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Category Archive Normative

Chiarimenti sulla UNI 11528:2014

Il Ministero dell’Interno, in particolare il dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha rilasciato la circolare 8 maggio 2014 dove conferma che in attesa dell’aggiornamento del D.M. 12 aprile 1996 l’impianto di adduzione del gas metano deve essere progettato seguendo le UNI11528:2014 “Impianti a gas di portatatermica maggiore di 35kW” e UNI8723:2010 “Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare – Prescrizioni di sicurezza”

Scansione del documento: Circolare 8 maggio 2014 impianti gas

Estratto della circolare:

Con il D.M. 12 aprile 1996 sono state emanate disposizioni di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. Nel periodo di applicazione del predetto decreto si è registrata una significativa evoluzione tecnologica nel settore impiantistico in argomento che ha determinato la necessità di avviare l’aggiornamento dello stesso. Nelle more dell’aggiornamento e ai fini dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, risulta utile ricordare che l’impianto interno di adduzione del gas, come definito alla lettera h) dell’allegato al DM 12 aprile 1996, è soggetto alle procedure del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37. Tale impianto deve essere progettato e realizzato secondo la regola dell’arte ed, in particolare, può essere conforme a norme di prodotto e di installazione adottate sia a livello comunitario (ad esempio norme UNI EN) che a livello nazionale dall’Ente di Unificazione Italiano (norme UNI). Tale approccio consente l’utilizzo di norme regolarmente aggiornate, ai sensi della vigente legislazione nazionale e comunitaria , che tengono conto dell’evoluzione tecnologica di settore. Al riguardo si segnala la pubblicazione della norma UNI 11528 “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35kW”, di recente emanazione (febbraio 2014), nonché? la norma UNI 8723:2010 “Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare – Prescrizioni di sicurezza”, che ben rappresentano la recent

Climatizzatori e impianti termici: nuove Regole per utilizzo e controlli

Ogni impianto di climatizzazione (split inclusi) deve essere installato da un’Azienda Certificata F-gas (è possibile consultare l’elenco degli Installatori e delle Imprese certificate secondo la Normativa F-Gas sul sito pubblico http://www.fgas.it/RicercaSezC) e, a partire dal 01/06/2014, indipendentemente dal fatto che sia una nuova installazione o un impianto già esistente da tempo, dovrà essere dotato di un Libretto di Impianto Termico (similare al libretto di impianto già da molti anni in vigore per le caldaie) che può essere rilasciato da un Installatore Certificato. Inoltre, se la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 12 kW è obbligatorio anche sottoporre lo stesso agli opportuni controlli periodici, accertandosi che, nel tempo, i consumi non siano cresciuti troppo rispetto all’iniziale rendimento.
Viene inoltre fissato in 26°C (con tolleranza fino a 24°C) il limite della temperatura media per tutti gli edifici durante il funzionamento estivo dei climatizzatori d’aria. Per la climatizzazione invernale è confermato il limite di 18°C (con tolleranza fino a 20°C) per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, e di 20°C (con tolleranza fino a 22°C) per tutti gli altri edifici.
Queste le principali novità introdotte con il D.M. 10 febbraio 2014  e, ancor prima, con il Dpr 74/2013  , in vigore dal 12 giugno 2013.
Per la periodicità dei controlli di legge, il riferimento e’ il Dpr 74/2013, art.8 e relativa tabella all’allegato A (bordata in rosso la parte relativa agli impianti di climatizzazione; P è la potenza termica utile nominale):

Cadenza controlli di efficienza energetica

 

Attenzione: il “Registro dell’apparecchiatura (F-gas)” ed il “libretto di impianto termico (ex DPR 74/2013)” non si sostituiscono uno all’altro, quindi per impianti sopra i 10-12 kW contenenti più di 3 kg di F-gas, entrambi sono necessari.

Nuove regolamento impianti termici 2013

Vi ricordiamo che il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il nuovo DPR n°74 sui “criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari”.

