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Detrazione 55%, online il sito Enea per il 2010

È da ieri online, all’indirizzo http://finanziaria2010.enea.it, il nuovo sito Enea per l’invio delle pratiche relative ai lavori di riqualificazione energetica degli edifici terminati nel 2010. Il nuovo sito web, ancora in fase di “avvio” (per cui potranno verificarsi in questi giorni piccoli inconvenienti funzionali), consente l’invio delle dichiarazioni dovute all’Enea esclusivamente a fronte dei lavori completati nel 2010. Le documentazioni relative agli anni precedenti (2009, 2008, 2007) devono invece essere immesse nei rispettivi siti di invio. A partire da oggi, inoltre, è attivo il nuovo numero verde telefonico – 800 589090 – per richiedere informazioni, che sostituisce il precedente.

[Fonte: Casa&Clima]

Nuovi limiti per le detrazioni del 55%

Come annunciato è ufficiale il DM 26 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2010. Entrerà in vigore il 14 marzo 2010.
Novità sostanziali:

  • nuove trasmittanze limite per poter accedere alle detrazioni del 55%;
  • chiarito che finestre, porte e assimilabili devono rispettare
    le trasmittanze dei componenti finestrati;
  • nuove condizioni per l’ammissibilità agli incentivi per gli impianti a biomassa.

Scarica il testo del decreto pubblicato in Gazzetta

Novità in arrivo per le detrazioni fiscali del 55%

E’ stato firmato ed è in fase di pubblicazione un nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico riguardante le detrazioni fiscali del 55% per le spese sostenute nel 2010.
Solo su alcuni punti chiarificatore, per altri il decreto aumenta la confusione nel professionista e nelle aziende che hanno puntato su questa opportunità.

Scarica la sintesi ANIT sull’argomento

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori infra-annuali

Per il bonus energia le comunicazioni dei lavori realizzati a cavallo di piu’ anni d’imposta passano dal web e partono dal 4 gennaio 2010. E’ infatti in linea sul sito www.agenziaentrate.gov.it il provvedimento del direttore dell’Agenzia con tutte le specifiche per inviare telematicamente i dati contenuti nel modello di richiesta di agevolazione per i contribuenti che hanno realizzato interventi sul risparmio energetico prolungatisi oltre il periodo d’imposta. Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano gia’ terminati entro il 31 dicembre 2009.

[ Il Sole 24 Ore Radiocor ]

[ Software di compilazione – Riqualificazione energetica (55%) ]

Qualche speranza per la detrazione del 55%

Attualmente la normativa permette di ottenere la detrazione fiscale del 55% per le spese di riqualificazione fino al 31 Dicembre 2010,
Anche se nei scorsi giorni la Commissione Ambiente e Territorio del Senato aveva respinto un emendamento all’art. 2 del Ddl Finanziaria 2010 che prevedeva la proroga del bonus del 55% fino al 31 dicembre 2012; il Sottosegretario Casero ha ribadito la volontà del Governo di confermare la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica, affermando: “La possibilità di detrarre il 55% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie ad alta valenza ambientale ha prodotto effetti sicuramente positivi sia in termini di trasparenza delle spese sostenute, sia per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del consumo energetico; pertanto il Governo intende mantenere tale norma anche dopo la sua scadenza nel 2011.”

Detrazione del 55% e la ripartizione delle spese

Come nella detrazione del 36% è possibile, in caso di comproprietà dell’immobile , calcolare l’agevolazione spettante a ciascuno dei proprietari in base alle reali spese sostenute, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso (Circolare 57/E/1998) .  Ciò implica che, in caso di contitolarità dell’abitazione, la ripartizione delle spese agevolate non deve necessariamente rispettare la percentuale di possesso, se, dalle fatture e relativi bonifici, risulti un’effettiva e diversa ripartizione dei costi tra i comproprietari che vogliono fruire dell’agevolazione.

Ad esempio una famiglia con marito e moglie comproprietari in parti uguali dell’abitazione, potrebbero sfruttare la detrazione del 55%  per il rifacimento dell’impianto termico in misura diversa rispetto alle reali quote di proprietà (ad esempio, al 80% e 20% invece di 50% ciascuno), se, con le fatture e i bonifici, i coniugi siano in grado di dimostrare di aver differentemente ripartito e sostenuto le spese agevolate. Tuttavia, in presenza di fatture cointestate (dove non è specificata in nessun modo la ripartizione delle spese) non si è in grado di dimostrare una diversa ripartizione delle spese  sostenute rispetto alle quote di possesso, per cui l’agevolazione sarà attribuita in misura pari al 50%.

Sostituzione della caldaia senza l’attestato di certificazione energetica

Il Senato ha approvato il disegno di legge su “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.

L’art. 31 (Semplificazione di procedure), attraverso la modifica del comma 24 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2008, ha soppresso l’obbligo di redazione dell’attestato di certificazione energetica per usufruire delle detrazioni del 55% “per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione”.
Con l’entrata in vigore del provvedimento, quindi, per avvalersi delle agevolazioni fiscali per la sostituzione della caldaia sarà sufficiente attestare la rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti.
Si fa presente, tuttavia, che ai sensi delle Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica, approvate con Decreto 26 giugno 2009, l’attestato di certificazione energetica DEVE essere aggiornato a seguito di: installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti.

Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Detrarre le spese con il 55% anche con il cambio d’uso

Nel caso di cambio d’uso di un fabbricato è possibile usare le agevolazioni del 55% visto che la circolare 36/E/2007 ha chiarito che la condizione iniziale per ottenere al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia dei lavori è l’esistenza dell’edificio. Infatti, tenendo conto che il beneficio si applica ai fabbricati appartenenti a ogni categoria catastale, l’edificio si considera esistente se risulti iscritto in catasto, oppure ne sia stata fatta richiesta di accatastamento, e se risulta la regolarità nel pagamento dell’Ici, ove dovuta.
Quindi non esistono limitazioni se al termine dei lavori l’edificio viene trasformato da edificio abitativo in abitazione. L’importante è che l’edificio sia esistente (quindi accatastato) prima dell’inizio dei lavori.

55% – Modello Agenzia delle Entrate

Finalmente pronto il modulo per il comunicato all’agenzia dell’entrate previsto dal Decreto Legge 185/2008.
Il modello, come riporta il Decreto, “deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e non è necessario qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo di imposta.
Per i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblicazione del presente provvedimento, i dati richiesti sono trasmessi dall’ENEA all’Agenzia dell’Entrate entro il 30 settembre 2009”.

Scarica i documenti:

Provvedimento

Modulo

Istruzioni

Per maggiori informazioni: http://www.agenziaentrate.it

[Fonte: www.anit.it]