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Detrazioni del 36% e 55% più semplici

Gli snellimenti introdotti dal decreto Sviluppo all’agevolazione Irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e a quella Irpef/Ires del 55% sugli interventi per il risparmio energetico non possono essere applicati retroattivamente applicando il principio del favor rei, almeno fino a quando ciò non sarà consentito ufficialmente dall’agenzia delle Entrate, tramite una circolare o una risoluzione.

Quindi l’eliminazione dell’obbligo di comunicare preventivamente al Centro operativo di Pescara l’inizio dei lavori e di indicare nelle fatture – valide per il 36% e il 55% – il costo della manodopera impiegata non vale per i lavori iniziati e per le fatture emesse prima del 14 maggio 2011, data di entrata in vigore dell’articolo 7, comma 2, lettere r) e q), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Relativamente al costo della manodopera, le Entrate hanno anche confermato che la semplificazione si applica per tutte le fatture «emesse a partire dal 14 maggio 2011 (anche se evidentemente riferite a lavori o interventi conclusi in data anteriore)».

In linea con la circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, risposta 2.1, l’Agenzia ha confermato che se un soggetto (familiare, comproprietario, eccetera) non è stato indicato nella comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara e i suoi dati non sono indicati nel bonifico, può detrarre il 36% della quota delle spese che ha effettivamente sostenuto, a patto che, «per analogia con la procedura del 55%», annoti nella fattura, anche a penna, «l’entità della spesa effettivamente sostenuta da tutti i soggetti interessati».

Infine è stato precisato che per gli interventi di riqualificazione globale degli edifici esistenti (comma 344) e per l’installazione di cappotti verticali o orizzontali (comma 345) è necessario acquisire la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica». Ad esempio, in Lombardia i certificatori seguiranno la disciplina regionale, mentre in Veneto applicheranno quella nazionale. Questo documento non va inviato all’Enea, ma va conservato ed eventualmente esibito, a richiesta, agli uffici delle Entrate in caso di controllo formale (articolo 36-ter).

[Fonte: www.anacipadova.it ]