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Archivio dei tag DPR 59/09

Modifiche alla Legge 10/91 in arrivo!

L’entrata in vigore della nuova Direttiva Europea 2010/31/CE prevede per ogni Stato Membro l’ impegno a recepire nell’ambito della propria legislazione nazionale parametri e requisiti energetici sempre più restrittivi da rispettare sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni di edifici esistenti.
Dal 9 luglio 2012 per ogni Stato subentrerà l’obbligo di adozione e pubblicazione di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, l’Italia sta lavorando a nuovi decreti che ridefiniscano le disposizioni riguardanti i requisiti di prestazione energetica e le ispezioni di caldaie e impianti di condizionamento d’aria per tutti edifici, da applicare entro luglio 2013.
Tra le notizie trapelate dalle bozze dei nuovi decreti, la più importante riguarda la scelta italiana di adottare, nell’ambito della nuova costruzione di edifici, il “modello dell’edificio di riferimento” per definire un valore limite di fabbisogno di energia primaria riferita ai diversi usi energetici (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione).

L’edificio di riferimento (reference building) è un edificio che ha la stessa geometria, orientamento, destinazione d’uso dell’edificio di nuova costruzione reale, ma i cui valori delle trasmittanze, del coefficiente di scambio termico (Ht), di rendimento degli impianti termici per riscaldamento ed ACS, sono definiti per legge.

[Fonte: Anit.it]

60 milioni di euro per l’acquisto di nuovi immobili

Il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40 assegna 60 milioni di euro per l’acquisto di nuovi immobili ad alta efficienza energetica. Il contributo è erogato in misura variabile in funzione della prestazione energetica dell’immobile acquistato, in particolare è fissato un importo pari a:

  • 83 euro/mq di superficie utile, con un limite massimo di 5.000 euro, per immobili di nuova costruzione destinati a prima abitazione, aventi valori di energia primaria per la climatizzazione invernale migliori di almeno il 30% rispetto ai valori definiti dal decreto Lgs. 192/05 a partire da gennaio 2010;
  • 116 euro/mq di superficie utile, con un limite massimo di 7.000 euro, per immobili di nuova costruzione aventi valori di energia primaria per la climatizzazione invernale migliori di almeno il 50% rispetto ai valori definiti dal decreto Lgs. 192/05 a partire da gennaio 2010.

Avendo il decreto la finalità di incentivare l’acquisto in tempi brevi di immobili ad alta prestazione energetica, già costruiti o in via di ultimazione, fissa due importanti requisiti:

  • che il contributo sia concesso solo a nuovi acquirenti ovvero quelli che stipulano i preliminari di vendita non prima della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento del Ministero;
  • che l’acquisto venga perfezionato entro il 31 dicembre 2010.

È previsto che entro i 20 giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, il venditore prenoti il contributo presso il soggetto che ne gestirà l’erogazione per conto dello Stato.
Tale prenotazione sarà confermata in sede di stipula del contratto di compravendita al quale sarà allegato, unicamente al fine dell’ottenimento del contributo, il certificato energetico in possesso del venditore.
L’atto deve contenere l’indicazione del prezzo concordato di vendita dell’immobile, decurtato delle spese di gestione della procedura relativa all’ottenimento del contributo statale.
Entro i 45 giorni successivi alla stipula, l’acquirente dovrà inviare copia autentica dell’atto notarile, completo degli estremi della registrazione, al soggetto che eroga il contributo.

Rendimento Energetico in Edilizia – Regione del Veneto

Decreto legislativo 311/2006 che integra il Decreto Legislativo 192/2005 (per saperne di più…)

Certificazione energetica degli edifici

Per la “certificazione energetica degli edifici”, il Decreto Legislativo 192/2005 e s.m.i. stabilisce che:

  • Dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica è una condizione indispensabile per accedere alle agevolazioni fiscali, previste in Finanziaria, per interventi migliorativi delle prestazioni energetiche degli edifici.
  • Dal 1° luglio 2007 l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per i vecchi edifici (già esistenti o in costruzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs.192/2005 (8/10/2005), di superficie utile superiore a 1.000 m2, nel caso di vendita dell’intero immobile.
  • Dal 1° luglio 2008 l’obbligo è esteso agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m2 (sempre nel caso di vendita dell’intero immobile).
  • Dal 1° luglio 2009 le unità immobiliari, oggetto di compravendita, devono essere dotate dell’attestato di certificazione energetica.

L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione

Per le Regioni che, come la Regione del Veneto, non hanno ancora provveduto ad adottare proprie norme per la certificazione energetica degli edifici si applica quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali definite dal D.M. del 26/06/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/07/2009.

ENTRATA IN VIGORE:
Dal 25 luglio 2009 è a regime la certificazione energetica degli edifici a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 26/06/2009 “Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”

SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI:
Nella Regione del Veneto attualmente non sono individuati i titoli di studio tecnico-scientifico abilitanti, a seguito di frequenza di specifici corsi di formazione, alla certificazione energetica degli edifici. Ai sensi della norma nazionale pertanto possono redigere la certificazione i professionisti iscritti a Ordini o Collegi professionali e abilitati all’esercizio della professione per la progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, che non abbiano preso parte direttamente o indirettamente alla progettazione o realizzazione dell’edificio da certificare e che non siano collegati con i produttori dei materiali e dei componenti utilizzati. (v. comma 2, punto 2 e ss. dell’ Allegato III D.Lgs 115/2008

AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO:
Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2, il proprietario dell’edificio può inviare una dichiarazione, contenente i dati catastali e l’indirizzo, in cui afferma che:

  • l’edificio è di classe energetica G;
  • i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.

