• 041992757
  • info@studiobernardi.eu

Archivio dei tag detrazioni fiscali

Detrazione fiscale, novità della nuova finanziaria

Vediamo di riassumere le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017:

    1. Proroga al 31 dicembre 2017 della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia 50%
    2. Proroga al 31 dicembre 2017 della detrazione per gli interventi di efficienza energetica 65%
    3. Detrazione del 70% per gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali e degli Istituti Autonomi per le case popolari per gli interventi sull’involucro e del 75% per gli interventi di miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva.
    4. Detrazione del 50% fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 con estensione del beneficio alla zona 3.
    5. Proroga al 31 dicembre 2017 della detrazione pari al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata
    6. Riconoscimento del credito di imposta per le imprese alberghiere per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria. restauro e risanamento conservativo o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Agevolazione estesa anche agli agriturismi.

Detrazioni del 36% e 55% più semplici

Gli snellimenti introdotti dal decreto Sviluppo all’agevolazione Irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e a quella Irpef/Ires del 55% sugli interventi per il risparmio energetico non possono essere applicati retroattivamente applicando il principio del favor rei, almeno fino a quando ciò non sarà consentito ufficialmente dall’agenzia delle Entrate, tramite una circolare o una risoluzione.

Quindi l’eliminazione dell’obbligo di comunicare preventivamente al Centro operativo di Pescara l’inizio dei lavori e di indicare nelle fatture – valide per il 36% e il 55% – il costo della manodopera impiegata non vale per i lavori iniziati e per le fatture emesse prima del 14 maggio 2011, data di entrata in vigore dell’articolo 7, comma 2, lettere r) e q), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Relativamente al costo della manodopera, le Entrate hanno anche confermato che la semplificazione si applica per tutte le fatture «emesse a partire dal 14 maggio 2011 (anche se evidentemente riferite a lavori o interventi conclusi in data anteriore)».

In linea con la circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, risposta 2.1, l’Agenzia ha confermato che se un soggetto (familiare, comproprietario, eccetera) non è stato indicato nella comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara e i suoi dati non sono indicati nel bonifico, può detrarre il 36% della quota delle spese che ha effettivamente sostenuto, a patto che, «per analogia con la procedura del 55%», annoti nella fattura, anche a penna, «l’entità della spesa effettivamente sostenuta da tutti i soggetti interessati».

Infine è stato precisato che per gli interventi di riqualificazione globale degli edifici esistenti (comma 344) e per l’installazione di cappotti verticali o orizzontali (comma 345) è necessario acquisire la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica». Ad esempio, in Lombardia i certificatori seguiranno la disciplina regionale, mentre in Veneto applicheranno quella nazionale. Questo documento non va inviato all’Enea, ma va conservato ed eventualmente esibito, a richiesta, agli uffici delle Entrate in caso di controllo formale (articolo 36-ter).

[Fonte: www.anacipadova.it ]