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Sostituzione della caldaia senza l’attestato di certificazione energetica

Il Senato ha approvato il disegno di legge su “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.

L’art. 31 (Semplificazione di procedure), attraverso la modifica del comma 24 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2008, ha soppresso l’obbligo di redazione dell’attestato di certificazione energetica per usufruire delle detrazioni del 55% “per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione”.
Con l’entrata in vigore del provvedimento, quindi, per avvalersi delle agevolazioni fiscali per la sostituzione della caldaia sarà sufficiente attestare la rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti.
Si fa presente, tuttavia, che ai sensi delle Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica, approvate con Decreto 26 giugno 2009, l’attestato di certificazione energetica DEVE essere aggiornato a seguito di: installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti.

Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Distacco dal Riscaldamento Condominiale

La Corte di Cassazione, sezione II, con la sentenza n.7518/06, ha statuito che il condominio può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazioni o approvazioni degli altri condomini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. Ne consegue che la delibera assembleare che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto indivituale del condominio sulla cosa comume.