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Archivio annuale 12 Agosto 2009

Emissioni di CO2 negli Attestati di Certificazione Energetica

Con l’emanazione delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26/06/2009) nasce la necessità di indicare la quantita di CO2 prodotta dal sistema edificio/impianti secondo l’attuale efficienza dell’edificio.

Purtroppo nel D.M. 26/06/2009 non ci sono specifiche indicazioni in merito ai fattori di conversione da adottare, un possibile riferimento è rappresentato dai fattori di conversione previsti all’Appendice 1 della Deliberazione 10 Aprile 2009 – “Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Deliberazione n. 14/2009)

Qui di seguito vi riporto le prime righe della tabella con i combustibili piu usati:

Parametri standard combustibili

Parametri standard combustibili

grazie a queste tabelle e ai risultati ottenuti dalle prestazioni energetiche globali risulterà molto facile inserire il valore di kgCO2/m²·anno richiesto dall’Attestato di qualificazione energetica.

Detrazione del 55% e la ripartizione delle spese

Come nella detrazione del 36% è possibile, in caso di comproprietà dell’immobile , calcolare l’agevolazione spettante a ciascuno dei proprietari in base alle reali spese sostenute, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso (Circolare 57/E/1998) .  Ciò implica che, in caso di contitolarità dell’abitazione, la ripartizione delle spese agevolate non deve necessariamente rispettare la percentuale di possesso, se, dalle fatture e relativi bonifici, risulti un’effettiva e diversa ripartizione dei costi tra i comproprietari che vogliono fruire dell’agevolazione.

Ad esempio una famiglia con marito e moglie comproprietari in parti uguali dell’abitazione, potrebbero sfruttare la detrazione del 55%  per il rifacimento dell’impianto termico in misura diversa rispetto alle reali quote di proprietà (ad esempio, al 80% e 20% invece di 50% ciascuno), se, con le fatture e i bonifici, i coniugi siano in grado di dimostrare di aver differentemente ripartito e sostenuto le spese agevolate. Tuttavia, in presenza di fatture cointestate (dove non è specificata in nessun modo la ripartizione delle spese) non si è in grado di dimostrare una diversa ripartizione delle spese  sostenute rispetto alle quote di possesso, per cui l’agevolazione sarà attribuita in misura pari al 50%.

Rimane l’AQE per ottenere la detrazione del 55%

Con l’ingresso delle Linee guida sulla certificazione energetica si era creato un dubbio sui documenti da inviare per ottenere la detrazione Irpef del 55%. Anche se non completamente concorde il chiarimento è stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito internet dell’Enea. Nella sezione Faq, al punto 55, si lege: “In maniera analoga a quanto già avviene per le Regioni che hanno già legiferato in materia, si ritiene che ,  ai soli fini della detrazioni fiscali del 55%, sia ancora sufficiente produrre l’attestato di qualificazione energetica attraverso il nostro sito“.

Non siamo concordi con questo chiarimento perchè un ente come l’Enea non dovrebbe ignorare il Decreto del 19 Febbraio 2007 che legifera proprio sulla documentazione da presentare per ottenere la detrazione Irpef. Se prendiamo l’art.5 comma 1 e 2 il decreto recita:

Art. 5. Attestato di certificazione e di qualificazione energetica
1. L’attestato di certificazione energetica degli edifici e’ prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.
2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell’attestato di certificazione energetica e’ prodotto l’attestato di qualificazione energetica predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo schema riportato all’allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato.

In questo momento le procedure e le metodologie principali sono disponibili tranite il decreto 26 Giugno 2009 e non ci sono problemi per redigere l’attestato di certificazione energetica. In questo modo l’Enea limita la diffusione di questi documenti ma sopratutto limita la cultura del risparmio energetico riducendo il tutto in semplice “carte” inutili da ottenere per avere la detrazione.

Seminario “Attestato di Certificazione / Qualificazione Energetica – Vendite ed Affitti”

Domani 24 Luglio 2009 presso il Centro Cardinal Urbani – Villa Visinoni in Via Visinoni 4 a Zelarino Venezia ci sarà un seminario molto interessante intitolato “Attestato di Certificazione/Qualificazione Energetica – Vendite ed Affitti –“

Il programma del seminario sarà:

14.15 Apertura dei lavori geom. Massimiliano De Martin Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia
14.45 Le nuove disposizioni dott. Alberto Gasparotti normative Studio Notarile Associato Marciano Chiaruttini Gasparotti
16.00 L’attestazione Energetica ing. Morris Cibin Aspetti operativi

Per ulteriori informazioni: http://www.collegio.geometri.ve.it

Sostituzione della caldaia senza l’attestato di certificazione energetica

Il Senato ha approvato il disegno di legge su “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.

