• 041992757
  • info@studiobernardi.eu

Archivio dei tag manutenzione ordinaria

Aggiornata la norma UNI 10436 sul controllo e manutenzione delle caldaie

Si informa che in data 21 novembre scorso è entrata in vigore la nuova UNI 10436:2019 che tratta le caldaie a gas con portata termica nominale non maggiore di 35Kw – controllo e manutenzione.

La norma, che sostituisce la precedente edizione del 1996,

  • prescrive le operazioni da effettuare per il controllo e la manutenzione delle caldaie a gas per uso domestico e similare, destinate al riscaldamento di ambiente con o senza produzione di acqua calda sanitaria, aventi portata termica nominale non maggiore di 35Kw
  • stabilisce alcuni controlli da effettuare per la verifica di situazioni di contorno all’apparecchio e strettamente legate al suo corretto funzionamento.

Le prescrizioni fornite nella nuova norma sono di completamento a quanto previsto dalle parti applicabili della UNI 7129, dalla UNI 7131 e della UNI 10738.

In Gazzetta l’elenco dei lavori non soggetti a Cila, Scia [Edilizia libera]

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il glossario unico delle opere che non richiedono un titolo abilitativo: Cil, Cila, Scia o permesso di costruire e sarà uniforme in tutti i comuni per piccoli lavori edilizi. Ferme restando le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).
L’elenco delle prime 58 principali opere (dagli intonaci ai lampioni) che possono essere realizzate in edilizia libera è individuato, infatti, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018, pubblicato in GU il 7 aprile scorso ed entrerà in vigore il prossimo 23 aprile. Il decreto avrebbe dovuto essere emanato così come disposto all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 25/11/2016, n. 222 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (11/12/2016) e, quindi, entro il 9/2/2017 e dunque arriva con notevole ritardo rispetto a quanto previsto.

Le categorie di intervento che rientrano nell’edilizia libera riguardano:

    1. manutenzione ordinaria,
    2. pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW,
    3. depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc,
    4. eliminazione delle barriere architettoniche,
    5. attività di ricerca nel sottosuolo,
    6. movimenti di terra,
    7. serre mobili stagionali,
    8. pavimentazione di aree pertinenziali,
    9. pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici,
    10. aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza,
    11. manufatti leggeri in strutture ricettive,
    12. opere contingenti temporanee.

Tra gli interventi di manutenzione ordinaria, ad esempio, rientrano la sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne, il rifacimento di intonaci interni ed esterni, il rinnovamento di opere di lattoneria, come grondaie e pluviali, la sostituzione di rivestimenti interni ed esterni e di serramenti e l’installazione o riparazione di controsoffitti.
Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire, è demandato a
successivi decreti.

Eco Incentivi e semplificazioni sulle pratiche edilizie

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 marzo 2010 il DECRETO-LEGGE 5 marzo 2010 n. 40 riguardante tra le altre cose:

  • Art 4: un fondo per il sostegno  della  domanda  finalizzata  ad  obiettivi  di efficienza energetica, ecocompatibilita’  e  di  miglioramento  della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300  milioni  di  euro per l’anno 2010.
  • Art. 5 : possibilità di eseguire determinati interventi  senza  alcun  titolo abilitativo, tra questi: interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria e opere temporanee nell’osservanza comunque delle regolamentazioni regionali o comunali vigenti e nel rispetto delle altre normative di  settore aventi incidenza  sulla  disciplina  dell’attivita’  edilizia  e,  in particolare, delle norme  antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio, igienicosanitarie,  di  quelle  relative  all’efficienza   energetica nonche’ delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali  e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42.

Scarica il testo del decreto

[Fonte : Anit]