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Novità sulle distanze tra gli edifici | Dlgs 102/2014

Con l’introduzione del Decreto Legislativo 102/2014, viene modificata la gestione delle deroghe in merito alle distanze minime tra edifici.

In particolare il decreto permette di modificare i limiti previsti da Decreto 380/2001 nei seguenti casi:

  • Distanze minime tra edifici;
  • Distanze minime di protezione del nastro stradale;
  • Distanze minime di protezione del nastro ferroviario;
  • Distanze minime dai confini di proprietà;
  • Altezze massime degli edifici.

Chiaramente le deroghe vanno comunque applicate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

Vediamo ora quali sono i parametri richiesti per ottenere queste deroghe in caso di edifici di nuova costruzione o di restauro/riqualificazione:

  1. Nel caso di edifici di nuova costruzione bisogna isolare le strutture e effettuare degli impianti che portino il sistema edificio-impianto ad un valore di EPI (Indice di prestazione energetica) pari almeno al 20% in meno del limite di legge previsto dal Dlgs 192/05;
  2. Diversamente in caso di riqualificazione di un edificio esistente si richiede di isolare le murature perimetrali o le coperture modificate portandole ad un valore di trasmittanza inferiore del 10% rispetto ai valori previsti dal Dlgs 192/05.

Raggiungendo queste prestazioni otteniamo i seguenti vantaggi:

  1. Per gli edifici di nuova costruzione lo spessore delle murature perimetrali esterne, dei solai intermedi o di chiusura inferiori o superiori (tetti o pavimenti su portico), eccendente ai 30cm, fino ad un massimo di ulteriori 30cm per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, con un massimo di 15 cm per le strutture orizzontali intermede, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi.
  2. Per gli edifici restaurati e riqualificati energeticamente vengono derogati per un massimo di 25cm per lo spessore maggiore delle pareti verticali esterne e 30 cm per l’altezza massima degli edifici. Questa deroga può essere esercitata senza problemi anche su edifici confinanti.

Fotovoltaico obbligatorio

Nel caso di nuovi edifici o restauri di strutture con superficie utile superiore ai 1000mq, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze p calcolata secondo la seguente formula:

P = (1/K) * S

P = Potenza elettrica [kW]
S = Superficie in pianta dell’edificio a livello terreno [mq]
K = Coefficiente [mq/kW]

Il coefficiente assume i seguenti valori:
K=80 quando la richiesta del permesso di costruire è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
K=65 quando la richiesta del permesso di costruire è presentata dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
K=50 quando la richiesta del permesso di costruire è presentata dal 1 gennaio 2017;

Per esempio:

Se abbiamo una villetta con una superficie della pianta al piano terra di  150mq P sarà uguale a P=(1/80)*150=1,875kW