L’art. 31 (Semplificazione di procedure), attraverso la modifica del comma 24 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2008, ha soppresso l’obbligo di redazione dell’attestato di certificazione energetica per usufruire delle detrazioni del 55% “per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione”.
Con l’entrata in vigore del provvedimento, quindi, per avvalersi delle agevolazioni fiscali per la sostituzione della caldaia sarà sufficiente attestare la rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti.
Si fa presente, tuttavia, che ai sensi delle Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica, approvate con Decreto 26 giugno 2009, l’attestato di certificazione energetica DEVE essere aggiornato a seguito di: installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti.

Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Modifiche ai decreti sui requisiti acustici degli edifici

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009 (Suppl. Ordinario n.110) la LEGGE 7 luglio 2009, n. 88:Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008″.

L’art. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico) specifica che devono essere riscritti i Decreti correlati con l’inquinamento acustico e riporta alcune indicazioni inerenti l’applicazione del DPCM 5-12-1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici.
La Legge, secondo quanto indicato sul sito della Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore mercoledì 29 luglio 2009.

Scarica la Legge
(solo prima e ultima pagina e art. 11)

Scarica le Linee Guida interpretative  ANIT

Vai alla Gazzetta Ufficiale

Linee Guida Certificazione Energetica Nazionale

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 158 del 10 luglio 2009 il decreto dello Sviluppo economico sulla certificazione energetica degli edifici, che porta a regime, anche nelle regioni che non hanno ancora legiferato in materia, l’attestato di certificazione energetica (Ace) in luogo dell’attestato di qualificazione energetica (Aqe), finora vigente nelle sole regioni che hanno disciplinato questa tematica.
Il decreto ha il fine di rendere omogenea, coordinata e immediatamente operativa la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.

Certificazione energetica linee guida

Detrazione del 55% sempre più facile?

Un disegno di legge presentato al senato eliminerebbe la necessita di presentare AQE/ACE per la sostituzione di generatori i quali, ai fini della detrazione del 55% sarebbero pertanto parificate agli infissi:

Art. 31.
(Semplificazione di procedure)

1. All’articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e al comma 346 del medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».

Documento del Senato della Repubblica

[Fonte: Masterclima]

Qualche precisazione per l’attestato di qualificazione energetica

In questi giorni ci arrivano molte richieste per preparare vari Attestati di Qualificazione Energetica (AQE) e le domande che ci vengono poste sono veramente molte, nei seguenti punti cercheremo di rispondere ai quesiti più frequenti:

  • L’attestato di qualificazione energetica può essere preparato anche dopo la stipula del passaggio di proprietà, inoltre è possibile pattuire che sia l’acquirente a predisporre l’attestato dopo la firma del contratto. C’è da precisare che esistono delle leggi regionali che richiedono il documento prima della firma dell’atto notarile [ndr: noi consigliamo vivamente la preparazione del documento sempre prima del rogito].
  • Di norma l’attestato di qualificazione energetica è a carico del venditore ma in caso di “patto espresso”, una forma scritta di contratto, il costo della redazione può essere a carico del compratore andando in deroga al Dlgs 192/2005 art.6 comma 1 -bis che prevede il documento a carico del venditore.
  • In presenza di impianti centralizzati viene prodotto un solo attestato di qualificazione energetica per tutto l’edificio ed è valido per tutti le unità. In questo caso consigliamo che il documento venga redatto e che l’amministratore provveda alla ripartizione delle spese.
  • Nel caso in cui una serie di unità hanno la stessa forma, volume, le stesse forometrie, le stesse caratteristiche di isolamento e metodi di riscaldamento è possibile preparare un documento univoco per tutte. In questi casi però bisogna prestare molta attenzione alle caratteristiche delle unità poiché una sola differenza comporta la redazione di attestati individuali.

Decreto sulla certificazione energetica

E’ stato firmato il decreto sulla certificazione energetica degli edifici che entrerà in vigore nei prossimi giorni con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Rendere trasparente la qualità energetica degli immobili – ha affermato il Ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola – è un ulteriore passo avanti per garantire l’efficienza e il risparmio energetico e una maggiore sicurezza per i cittadini che acquistano una casa. L’obiettivo è quello di promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurarne l’utilizzo e la diffusione omogenea sull’intero territorio nazionale.
Il decreto, emanato in attuazione della Direttiva europea del 2002, definisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione, cooperazione tra lo Stato e le Regioni, alcune delle quali hanno già definito proprie procedure di certificazione, che si integrano alla normativa nazionale, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna Regione. Il provvedimento segue il decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile scorso (n. 59), che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti. Con queste nuove procedure, i cittadini che vendono la propria abitazione, potranno rispondere in modo più appropriato e con oneri assai contenuti all’obbligo di informare l’acquirente della qualità energetica dell’abitazione ceduta. Un altro regolamento definirà infine nelle prossime settimane le figure dei certificatori energetici (ingegneri, architetti, professionisti) abilitati al rilascio delle certificazioni.
[Fonte: Ministro allo Sviluppo Economico]