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Novità sulle detrazioni Irpef del 55%

Novità sulle detrazioni Irpef del 55%

Molto spesso in Italia la ricerca della semplificazione burocratica porta solamente ad aumentare la confusione nella montagna di pratiche necesarie per ottenere delle detrazioni fiscali. L’entrata in vigore (11 Ottobre) del decreto dell’Economia e Finanze del 6 agosto 2009 porta una decisa modifica al vecchio regolamento (19 febbraio 2007) relativo alla modulistica da presentare per ottenere le detrazioni fiscali del 55%.
Possiamo riassumere le novità nei seguenti punti per quanto riguarda finestre e pannelli solari termici:
* Viene eliminata la neccessità di allegare la certificazione dei produttori di finestre le certificazioni dei singoli componenti (Vetri o profilati);
* Viene eliminata richiesta di produrre una certificazione sulla qualità del vetro solare e delle striscie assorbenti in caso di autocostruzione di un pannello solare termico.

Attenzione, rimane comonque la necessità di inviare per via telematica l’Allegato F.

Per quanto riguarda la sostituzione di caldaie “tradizionali” con modelli del tipo a “condensazione” è stata introdotta anche la possibilità di portare a detrazione dei particolari modelli ad “aria” che normalmente vengono utilizzati in centri commerciali o nell’industria.
Direttamente conseguente al decreto: le valvole termostatiche da installare nei radiatori devono essere instalate “solo ove tecnicamente compatibili” e quindi sicuramente non sulle caldaie ad aria. Attenzione le valvole rimangono comunque obbligatorie negli impianti tradizionali!
L’asseverazione di un tecnico abilitato nei casi dove è presente un direttore può essere sostituita dalla dichiarazione che si deve presentare in comune relativa alla risponenza alle prescrizioni per il condenimento del consumo di energia (Comunemente chiamata Legge 10/91).

Questo decreto purtroppo non chiarisce il dubbio nato con la legge n.99 del 23 luglio 2009 dove all’articolo 31 dice che è possibile evitare di inviare all’Enea l’allegato A (l’attestato di qualificazione energetica). La mancanza di questo documento e senza che esso sia sostituito, come è accaduto per gli infissi, da un’apposito modulo, l’Enea non può valutare la congruità delle opere e i loro effetti in termini di minori consumi energetici a di minor inquinamento dell’aria.

Viene inoltre cambiato l’allegato nel quale specificava i rendimenti minimi delle pompe di calore per entrare nella detrazione diminuendo enormemente i parametri richiesti per i modelli acqua-acqua.

Per finire il decreto ha fatto una bella doccia fredda per tutti i contribuentiche speravado di aumentare il rimborso (fino ad un 30%) del conto energia isolando l’edificio (di almeno il 10%) nel quale erano installati i pannelli solari fotovoltaici, confermando che la detrazione del 55% non è cumulabile con gli incrementi delle tariffe incentivanti concessi.

Andrea Bernardi

Termotecnico / Energy Consultant (heating and cooling) Un mondo ecologico è possibile ed è più facile di quel che si pensa! EV enthusiast, da 2014 sono un felice proprietario di un'auto completamente elettrica

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