Fotovoltaico obbligatorio

Nel caso di nuovi edifici o restauri di strutture con superficie utile superiore ai 1000mq, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze p calcolata secondo la seguente formula:

P = (1/K) * S

P = Potenza elettrica [kW]
S = Superficie in pianta dell’edificio a livello terreno [mq]
K = Coefficiente [mq/kW]

Il coefficiente assume i seguenti valori:
K=80 quando la richiesta del permesso di costruire è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
K=65 quando la richiesta del permesso di costruire è presentata dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
K=50 quando la richiesta del permesso di costruire è presentata dal 1 gennaio 2017;

Per esempio:

Se abbiamo una villetta con una superficie della pianta al piano terra di  150mq P sarà uguale a P=(1/80)*150=1,875kW

Che cosa cambia con la UNI CEI EN ISO 50001

È di recente pubblicazione la norma UNI CEI EN ISO 50001 “Sistemi di gestione dell’energia – Requisiti e linee guida per l’uso” in lingua inglese, alla quale seguirà la traduzione in italiano. La pubblicazione della ISO 50001, che va a sostituire la preesistente UNI CEI EN 16001:2009 ritirata lo scorso ottobre, porterà un nuovo significativo aumento delle certificazioni dei Sistemi di Gestione dell’Energia, già avviato dalla EN 16001. Elaborata dal Comitato Termotecnico Italiano (Ente federato UNI), la norma specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell’energia. L’obiettivo di tale sistema è di consentire che un’organizzazione persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica comprendendo il consumo e l’uso dell’energia.

Linee guida sui Camini

Il documento è nato dalla collaborazione tra CTI (Comitato Termotecnico Italiano), WIT (Wöhler Institute of Technology) e Sezione degli spazzacamini (LVH – APA) e riporta tabelle esplicative per ogni tipo di combustibile, con informazioni relative alla classe di resistenza al fuoco, al tipo di materiale da costruzione previsto dalle norme e agli spessori minimi dei camini.
La linea guida è corredata da disegni e schemi di installazione tratti dalle norme UNI, che descrivono il posizionamento dei terminali e le relative zone di rispetto in presenza di abbaini e lucernari apribili o in presenza di ostacoli.Particolare attenzione viene data agli elementi che compongono un sistema fumario e alla scelta dei materiali da utilizzare.

Linee Guida Camini 2011

Modifiche alla UNI TS 11300

Tutte le figure che lavorano nel campo della termotecnica ormai hanno imparato a conoscere questa normativa che permette di creare gli attestati di certificazione energetici e le relazioni della famosa Legge 10/91. Qui di seguito vi riporto il resoconto della riunione che si è tenuta il 20 Luglio 2010 presso il Comitato Termotecnico Italiano con lo scopo di discutere i punti critici riscontrati in questi mesi e pianificare il lavoro di evoluzione di questa norma.

I punti sono stati redatti dall’Ing. Roberto Nidasio e sono presenti anche nella rivista Il CTI informa del mese di Agosto 2010

