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Quando le imprese ricadono nell’obbligo della diagnosi energetica?

Per dare una definizione omogenea a livello europeo è necessario evidenziare quanto comunicato dalla Commissione europea nella Comunicazione, con il documento COM 762 final del 6 novembre 2013, e integrare le definizioni del D.Lgs. 102/2014, deve essere inoltre analizzata la definizione di “microimprese, piccole imprese e medie imprese”, prevista dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che costituisce riferimento a livello europeo ai fini dell’applicazione delle politiche comunitarie all’interno della comunità e dello Spazio economico europeo e recepita in Italia attraverso il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005.

Pertanto, tutte le imprese che non rientrano nella definizione di PMI sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all’obbligo di diagnosi di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014. Le categorie di imprese sono individuate sulla base di un determinato numero di soggetti occupati (c.d. “effettivi”) e di un duplice criterio finanziario, rappresentato dal fatturato annuo e dal totale di bilancio.

La grande impresa è l’impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall’entità degli altri due criteri, ovvero l’impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro

L’impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti, ovvero negli anni n-1 ed n-2.

Per altre pecisazioni di maggior dettaglio, vi invito a controllare le disposizioni di carattere generale presenti nella guida dell’utente sulla definizione di PMI, pubblicata dalla direzione generale per l’imprese e l’industria della Commissione Europea.




Fondi per 67 milioni dalla UE per fonti energetiche rinnovabili

È stata lanciata la scorsa settimana l’edizione 2011 del bando “Energia Intelligente per l’Europa”, l’iniziativa della Commissione Europea finalizzata a promuovere l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.
Il Bando 2011 mette a disposizione ben 67 milioni di euro per il finanziamento di progetti appartenenti ai seguenti campi:
– Efficienza Energetica (12 milioni di euro);
– Consumo energetico nel settore trasporti (12 milioni di euro);
– Fonti di energia rinnovabile (16 milioni di euro);
– Iniziative integrate (27 milioni di euro).
Per partecipare al bando i progetti devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi del 20-20-20. Il progetti possono essere presentati da organizzazioni pubbliche o private stabilite nell’UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, e da organizzazioni internazionali provenienti da almeno tre paesi membri diversi, costituiti in partenariato. Sono previsti contributi a fondo perso fino al 75% delle spese. Le domande possono essere presentate fino al 12 maggio 2011

[Fonte: YesLife]

[Fonte: Intelligent Energy – Europe programme]

Commissione europea richiama l’Italia sul rendimento energetico degli edifici

La Commissione europea ha chiesto formalmente all’Italia e alla Spagna di applicare integralmente la legislazione europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici.
La legge, che ha l’obiettivo di ridurre significativamente il consumo energetico degli edifici per contribuire alla lotta contro il riscaldamento climatico e rafforzare la sicurezza energetica dell’UE, prevede che gli Stati membri adottino una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici e che stabiliscano requisiti minimi in materia di rendimento energetico applicabili agli edifici di nuova costruzione e a quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione. Chi acquista o affitta deve ricevere un attestato di rendimento energetico. L’attestato deve essere corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico.
Inoltre la norma prevede che ciascuno Stato membro dell’UE sia tenuto a stabilire un sistema di ispezioni periodiche delle caldaie e degli impianti di condizionamento dell’aria.
Se entro due mesi da tale richiesta formale non sarà adottata alcuna misura per garantire l’adeguamento, la Commissione potrebbe decidere di citare gli Stati membri dinanzi alla Corte di giustizia.
La Commissione ritiene che l’Italia e la Spagna non abbiano adottato tutte le misure previste dalla legislazione europea. In particolare per quanto riguarda l’Italia la Commissione segnala che le disposizioni della legislazione italiana in materia di rilascio degli attestati di rendimento energetico degli edifici non rispondono alle esigenze fissate dalla direttiva 2002/91/CE. L’Italia non ha inoltre adottato alcuna misura relativa all’obbligo di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento dell’aria per valutarne il rendimento.