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Agenzia delle Entrate: chiarimenti mancata trasmissione all’Enea

Con la risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate ha finalmente chiarito quali sono gli effetti derivanti dalla mancata trasmissione all’Enea delle informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia, escludendo che il mancato o tardivo invio dei dati comporti la perdita del diritto alle detrazioni.

Si ricorda che, con l’art. 1, comma 3, lett. b) della legge n. 205 del 2017, il Legislatore ha aggiunto nell’art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 il comma 2-bis: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati. L’Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.”

Il sito internet è stato reso disponibile dall’Enea soltanto in data 21 novembre 2018, prevedendo che, per tutti gli interventi dal 1 gennaio 2018 al 21 novembre 2018, la trasmissione doveva essere effettuata entro 90 giorni dalla suddetta data. In considerazione delle richieste avanzate dagli operatori, è stata tuttavia concessa una proroga dei termini previsti per la trasmissione dei dati relativi all’anno 2018, fino al 1° aprile 2019. A regime (ovvero per gli interventi terminati nel 2019) la trasmissione dovrà invece avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Tuttavia, se la data di fine lavori è compresa tra il 1 gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo 2019, giorno di messa on line del sito. Non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere oggetto di comunicazione, essendo prevista esclusivamente la trasmissione dei dati riguardanti gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.
Nel Portale di ENEA è pubblicato un elenco degli interventi di ristrutturazione edilizia da comunicare.