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Distacco dal Riscaldamento Condominiale

La Corte di Cassazione, sezione II, con la sentenza n.7518/06, ha statuito che il condominio può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazioni o approvazioni degli altri condomini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. Ne consegue che la delibera assembleare che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto indivituale del condominio sulla cosa comume.