  • E‟ innanzitutto delineato quello che sarà il piano generale di lavoro per quanto riguarda la revisione e lo sviluppo della specifica tecnica 11300. Si distinguono due periodi temporali: il primo indicativamente fino a giugno 2011 e il secondo da giugno 2011 al 2014. Vengono quindi programmate le attività facendo rifermento ad un orizzonte di breve periodo e ad uno di medio – lungo. Giugno 2011 è stato individuato come mese di possibile pubblicazione della revisioni delle prime due parti della 11300, che si pensa possano rimanere in vigore fino al 2014, anno in cui è probabile che venga adottato, per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, un metodo in regime dinamico.
  • Riguardo la UNI TS 11300-1, Corrado informa i presenti che i lavori di revisione sono già iniziati e il gruppo di lavoro ha già discusso a proposito delle modifiche da apportare a questa parte della specifica tecnica. Fra le modifiche vi sarà l‟introduzione di profili di utilizzo standard per le destinazioni d‟uso non residenziali allo scopo di avvicinare maggiormente i risultati di calcolo a valori reali; una delle problematiche emerse è infatti quella che i fabbisogni energetici di scuole, uffici, teatri, ecc. sono ampiamente sovrastimati. Oltre a ciò verranno effettuate altre variazioni, senza però sconvolgere l‟impostazione generale del modello, che, pur considerando i noti limiti derivanti dal calcolo semi-stazionario, per il momento rappresenta l‟unica soluzione possibile.
  • Per la UNI TS 11300-2, Colle annuncia che i lavori di revisione inizieranno a settembre, ma che comunque sono già state raccolte idee sugli aspetti da correggere e migliorare. Anche per questa parte l‟impostazione generale del modello rimarrebbe invariata, con la condizione di specificare meglio le limitazioni di utilizzo dei metodi di calcolo del modello e dei valori precalcolati di rendimento in relazione ai tipi di valutazione delle prestazioni.
  • Riguardo la UNI TS 11300-3, vengono evidenziati due punti critici: la determinazione del fattore di carico delle macchine frigorifere e il calcolo dei carichi termici latenti, tenendo opportunamente conto degli apporti interni. Mancini, su quest‟ultima questione, afferma che i carichi latenti interni sono stati calcolati prendendo come riferimento i dati occupazionali di uffici. Il problema è che attualmente la specifica tecnica non fa distinzione tra le diverse destinazioni d‟uso e quindi dei fabbisogni di climatizzazione in funzione del numero di persone presenti. Allo scopo di chiarire meglio tali aspetti e correggere il calcolo Mancini si assume il compito di verificare la correttezza dell‟algoritmo e portare le questioni al gruppo di lavoro. Ci si pone come obiettivo quello di redigere un amendment o una errata corrige della Parte 3 entro giugno 2011.
  • Il testo della UNI TS 11300-4 è stato invece approvato dal gruppo di lavoro e la sua pubblicazione è prevista per fine anno. I lavori di revisione di questa parte interesseranno quindi il secondo intervallo temporale, dal 2011 in poi.
  • Oltre a ciò viene sottolineata l‟esigenza di un maggiore coordinamento tra i gruppi di lavoro delegati allo sviluppo delle varie parti; questo anche finalizzato alla ricerca di una maggiore omogeneità e uniformità tra le varie parti. A tal proposito viene deciso di redigere un umbrella document alla quattro parti che dovrebbe contenere lo scopo della UNI TS 11300, le definizioni e la simbologia di tutta la specifica tecnica, unitamente ad una spiegazione dell‟architettura generale del modello di calcolo. Corrado e Dall‟O‟ si assumono l‟onere di iniziare a lavorare al documento, che verrà condiviso dai gruppi di lavoro coinvolti.
  • Per la revisione delle UNI TS 11300 vengono evidenziati inoltre i seguenti aspetti: unamaggiore attenzione alla definizione degli input del modello di calcolo, che deve essere il più possibile univoca ed “informatizzabile” accanto ad una definizione più rigorosa del campo di applicazione dei metodi semplificati e dei valori precalcolati in relazione ai tipi di valutazione e alle condizioni al contorno.
  • Altri temi di discussione sono stati l‟attuale mancanza del calcolo dei fabbisogni energetici per l‟illuminazione, il cui modello di calcolo dovrebbe essere ripreso dalla EN 15193 “Energy performance of buildings – Energy requirements for lighting”, norma sviluppata dal CEN/TC 169 e di competenza della Commissione UNI “Luce e illuminazione” , e la definizione di un metodo per il calcolo del carico termico estivo di progetto, per il quale si decide di mettere allo studio un progetto di norma sulla base di una collaborazione tra SC1 e SC5.

Edifici ad energia Zero entro il 31 Dicembre 2020

E’ stata approvata dai parlamentari europei la nuova direttiva sull’efficienza energetica degli edifici.
La Direttiva 2002/91/CE sarà abrogata dal 1° febbraio 2012.
La prestazione energetica degli edifici dovrebbe essere calcolata in base ad una metodologia, che potrebbe essere differenziata a livello nazionale e regionale, che prenderà in considerazione:

  1. le caratteristiche termiche dell’involucro dell’edificio
  2. il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento,
  3. l’impiego di energia da fonti rinnovabili,
  4. gli elementi passivi di riscaldamento e raffrescamento,
  5. i sistemi di ombreggiamento,
  6. la qualità dell’aria interna,
  7. un’adeguata illuminazione naturale
  8. le caratteristiche architettoniche dell’edificio
  9. l’efficacia sotto il profilo dei costi

Entro il 31 dicembre 2020 tutti i nuovi edifici dovranno avere i requisiti previsti per gli “edifici a energia zero”.

