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Category Archive Risparmio energetico

[Reg.Piemonte] Vavole termostatiche, sanzioni dal 2016

L’assessore regionale all’Ambiente, Alberto Valmaggia, con una delibera di giunta ha fatto slittare l’adeguamento degli impianti per il riscaldamento domestico fra 29 mesi. Quindi niente sanzioni per chi non ha ancora installato le valvole termosatiche sui termosifoni: l’intervento per ottimizzare la resa degli impianti quindi potrà essere programmato in un arco temporale più ampio, che arriva fino al 2016.

Novità sulle distanze tra gli edifici | Dlgs 102/2014

Con l’introduzione del Decreto Legislativo 102/2014, viene modificata la gestione delle deroghe in merito alle distanze minime tra edifici.

In particolare il decreto permette di modificare i limiti previsti da Decreto 380/2001 nei seguenti casi:

  • Distanze minime tra edifici;
  • Distanze minime di protezione del nastro stradale;
  • Distanze minime di protezione del nastro ferroviario;
  • Distanze minime dai confini di proprietà;
  • Altezze massime degli edifici.

Chiaramente le deroghe vanno comunque applicate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

Vediamo ora quali sono i parametri richiesti per ottenere queste deroghe in caso di edifici di nuova costruzione o di restauro/riqualificazione:

  1. Nel caso di edifici di nuova costruzione bisogna isolare le strutture e effettuare degli impianti che portino il sistema edificio-impianto ad un valore di EPI (Indice di prestazione energetica) pari almeno al 20% in meno del limite di legge previsto dal Dlgs 192/05;
  2. Diversamente in caso di riqualificazione di un edificio esistente si richiede di isolare le murature perimetrali o le coperture modificate portandole ad un valore di trasmittanza inferiore del 10% rispetto ai valori previsti dal Dlgs 192/05.

Raggiungendo queste prestazioni otteniamo i seguenti vantaggi:

  1. Per gli edifici di nuova costruzione lo spessore delle murature perimetrali esterne, dei solai intermedi o di chiusura inferiori o superiori (tetti o pavimenti su portico), eccendente ai 30cm, fino ad un massimo di ulteriori 30cm per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, con un massimo di 15 cm per le strutture orizzontali intermede, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi.
  2. Per gli edifici restaurati e riqualificati energeticamente vengono derogati per un massimo di 25cm per lo spessore maggiore delle pareti verticali esterne e 30 cm per l’altezza massima degli edifici. Questa deroga può essere esercitata senza problemi anche su edifici confinanti.

Nuovo Libretto di Impianto, primo esempio

Iniziano ad uscire dal Comitato Termotecnico Italiano gli esempi di compilazione del nuovo Libretto di Impianto obbligatorio dal prossimo 15 Ottobre 2014. Il primo esempio prende in esame un edificio composto dai seguenti impianti:

  • Caldaia a gas da 20kW in riscaldamento e 24kW in produzione di acqua calda sanitaria
  • Stufa a pellet non collegata all’impianto da 8kW
  • Pompa di calore reversibile da 6kW in riscaldamento e 5.3kW in raffrescamento non collegata all’impianto
  • Pannello solare termico da 4.2mq

Questo primo esempio è stato “simulato” che durante la compilazione del nuovo libretto sia stata effettuata anche l’analisi dei fumi.

Esempio Applicativo 1 libretto impianto

Tutte le schede non pertinenti non sono state incluse, in quanto non necessarie.

Climatizzatori e impianti termici: nuove Regole per utilizzo e controlli

Ogni impianto di climatizzazione (split inclusi) deve essere installato da un’Azienda Certificata F-gas (è possibile consultare l’elenco degli Installatori e delle Imprese certificate secondo la Normativa F-Gas sul sito pubblico http://www.fgas.it/RicercaSezC) e, a partire dal 01/06/2014, indipendentemente dal fatto che sia una nuova installazione o un impianto già esistente da tempo, dovrà essere dotato di un Libretto di Impianto Termico (similare al libretto di impianto già da molti anni in vigore per le caldaie) che può essere rilasciato da un Installatore Certificato. Inoltre, se la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 12 kW è obbligatorio anche sottoporre lo stesso agli opportuni controlli periodici, accertandosi che, nel tempo, i consumi non siano cresciuti troppo rispetto all’iniziale rendimento.
Viene inoltre fissato in 26°C (con tolleranza fino a 24°C) il limite della temperatura media per tutti gli edifici durante il funzionamento estivo dei climatizzatori d’aria. Per la climatizzazione invernale è confermato il limite di 18°C (con tolleranza fino a 20°C) per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, e di 20°C (con tolleranza fino a 22°C) per tutti gli altri edifici.
Queste le principali novità introdotte con il D.M. 10 febbraio 2014  e, ancor prima, con il Dpr 74/2013  , in vigore dal 12 giugno 2013.
Per la periodicità dei controlli di legge, il riferimento e’ il Dpr 74/2013, art.8 e relativa tabella all’allegato A (bordata in rosso la parte relativa agli impianti di climatizzazione; P è la potenza termica utile nominale):

Cadenza controlli di efficienza energetica

 

Attenzione: il “Registro dell’apparecchiatura (F-gas)” ed il “libretto di impianto termico (ex DPR 74/2013)” non si sostituiscono uno all’altro, quindi per impianti sopra i 10-12 kW contenenti più di 3 kg di F-gas, entrambi sono necessari.

