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Category Archive Risparmio energetico

Stralcio Legge di bilancio 2017

Si riporta di seguito lo stralcio della legge:
(Capo 1 . articolo 1 commi 1 e 2) Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica
Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (modifica all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – comma 1, lettera a), n. 1).

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021 (lettera a), n. 2).

Per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali la misura della detrazione è ulteriormente aumentata per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 :
– 70 % nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
– 75% di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015

Copertura con fonti rinnovabili confermata al 35% fino a fine 2017

Il Decreto Legge 30.12.2016, n. 244 (decreto “Milleproroghe”), ha rinviato al 31 dicembre 2017 l’obbligo di copertura con fonti rinnovabili di almeno il 50% dei consumi per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento ed il raffrescamento.
Fino a tale data si dovrà continuare a rispettare l’attuale limite di copertura, fissato al 35% dal DLgs n. 28/2011 (Allegato 3).
Clicca qui per scaricare il testo del decreto >> DL-2016.12.30-n.244

Proroga per la contabilizzazione. Termine ultimo 30 Giugno 2017

E’ stato prorogata al 30 giugno 2017 l’installazione di contabilizzatori e valvole termostatiche nei condomini con riscaldamento centralizzato.
Lo slittamento, compreso nel dl ‘milleproroghe’, si era reso necessario per il fatto che le ultime norme erano uscite a metà agosto e i tempi di adempimento erano di fatto impossibili da rispettare anche per i condomini più solleciti.
Il posticipo di sei mesi riguarda le lettere a) e b) del comma 5, articolo 9, del dlgs 104/2014 e comprende sia l’obbligo di installare un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio, sia l’installazione (a cura del proprietario), di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.

Energie rinnovabili e qualificazione FER – Regione Veneto

La regione del Veneto con decreto n. 430 del 30 novembre scorso ha di fatto prorogato i termini della precedente Delibera dell’8 aprile 2016 con la quale venivano “prenotati e autorizzati” i percorsi formativi riguardante le FER, da parte degli enti formativi accreditati in Regione.

Con questo Decreto vengono di fatto ritenuti validi fino al 31/12/2017, i percorsi formativi già “prenotati” con il precedente bando, senza la necessità di dover partecipare nel 2017 ad un nuovo bando e vengono mantenute valide le precedenti modalità di realizzazione degli stessi percorsi formativi (seminari da 4 ore, o percorsi da 16).
Ciò conferma quanto precedentemente comunicato è cioè come l’obbligo di aggiornamento per il responsabile tecnico deve essere assolto in 3 anni e la nuova scadenza del triennio è stabilita al 31 dicembre 2019.

Comunicazione Regione Veneto FER 30-11-16

Condominio più efficiente | Maggioranza più leggera

Razionalizzare i consumi energetici ed abbassare le bollette del palazzo, facendo risparmiare tutti coloro che ci vivono è possibile. E’ necessario però ripensare al funzionamento dell’intera macchina condominiale.
Nelle assemblee si sa, può diventare complicato prendere concretamente la decisione di realizzare interventi che mirano al risparmio energetico.
Grazie alla nuova legge, per favorire l’accordo tra i vari condomini, i lavori per migliorare l’efficienza energetica (caldaie a condensazione, coibentazione di solai e sottotetti, isolamento termico dell’edificio, sostituzione degli infissi, installazioni di impianti fotovoltaico, solare termico ed eolico) durante l’assemblea condominiale hanno bisogno di una maggioranza più snella rispetto alle altre innovazioni generiche (ad esempio allargamento del portone, area giochi in giardino, trasformazione del tetto in terrazzo, postazioni di ricarica per le auto elettriche). La maggioranza assembleare necessaria per effettuare i lavori di risparmio energetico si compone così: 50%+1 degli intervenuti all’assemblea e 1/2 dei millesimi.

Per usufruire di questa facilitazione è necessario che gli interventi:

  • migliorino effettivamente l’efficienza energetica del palazzo
  • siano fatti nel rispetto delle leggi (accompagnati quindi da una diagnosi energetica compilata da un tecnico autorizzato)
  • non pregiudichino la stabilità e la sicurezza dell’edificio e siano compiuti rispettando il decoro architettonico dell’intero edificio

Un fattore che può complicare la realizzazione di interventi che migliorino l’efficienza energetica è legato alla destinazione d’uso delle parti comuni in cui si intende fare il lavoro. In questo caso basta conciliare entrambe le cose senza togliere ai condomini la possibilità di usufruire dei luoghi comuni.
Ciascun condomino può fare richiesta di realizzare impianti per il miglioramento energetico del palazzo. L’amministratore, successivamente, se ritiene la richiesta sufficientemente chiara e dettagliata, riunirà l’assemblea entro 30 giorni per discuterne la proposta.
Ogni singolo condomino inoltre può installare impianti all’interno del palazzo, anche spazi comuni, che migliorino l’efficienza energetica del proprio appartamento, senza chiedere una particolare autorizzazione all’assemblea. Deve però informare l’amministratore sulle modalità di esecuzione dei lavori.

