DPR 59/09 in vigore dal 25 Giugno
Da oggi è disponibile la nuova Sintesi ANIT aggiornata con le indicazioni del DPR 59/09. Il Decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2009 e sostituisce il quadro “transitorio” degli obblighi descritti nell’Allegato I del DLgs 192/05 e s.m.i.
Nella sintesi vengono riportati i seguenti temi:
- analisi degli articoli del DPR 59/09
- aggiornamento metodo ANIT per individuare le verifiche da rispettare
- punto della situazione sugli obblighi della Certificazione Energetica
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Trasmittanza termica periodica YIE
Si ritiene la trasmittanza termica periodica (Yi,e), valutata in un periodo di 24 ore, il parametro più idoneo in alternativa alla verifica della massa superficiale, per i seguenti motivi:
- Definizione e metodologia di calcolo [UNI EN ISO 13786:2005]
- Utilizzo per il calcolo della temperatura estiva degli ambienti climatizzati [UNI 10375]
La trasmittanza termica periodica si calcola attraverso la seguente relazione:
Yi,e = f x Uregime stazionario
f è il fattore di attenuazione calcolato come il rapporto tra il flusso termico in condizioni reali ed il flusso termico in assenza di accumulo di calore riferiti alla medesima stratigrafia.
f = qmax/q‘max
Il flusso termico in condizioni reali (qmax) introduce il concetto periodico-dinamico. Esso si calcola attraverso la soluzione dell‘equazione generale della conduzione del calore in regime variabile (periodico-dinamico).
Il flusso termico in assenza di accumulo di calore (q‘max) è pari al prodotto della trasmittanza termica in regime stazionario (U) per la differenza di temperatura tra il valore massimo esterno ed il valore interno ( T(e max, i)):
q‘max = U x T(e max, i)
L‘intervallo di valori del fattore di attenuazione (f) è compreso tra 0 e 1.
0 corrisponde alla situazione limite di totale accumulo di calore
1 corrisponde alla situazione limite di accumulo di calore nullo
Certificazione energetica: pubblicato Dpr attuativo del 192
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 10 giugno il DPR 2 aprile 2009 , n. 59, “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.”
Il Decreto che entrerà in vigore il 25 giugno 2009 definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.
PRINCIPALI NOVITA’:
1 Metodi di calcolo (UNI TS 11300)
2 Prestazioni per il raffrescamento
3 Abolizione del parametro della massa per le coperture
4 Introduzione del parametro della Trasmittanza termica periodica (YIE) per coperture e pareti
5 Limiti di trasmittanza per chiusure apribili
6 Validazione CTI per i software commerciali
Anche il convivente può usare la detrazione del 55%
Nell’ambito della detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico, il convivente non coniugato ma con residenza nella casa in cui sono stati fatti i lavori può usufruire della detrazione Irpef per le spese effettivamente sostenute. Questo grazie alla sentenza della Corte di cassazione, sezione tributaria, n. 26543 del 5 Novembre 2008, nella quale viene equiparata la posizione del convivente “more uxorio” e quella del coniuge convivente, ai fini della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. La pronuncia in questione assume rilevanza in ordine all’individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione Irpef del 36% e 55%, in quanto la Suprama corte di cassazione conferma la possibilità di ottenere la detrazione tra i soggetti legittimati alla fruizione, non solo il coniuge convivente “more uxorio”.