(vedi punto 9 delle Linee Guida Nazionali)

MODALITA’ D’INVIO:
Entro 15 giorni dalla data del rilascio dell’Attestato di Certificazione o dell’Autodichiarazione, rispettivamente il Certificatore o il Proprietario Dichiarante trasmettono copia del documento esclusivamente in formato cartaceo, alla

Regione del Veneto – Unità di Progetto Energia – Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio, 23 – 30121 VENEZIA, con una delle seguenti modalità:

  • Lettera Ordinaria o Raccomandata con Avviso di Ricevimento
  • Consegna a mano
    (solo in questo caso verrà rilasciata ricevuta) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 oppure al pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle 16.00 previo appuntamento da concordare telefonicamente al  041/2795846 o al  041/2795881) con la Segreteria.

http://www.regione.veneto.it/Economia/Energia/rendimento+energetico+in+edilizia.htm

Linee Guida Certificazione Energetica Nazionale

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 158 del 10 luglio 2009 il decreto dello Sviluppo economico sulla certificazione energetica degli edifici, che porta a regime, anche nelle regioni che non hanno ancora legiferato in materia, l’attestato di certificazione energetica (Ace) in luogo dell’attestato di qualificazione energetica (Aqe), finora vigente nelle sole regioni che hanno disciplinato questa tematica.
Il decreto ha il fine di rendere omogenea, coordinata e immediatamente operativa la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.

Certificazione energetica linee guida

Qualche precisazione per l’attestato di qualificazione energetica

In questi giorni ci arrivano molte richieste per preparare vari Attestati di Qualificazione Energetica (AQE) e le domande che ci vengono poste sono veramente molte, nei seguenti punti cercheremo di rispondere ai quesiti più frequenti:

  • L’attestato di qualificazione energetica può essere preparato anche dopo la stipula del passaggio di proprietà, inoltre è possibile pattuire che sia l’acquirente a predisporre l’attestato dopo la firma del contratto. C’è da precisare che esistono delle leggi regionali che richiedono il documento prima della firma dell’atto notarile [ndr: noi consigliamo vivamente la preparazione del documento sempre prima del rogito].
  • Di norma l’attestato di qualificazione energetica è a carico del venditore ma in caso di “patto espresso”, una forma scritta di contratto, il costo della redazione può essere a carico del compratore andando in deroga al Dlgs 192/2005 art.6 comma 1 -bis che prevede il documento a carico del venditore.
  • In presenza di impianti centralizzati viene prodotto un solo attestato di qualificazione energetica per tutto l’edificio ed è valido per tutti le unità. In questo caso consigliamo che il documento venga redatto e che l’amministratore provveda alla ripartizione delle spese.
  • Nel caso in cui una serie di unità hanno la stessa forma, volume, le stesse forometrie, le stesse caratteristiche di isolamento e metodi di riscaldamento è possibile preparare un documento univoco per tutte. In questi casi però bisogna prestare molta attenzione alle caratteristiche delle unità poiché una sola differenza comporta la redazione di attestati individuali.

Decreto sulla certificazione energetica

E’ stato firmato il decreto sulla certificazione energetica degli edifici che entrerà in vigore nei prossimi giorni con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Rendere trasparente la qualità energetica degli immobili – ha affermato il Ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola – è un ulteriore passo avanti per garantire l’efficienza e il risparmio energetico e una maggiore sicurezza per i cittadini che acquistano una casa. L’obiettivo è quello di promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurarne l’utilizzo e la diffusione omogenea sull’intero territorio nazionale.
Il decreto, emanato in attuazione della Direttiva europea del 2002, definisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione, cooperazione tra lo Stato e le Regioni, alcune delle quali hanno già definito proprie procedure di certificazione, che si integrano alla normativa nazionale, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna Regione. Il provvedimento segue il decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile scorso (n. 59), che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti. Con queste nuove procedure, i cittadini che vendono la propria abitazione, potranno rispondere in modo più appropriato e con oneri assai contenuti all’obbligo di informare l’acquirente della qualità energetica dell’abitazione ceduta. Un altro regolamento definirà infine nelle prossime settimane le figure dei certificatori energetici (ingegneri, architetti, professionisti) abilitati al rilascio delle certificazioni.
[Fonte: Ministro allo Sviluppo Economico]

DPR 59/09 in vigore dal 25 Giugno

Da oggi è disponibile la nuova Sintesi ANIT aggiornata con le indicazioni del DPR 59/09. Il Decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2009 e sostituisce il quadro “transitorio” degli obblighi descritti nell’Allegato I del DLgs 192/05 e s.m.i.

Nella sintesi vengono riportati i seguenti temi:

  • analisi degli articoli del DPR 59/09
  • aggiornamento metodo ANIT per individuare le verifiche da rispettare
  • punto della situazione sugli obblighi della Certificazione Energetica

Scarica la nuova sintesi ANIT sul DPR 59/09

Scarica il testo DPR 59/09