Disponibili 20 milioni per le diagnosi energetiche e ISO 50001

Il Ministero dell’ambiente assieme al Ministero dello Sviluppo economico con il decreto del 21 dicembre 2015, hanno approvato i programmi per il supporto economico per effettuare le diagnosi energetiche e l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 nelle piccole e medie imprese.

Il Mise riporta che:

“le risorse messe a disposizione dallo Stato per il cofinanziamento dei programmi ammontano a circa 10 milioni di euro. Considerando anche le risorse che verranno allocate dalle Regioni, saranno disponibili 20 milioni di euro a copertura del 50% dei costi che le PMI sosterranno per la realizzazione delle diagnosi energetiche o per l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001”.

diagnosi_energetiche_regioni iso 50001

Pompe di calore, la tariffa D1 prorogata fino al 31 dicembre 2016

Per le pompe di calore la tariffa D1 è confermata fino al 31 dicembre 2016. La Delibera Aeegsi 582/2015/R/eel del 2 dicembre 2015, in materia di riforma delle tariffe elettriche, stabilisce che la nuova struttura tariffaria TD entri in vigore in maniera graduale dal 1° gennaio 2016, andando pienamente a regime nel 2018.

Fonte: [Delibera 02 dicembre 2015 582/2015/R/eel]

Bonus Edilizia e Legge di Stabilità 2016

C’è la conferma del meccanismo dei crediti d’imposta (Ecobonus 65% e Bonus ristrutturazioni 50%) per tutto il 2016: si tratta solo di una conferma e non di una stabilizzazione. Pertanto a partire dal 2017 i bonus si abbasseranno secondo programmazione. Nello specifico, l’Ecobonus prevede un ampliamento della platea che potrà beneficiarne con risorse per 350 milioni.
Secondo i dati appena emessi dal CRESME e dal Servizio studi della Camera, nei primi otto mesi del 2015 gli interventi mossi dagli incentivi hanno sfiorato i 16 miliardi di euro. Si prevede che alla fine dell’anno l’investimento complessivo sarà di 23,5 miliardi.

Efficienza energetica negli edifici: tre nuovi decreti in arrivo

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha reso pubblici i contenuti definitivi dei nuovi decreti di attuazione previsti dalla legge 90/2013

Il primo decreto è volto alla definizione delle nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.

Decreto sull’adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Un secondo decreto adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.

Decreto con schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici

Con il terzo decreto, sono state aggiornate infine le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE). Il nuovo modello di APE sarà valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.

Decreto sull’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

I tre provvedimenti, che saranno pubblicati a breve in Gazzetta Ufficiale, entreranno in vigore il 1 ottobre 2015 e consentiranno così all’Italia di essere completamente in linea con le direttive europee in materia.

Quando le imprese ricadono nell’obbligo della diagnosi energetica?

Per dare una definizione omogenea a livello europeo è necessario evidenziare quanto comunicato dalla Commissione europea nella Comunicazione, con il documento COM 762 final del 6 novembre 2013, e integrare le definizioni del D.Lgs. 102/2014, deve essere inoltre analizzata la definizione di “microimprese, piccole imprese e medie imprese”, prevista dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che costituisce riferimento a livello europeo ai fini dell’applicazione delle politiche comunitarie all’interno della comunità e dello Spazio economico europeo e recepita in Italia attraverso il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005.

Pertanto, tutte le imprese che non rientrano nella definizione di PMI sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all’obbligo di diagnosi di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014. Le categorie di imprese sono individuate sulla base di un determinato numero di soggetti occupati (c.d. “effettivi”) e di un duplice criterio finanziario, rappresentato dal fatturato annuo e dal totale di bilancio.

La grande impresa è l’impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall’entità degli altri due criteri, ovvero l’impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro

L’impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti, ovvero negli anni n-1 ed n-2.

Per altre pecisazioni di maggior dettaglio, vi invito a controllare le disposizioni di carattere generale presenti nella guida dell’utente sulla definizione di PMI, pubblicata dalla direzione generale per l’imprese e l’industria della Commissione Europea.