2002/91/CE sarà abrogata dal 1° febbraio 2012.
La prestazione energetica degli edifici dovrebbe essere calcolata in base ad una metodologia, che potrebbe essere differenziata a livello nazionale e regionale, che prenderà in considerazione:

  1. le caratteristiche termiche dell’involucro dell’edificio
  2. il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento,
  3. l’impiego di energia da fonti rinnovabili,
  4. gli elementi passivi di riscaldamento e raffrescamento,
  5. i sistemi di ombreggiamento,
  6. la qualità dell’aria interna,
  7. un’adeguata illuminazione naturale
  8. le caratteristiche architettoniche dell’edificio
  9. l’efficacia sotto il profilo dei costi

Entro il 31 dicembre 2020 tutti i nuovi edifici dovranno avere i requisiti previsti per gli “edifici a energia zero”.

Nel documento inoltre si dà sempre più valore alla certificazione energetica che continua ad essere lo strumento fondamentale per conoscere il parco immobiliare.
Viene predisposta una procedura per gli edifici esistenti e di nuova costruzione e vengono ribaditi i requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione.

[Fonte: Anit – Scarica il testo ]

In arrivo nuova direttiva europea sul rendimento e la centificazione energetica

In breve:
  • scatta l’obbligo di indicare negli annunci di vendita il consumo dell’edificio;
  • Dal 30.06.2014 non sarà più possibile incentivare le costruzioni e le ristrutturazioni edilizie che non centrano i requisiti minimi in materia di rendimento energetico;
  • piani nazionali per edifici a basso consumo con obbligo di comunicare i risultati raggiunti.

[Fonte: Ansa – Blog Certificazione ]

Isolando è possibile derogare alle distanze tra gli edifici

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile scorso è stato pubblicato il decreto legislativo 29 marzo 2010, n, 56 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE.”.
Tra le modifiche apportate al provvedimento segnaliamo quelle apportate all’art. 11.

L’art. 11 del provvedimento prevede incentivi “urbanistici” per gli edifici (di nuova costruzione o esistenti) più efficienti dal punto di vista energetico.
Per gli edifici di nuova costruzione, in particolare, il comma 1 del suddetto articolo prevede che non siano considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura:

  • gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri (per la sola parte eccedente, fino ad un massimo di 25 cm);
  • il maggiore spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici (fino ad un massimo di 15 cm per i solai intermedi).

Sempre nel rispetto di tali limiti è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito:

  • alle distanze minime tra edifici;
  • alle distanze minime di protezione del nastro stradale;
  • alle altezze massime degli edifici.

Per gli edifici esistenti, sui quali si intende realizzare interventi di riqualificazione energetica che comportano maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è prevista (art. 11 comma 2) la deroga alle normative nazionali e locali, alle distanze minime tra edifici e dalle strade:

  • nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e delle altezze massime degli edifici;
  • nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura.

Tale deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
In base alle modifiche apportare dal D.Lgs. 56/2010, in entrambi i precedenti casi e sempre nel rispetto dei limiti predetti, è ora possibile derogare anche alle distanze minime dai confini della proprietà.
È stata quindi ampliata la casistica originariamente prevista dal D.Lgs. 115/2008, che prevedeva la possibilità di non considerare gli spessori aggiuntivi di elementi verticali, solai e coperture, derogando ad altezze massime e distanze minime tra edifici.