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Novità sulle distanze tra gli edifici | Dlgs 102/2014

Con l’introduzione del Decreto Legislativo 102/2014, viene modificata la gestione delle deroghe in merito alle distanze minime tra edifici.

In particolare il decreto permette di modificare i limiti previsti da Decreto 380/2001 nei seguenti casi:

  • Distanze minime tra edifici;
  • Distanze minime di protezione del nastro stradale;
  • Distanze minime di protezione del nastro ferroviario;
  • Distanze minime dai confini di proprietà;
  • Altezze massime degli edifici.

Chiaramente le deroghe vanno comunque applicate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

Vediamo ora quali sono i parametri richiesti per ottenere queste deroghe in caso di edifici di nuova costruzione o di restauro/riqualificazione:

  1. Nel caso di edifici di nuova costruzione bisogna isolare le strutture e effettuare degli impianti che portino il sistema edificio-impianto ad un valore di EPI (Indice di prestazione energetica) pari almeno al 20% in meno del limite di legge previsto dal Dlgs 192/05;
  2. Diversamente in caso di riqualificazione di un edificio esistente si richiede di isolare le murature perimetrali o le coperture modificate portandole ad un valore di trasmittanza inferiore del 10% rispetto ai valori previsti dal Dlgs 192/05.

Raggiungendo queste prestazioni otteniamo i seguenti vantaggi:

  1. Per gli edifici di nuova costruzione lo spessore delle murature perimetrali esterne, dei solai intermedi o di chiusura inferiori o superiori (tetti o pavimenti su portico), eccendente ai 30cm, fino ad un massimo di ulteriori 30cm per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, con un massimo di 15 cm per le strutture orizzontali intermede, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi.
  2. Per gli edifici restaurati e riqualificati energeticamente vengono derogati per un massimo di 25cm per lo spessore maggiore delle pareti verticali esterne e 30 cm per l’altezza massima degli edifici. Questa deroga può essere esercitata senza problemi anche su edifici confinanti.

Isolando è possibile derogare alle distanze tra gli edifici

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile scorso è stato pubblicato il decreto legislativo 29 marzo 2010, n, 56 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE.”.
Tra le modifiche apportate al provvedimento segnaliamo quelle apportate all’art. 11.

L’art. 11 del provvedimento prevede incentivi “urbanistici” per gli edifici (di nuova costruzione o esistenti) più efficienti dal punto di vista energetico.
Per gli edifici di nuova costruzione, in particolare, il comma 1 del suddetto articolo prevede che non siano considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura:

  • gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri (per la sola parte eccedente, fino ad un massimo di 25 cm);
  • il maggiore spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici (fino ad un massimo di 15 cm per i solai intermedi).

Sempre nel rispetto di tali limiti è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito:

  • alle distanze minime tra edifici;
  • alle distanze minime di protezione del nastro stradale;
  • alle altezze massime degli edifici.

Per gli edifici esistenti, sui quali si intende realizzare interventi di riqualificazione energetica che comportano maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è prevista (art. 11 comma 2) la deroga alle normative nazionali e locali, alle distanze minime tra edifici e dalle strade:

  • nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e delle altezze massime degli edifici;
  • nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura.

Tale deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
In base alle modifiche apportare dal D.Lgs. 56/2010, in entrambi i precedenti casi e sempre nel rispetto dei limiti predetti, è ora possibile derogare anche alle distanze minime dai confini della proprietà.
È stata quindi ampliata la casistica originariamente prevista dal D.Lgs. 115/2008, che prevedeva la possibilità di non considerare gli spessori aggiuntivi di elementi verticali, solai e coperture, derogando ad altezze massime e distanze minime tra edifici.

Efficienza energetica negli usi finali

Il Consiglio dei Ministri ha dato il primo via libera ad uno schema di decreto legislativo volto a modificare il D. Leg.vo 115/2008, nel quadro di una migliore definizione delle misure per il miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia.
Il provvedimento sarà emanato in attuazione dell’art. 1, comma 5, della L. 13/2007 (Comunitaria 2006), la quale prevedeva il recepimento della direttiva 2006/32/CE e la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto di recepimento (appunto il D. Leg.vo 115/2008) entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore. L’iter legislativo dello schema di decreto, la cui bozza è consultabile in allegato, prevede ora la sottoposizione ai pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata prima di tornare in Consiglio dei Ministri per il varo definitivo.

Tra le misure contenute in questa prima bozza del provvedimento, alcune vanno ad incidere sull’articolo 11 del D. Leg.vo 115/2008, che ha introdotto una serie di misure volte al miglioramento dell’efficienza energetica nel settore degli edifici.
In particolare i commi 1 e 2 dell’art. 11 hanno introdotto la possibilità di scomputare il volume e le superfici extra di elementi verticali, solai e coperture in nuovi edifici a migliorato isolamento termico, nonché di incrementare lo spessore dell’involucro edilizio in caso di interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, in entrambi i casi consentendo di derogare alle previsioni in materia di altezze e distanze.
Lo schema di decreto introduce a tale proposito una modifica volta a consentire la deroga anche alle distanze dai confini della proprietà in cui è situato l’edificio.

[ Fonte : Legislazione Tecnica ]