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Climatizzatori e impianti termici: nuove Regole per utilizzo e controlli

Ogni impianto di climatizzazione (split inclusi) deve essere installato da un’Azienda Certificata F-gas (è possibile consultare l’elenco degli Installatori e delle Imprese certificate secondo la Normativa F-Gas sul sito pubblico http://www.fgas.it/RicercaSezC) e, a partire dal 01/06/2014, indipendentemente dal fatto che sia una nuova installazione o un impianto già esistente da tempo, dovrà essere dotato di un Libretto di Impianto Termico (similare al libretto di impianto già da molti anni in vigore per le caldaie) che può essere rilasciato da un Installatore Certificato. Inoltre, se la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 12 kW è obbligatorio anche sottoporre lo stesso agli opportuni controlli periodici, accertandosi che, nel tempo, i consumi non siano cresciuti troppo rispetto all’iniziale rendimento.
Viene inoltre fissato in 26°C (con tolleranza fino a 24°C) il limite della temperatura media per tutti gli edifici durante il funzionamento estivo dei climatizzatori d’aria. Per la climatizzazione invernale è confermato il limite di 18°C (con tolleranza fino a 20°C) per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, e di 20°C (con tolleranza fino a 22°C) per tutti gli altri edifici.
Queste le principali novità introdotte con il D.M. 10 febbraio 2014  e, ancor prima, con il Dpr 74/2013  , in vigore dal 12 giugno 2013.
Per la periodicità dei controlli di legge, il riferimento e’ il Dpr 74/2013, art.8 e relativa tabella all’allegato A (bordata in rosso la parte relativa agli impianti di climatizzazione; P è la potenza termica utile nominale):

Cadenza controlli di efficienza energetica

 

Attenzione: il “Registro dell’apparecchiatura (F-gas)” ed il “libretto di impianto termico (ex DPR 74/2013)” non si sostituiscono uno all’altro, quindi per impianti sopra i 10-12 kW contenenti più di 3 kg di F-gas, entrambi sono necessari.