Direttiva europea EuP

Nel 2005 l’Unione Europea ha approvato la nuova direttiva 2005/32/CE che istituisce un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. Tale direttiva è nota come EuP (Energy using products) o Direttiva Eco-design.

Il 20 novembre 2009 è stata sostituita dalla nuova direttiva 2009/125/CE. La modifica più importante risiede nel fatto che l’ambito di applicazione, ossia “Prodotti che consumano energia”, è stato ampliato allo scopo di comprendere “prodotti connessi all’energia” e la norma viene oggi abbreviata con “Direttiva ErP”.
Lo scopo della Direttiva Eco-design è ridurre il consumo di energia e altri impatti ambientali negativi. L’obiettivo per il 2020 è una riduzione del 12% del consumo del 2007, ossia un risparmio complessivo di 341 TWh (terawattora).

Ad esempio, se prendiamo tre circolatori da 6m di prevalenza i consumi elettrici per una stagione di riscaldamento di 180gg sono i seguenti:

  • Classe D (1998): 347kWh
  • Classe C (2002): 247kWh
  • Classe A (2008):   92kWh

di conseguenza sostituendo un circolatore di classe D con un circolatore di classe A otteniamo un risparmio di circa 250kWh all’anno anno, corrispondenti a circa 50 EUR/anno

Raccolta sul nuovo Conto Energia Termico

In questi giorni molti ci chiedono informazioni sul nuovo conto energia termico che dovrebbe essere entrare in vigore nei primi mesi del 2013, nel documento che trovate qui sotto abbiamo raccolto tutta una serie di informazioni per accedere a questo tipo di finanziamento.
Conto Energia Termico

Nuovo Conto Energia (5° Versione)

In questi giorni stiamo ricevendo molte telefonate a riguardo del quinto conto energia, che entra in vigore il 27 agosto 2012, relativamente alla necessità di allegare la certificazione energetica della struttura (edificio/abitazione) nel quale si va ad installare l’impianto fotovoltaico.

Per tutti gli impianti esonerati dall’obbligo d’iscrizione a registro per la richiesta di incentivi:

  • impianti sotto i 12 kW
  • impianti fotovoltaici tra 12 e 20 kW che accettino di ricevere una tariffa incentivante decurtata del 20%
  • impianti fino 50 kW realizzati in sostituzione dell’eternit
  • impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 50 milioni di euro)
  • impianti a concentrazione (sempre con tetto di 50 milioni)
  • impianti su edifici e terreni della pubblica amministrazione (purché realizzati con gara d’appalto pubblica e anche qui con un tetto di spesa di 50 milioni di €)

è obbligatoria la certificazione energetica e non ci sono limiti alla classe energetica.

Diversamente per tutti i rimanenti impianti che devono effettuare l’iscrizione al registro il primo criterio con il quale verrà formata la graduatoria per l’ottenimento degli incentivi sarà proprio la classificazione energetica con un minimo della classe D.

Quindi riepilogando: prendendo in considerazione due impianti fotovoltaici installati in due diversi edifici aventi però le stesse caratteristiche, la graduatoria per gli incentivi darà la priorità all’edificio che possiede una migliore classificazione energetica; ipotizzando dunque di avere un edificio in classe B e il secondo in classe D, avrà la precedenza  quello in classe B poiché ha una prestazione energetica superiore.

Fotovoltaico obbligatorio

Nel caso di nuovi edifici o restauri di strutture con superficie utile superiore ai 1000mq, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze p calcolata secondo la seguente formula:

P = (1/K) * S

P = Potenza elettrica [kW]
S = Superficie in pianta dell’edificio a livello terreno [mq]
K = Coefficiente [mq/kW]

Il coefficiente assume i seguenti valori:
K=80 quando la richiesta del permesso di costruire è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
K=65 quando la richiesta del permesso di costruire è presentata dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
K=50 quando la richiesta del permesso di costruire è presentata dal 1 gennaio 2017;

Per esempio:

Se abbiamo una villetta con una superficie della pianta al piano terra di  150mq P sarà uguale a P=(1/80)*150=1,875kW

Edifici a energia quasi zero

Con la direttiva 2010/31/UE sull’efficienza energetica, entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici dovranno possedere elevati standard di risparmio energetico.
I vantaggi di chi vivrà in queste strutture a energia quasi zero non avrà solo un evidente vantaggio economico in termini di costi di mantenimento (decisamente ridotti), ma dimostrerà di essere responsabile e consapevole delle gravi problematiche ambientali causate da anni di cattiva gestione delle emissioni di CO2.

[Leggi tutto: Expoclima.net ]

Presentazione fondo rotativo per Kyoto

Intervento del Ministro dell’ambiente Corrado Clini alla presentazione fondo rotativo per Kyoto