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Detrazione del 55% e la ripartizione delle spese

Come nella detrazione del 36% è possibile, in caso di comproprietà dell’immobile , calcolare l’agevolazione spettante a ciascuno dei proprietari in base alle reali spese sostenute, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso (Circolare 57/E/1998) .  Ciò implica che, in caso di contitolarità dell’abitazione, la ripartizione delle spese agevolate non deve necessariamente rispettare la percentuale di possesso, se, dalle fatture e relativi bonifici, risulti un’effettiva e diversa ripartizione dei costi tra i comproprietari che vogliono fruire dell’agevolazione.

Ad esempio una famiglia con marito e moglie comproprietari in parti uguali dell’abitazione, potrebbero sfruttare la detrazione del 55%  per il rifacimento dell’impianto termico in misura diversa rispetto alle reali quote di proprietà (ad esempio, al 80% e 20% invece di 50% ciascuno), se, con le fatture e i bonifici, i coniugi siano in grado di dimostrare di aver differentemente ripartito e sostenuto le spese agevolate. Tuttavia, in presenza di fatture cointestate (dove non è specificata in nessun modo la ripartizione delle spese) non si è in grado di dimostrare una diversa ripartizione delle spese  sostenute rispetto alle quote di possesso, per cui l’agevolazione sarà attribuita in misura pari al 50%.

Qualche precisazione per l’attestato di qualificazione energetica

In questi giorni ci arrivano molte richieste per preparare vari Attestati di Qualificazione Energetica (AQE) e le domande che ci vengono poste sono veramente molte, nei seguenti punti cercheremo di rispondere ai quesiti più frequenti:

  • L’attestato di qualificazione energetica può essere preparato anche dopo la stipula del passaggio di proprietà, inoltre è possibile pattuire che sia l’acquirente a predisporre l’attestato dopo la firma del contratto. C’è da precisare che esistono delle leggi regionali che richiedono il documento prima della firma dell’atto notarile [ndr: noi consigliamo vivamente la preparazione del documento sempre prima del rogito].
  • Di norma l’attestato di qualificazione energetica è a carico del venditore ma in caso di “patto espresso”, una forma scritta di contratto, il costo della redazione può essere a carico del compratore andando in deroga al Dlgs 192/2005 art.6 comma 1 -bis che prevede il documento a carico del venditore.
  • In presenza di impianti centralizzati viene prodotto un solo attestato di qualificazione energetica per tutto l’edificio ed è valido per tutti le unità. In questo caso consigliamo che il documento venga redatto e che l’amministratore provveda alla ripartizione delle spese.
  • Nel caso in cui una serie di unità hanno la stessa forma, volume, le stesse forometrie, le stesse caratteristiche di isolamento e metodi di riscaldamento è possibile preparare un documento univoco per tutte. In questi casi però bisogna prestare molta attenzione alle caratteristiche delle unità poiché una sola differenza comporta la redazione di attestati individuali.