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Ritenuta d’acconto del 10% sui pagamenti relativi alle detrazioni del 36% e del 55%

Dal 1° luglio 2010 le banche e Poste Italiane SPA opereranno una ritenuta d’acconto del 10% sull’Irpef sui pagamenti effettuati mediante bonifico per usufruire delle detrazioni fiscali del 36% e del 55%. La ritenuta sarà applicata sugli importi versati a favore dei soggetti che eseguono lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica. Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individuerà le tipologie di pagamenti e gli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

Detrazione 55%, online il sito Enea per il 2010

È da ieri online, all’indirizzo http://finanziaria2010.enea.it, il nuovo sito Enea per l’invio delle pratiche relative ai lavori di riqualificazione energetica degli edifici terminati nel 2010. Il nuovo sito web, ancora in fase di “avvio” (per cui potranno verificarsi in questi giorni piccoli inconvenienti funzionali), consente l’invio delle dichiarazioni dovute all’Enea esclusivamente a fronte dei lavori completati nel 2010. Le documentazioni relative agli anni precedenti (2009, 2008, 2007) devono invece essere immesse nei rispettivi siti di invio. A partire da oggi, inoltre, è attivo il nuovo numero verde telefonico – 800 589090 – per richiedere informazioni, che sostituisce il precedente.

[Fonte: Casa&Clima]

Novità in arrivo per le detrazioni fiscali del 55%

E’ stato firmato ed è in fase di pubblicazione un nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico riguardante le detrazioni fiscali del 55% per le spese sostenute nel 2010.
Solo su alcuni punti chiarificatore, per altri il decreto aumenta la confusione nel professionista e nelle aziende che hanno puntato su questa opportunità.

Scarica la sintesi ANIT sull’argomento

Qualche speranza per la detrazione del 55%

Attualmente la normativa permette di ottenere la detrazione fiscale del 55% per le spese di riqualificazione fino al 31 Dicembre 2010,
Anche se nei scorsi giorni la Commissione Ambiente e Territorio del Senato aveva respinto un emendamento all’art. 2 del Ddl Finanziaria 2010 che prevedeva la proroga del bonus del 55% fino al 31 dicembre 2012; il Sottosegretario Casero ha ribadito la volontà del Governo di confermare la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica, affermando: “La possibilità di detrarre il 55% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie ad alta valenza ambientale ha prodotto effetti sicuramente positivi sia in termini di trasparenza delle spese sostenute, sia per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del consumo energetico; pertanto il Governo intende mantenere tale norma anche dopo la sua scadenza nel 2011.”

No alla proroga degli incentivi al 2012

Efficienza energetica e detrazioni 55%: è stata respinta dalla Commissione la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2012 il bonus del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, come previsto dalla Finanziaria 2008. Rimane quindi in vigore il limite del 2010.

L’emendamento all’articolo 2 del ddl, sostenuto da Confartigianato, si proponeva anche di estendere gli incentivi alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante la combustione di legna e biomasse, in grado di consentire un notevole risparmio energetico ed economico.

Appena avremmo ulteriori notizie vi faremo sapere

Semplificazione 55% per la sostituzione delle caldaie in arrivo

L’Enea informa che è in preparazione una faq che aiuti a calcolare il risparmio energetico da indicare sull’allegato E (Scheda informativa) al DM 19 febbraio 2007, nel caso di sostituzione di impianto termico. Sarà online il prima possibile sul sito www.acs.enea.it.

Detrazione del 55% e la ripartizione delle spese

Come nella detrazione del 36% è possibile, in caso di comproprietà dell’immobile , calcolare l’agevolazione spettante a ciascuno dei proprietari in base alle reali spese sostenute, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso (Circolare 57/E/1998) .  Ciò implica che, in caso di contitolarità dell’abitazione, la ripartizione delle spese agevolate non deve necessariamente rispettare la percentuale di possesso, se, dalle fatture e relativi bonifici, risulti un’effettiva e diversa ripartizione dei costi tra i comproprietari che vogliono fruire dell’agevolazione.

Ad esempio una famiglia con marito e moglie comproprietari in parti uguali dell’abitazione, potrebbero sfruttare la detrazione del 55%  per il rifacimento dell’impianto termico in misura diversa rispetto alle reali quote di proprietà (ad esempio, al 80% e 20% invece di 50% ciascuno), se, con le fatture e i bonifici, i coniugi siano in grado di dimostrare di aver differentemente ripartito e sostenuto le spese agevolate. Tuttavia, in presenza di fatture cointestate (dove non è specificata in nessun modo la ripartizione delle spese) non si è in grado di dimostrare una diversa ripartizione delle spese  sostenute rispetto alle quote di possesso, per cui l’agevolazione sarà attribuita in misura pari al 50%.

Rimane l’AQE per ottenere la detrazione del 55%

Con l’ingresso delle Linee guida sulla certificazione energetica si era creato un dubbio sui documenti da inviare per ottenere la detrazione Irpef del 55%. Anche se non completamente concorde il chiarimento è stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito internet dell’Enea. Nella sezione Faq, al punto 55, si lege: “In maniera analoga a quanto già avviene per le Regioni che hanno già legiferato in materia, si ritiene che ,  ai soli fini della detrazioni fiscali del 55%, sia ancora sufficiente produrre l’attestato di qualificazione energetica attraverso il nostro sito“.

Non siamo concordi con questo chiarimento perchè un ente come l’Enea non dovrebbe ignorare il Decreto del 19 Febbraio 2007 che legifera proprio sulla documentazione da presentare per ottenere la detrazione Irpef. Se prendiamo l’art.5 comma 1 e 2 il decreto recita:

Art. 5. Attestato di certificazione e di qualificazione energetica
1. L’attestato di certificazione energetica degli edifici e’ prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.
2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell’attestato di certificazione energetica e’ prodotto l’attestato di qualificazione energetica predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo schema riportato all’allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato.

In questo momento le procedure e le metodologie principali sono disponibili tranite il decreto 26 Giugno 2009 e non ci sono problemi per redigere l’attestato di certificazione energetica. In questo modo l’Enea limita la diffusione di questi documenti ma sopratutto limita la cultura del risparmio energetico riducendo il tutto in semplice “carte” inutili da ottenere per avere la detrazione.

Sostituzione della caldaia senza l’attestato di certificazione energetica

Il Senato ha approvato il disegno di legge su “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.

L’art. 31 (Semplificazione di procedure), attraverso la modifica del comma 24 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2008, ha soppresso l’obbligo di redazione dell’attestato di certificazione energetica per usufruire delle detrazioni del 55% “per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione”.
Con l’entrata in vigore del provvedimento, quindi, per avvalersi delle agevolazioni fiscali per la sostituzione della caldaia sarà sufficiente attestare la rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti.
Si fa presente, tuttavia, che ai sensi delle Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica, approvate con Decreto 26 giugno 2009, l’attestato di certificazione energetica DEVE essere aggiornato a seguito di: installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti.

Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Detrazione del 55% sempre più facile?

Un disegno di legge presentato al senato eliminerebbe la necessita di presentare AQE/ACE per la sostituzione di generatori i quali, ai fini della detrazione del 55% sarebbero pertanto parificate agli infissi:

Art. 31.
(Semplificazione di procedure)

1. All’articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e al comma 346 del medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».

Documento del Senato della Repubblica

[Fonte: Masterclima]