Nel documento inoltre si dà sempre più valore alla certificazione energetica che continua ad essere lo strumento fondamentale per conoscere il parco immobiliare.
Viene predisposta una procedura per gli edifici esistenti e di nuova costruzione e vengono ribaditi i requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione.

[Fonte: Anit – Scarica il testo ]

Isolando è possibile derogare alle distanze tra gli edifici

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile scorso è stato pubblicato il decreto legislativo 29 marzo 2010, n, 56 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE.”.
Tra le modifiche apportate al provvedimento segnaliamo quelle apportate all’art. 11.

L’art. 11 del provvedimento prevede incentivi “urbanistici” per gli edifici (di nuova costruzione o esistenti) più efficienti dal punto di vista energetico.
Per gli edifici di nuova costruzione, in particolare, il comma 1 del suddetto articolo prevede che non siano considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura:

  • gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri (per la sola parte eccedente, fino ad un massimo di 25 cm);
  • il maggiore spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici (fino ad un massimo di 15 cm per i solai intermedi).

Sempre nel rispetto di tali limiti è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito:

  • alle distanze minime tra edifici;
  • alle distanze minime di protezione del nastro stradale;
  • alle altezze massime degli edifici.

Per gli edifici esistenti, sui quali si intende realizzare interventi di riqualificazione energetica che comportano maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è prevista (art. 11 comma 2) la deroga alle normative nazionali e locali, alle distanze minime tra edifici e dalle strade:

  • nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e delle altezze massime degli edifici;
  • nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura.

Tale deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
In base alle modifiche apportare dal D.Lgs. 56/2010, in entrambi i precedenti casi e sempre nel rispetto dei limiti predetti, è ora possibile derogare anche alle distanze minime dai confini della proprietà.
È stata quindi ampliata la casistica originariamente prevista dal D.Lgs. 115/2008, che prevedeva la possibilità di non considerare gli spessori aggiuntivi di elementi verticali, solai e coperture, derogando ad altezze massime e distanze minime tra edifici.

Incentivi per Eco-Edifici

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri di oggi il decreto-legge sugli incentivi a sostegno dei settori industriali in crisi. Il provvedimento contiene le disposizioni tributarie e finanziarie per il contrasto di frodi fiscali internazionali e per la destinazione dei gettiti così recuperati al finanziamento del Fondo per gli incentivi e al sostegno ai settori produttivi in crisi.

E’ previsto poi un incentivo per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza: la norma prevede un contributo pari a 83 euro per metro quadrato di superficie utile (con un massimo di 5.000 euro) per immobili che garantiscono un risparmio di energia del 30% rispetto ai valori fissati dal Dlgs 192/2005. Lo sconto sale a 116 euro al metro quadrato efino a 7.000 euro se i consumi energetici si riducono del 50%.

Le agevolazioni saranno fruibili, su prenotazione, dal 6 aprile fino ad esaurimento delle risorse, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Cittadini e imprese avranno a disposizione un call center gestito da Poste Italiane per ottenere tutte le informazioni. La procedura partirà dal consumatore che potrà rivolgersi al rivenditore chiedendo di poter utilizzare l’incentivo; il rivenditore ne verificherà la capienza per via telematica o telefonica in un tempo fissato e comunicherà al consumatore la disponibilità dell’incentivo, che si tradurrà in uno sconto sul prezzo di acquisto. Il rivenditore recupererà poi l’incentivo presso gli sportelli delle Poste. Per l’acquisto di immobili è prevista la certificazione di efficienza energetica da parte dell’ENEA.

[Fonte: www.edilportale.com]