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Archivio dei tag direttiva 2002/91/CE

Commissione europea richiama l’Italia sul rendimento energetico degli edifici

La Commissione europea ha chiesto formalmente all’Italia e alla Spagna di applicare integralmente la legislazione europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici.
La legge, che ha l’obiettivo di ridurre significativamente il consumo energetico degli edifici per contribuire alla lotta contro il riscaldamento climatico e rafforzare la sicurezza energetica dell’UE, prevede che gli Stati membri adottino una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici e che stabiliscano requisiti minimi in materia di rendimento energetico applicabili agli edifici di nuova costruzione e a quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione. Chi acquista o affitta deve ricevere un attestato di rendimento energetico. L’attestato deve essere corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico.
Inoltre la norma prevede che ciascuno Stato membro dell’UE sia tenuto a stabilire un sistema di ispezioni periodiche delle caldaie e degli impianti di condizionamento dell’aria.
Se entro due mesi da tale richiesta formale non sarà adottata alcuna misura per garantire l’adeguamento, la Commissione potrebbe decidere di citare gli Stati membri dinanzi alla Corte di giustizia.
La Commissione ritiene che l’Italia e la Spagna non abbiano adottato tutte le misure previste dalla legislazione europea. In particolare per quanto riguarda l’Italia la Commissione segnala che le disposizioni della legislazione italiana in materia di rilascio degli attestati di rendimento energetico degli edifici non rispondono alle esigenze fissate dalla direttiva 2002/91/CE. L’Italia non ha inoltre adottato alcuna misura relativa all’obbligo di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento dell’aria per valutarne il rendimento.

Edifici ad energia Zero entro il 31 Dicembre 2020

E’ stata approvata dai parlamentari europei la nuova direttiva sull’efficienza energetica degli edifici.
La Direttiva 2002/91/CE sarà abrogata dal 1° febbraio 2012.
La prestazione energetica degli edifici dovrebbe essere calcolata in base ad una metodologia, che potrebbe essere differenziata a livello nazionale e regionale, che prenderà in considerazione:

  1. le caratteristiche termiche dell’involucro dell’edificio
  2. il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento,
  3. l’impiego di energia da fonti rinnovabili,
  4. gli elementi passivi di riscaldamento e raffrescamento,
  5. i sistemi di ombreggiamento,
  6. la qualità dell’aria interna,
  7. un’adeguata illuminazione naturale
  8. le caratteristiche architettoniche dell’edificio
  9. l’efficacia sotto il profilo dei costi

Entro il 31 dicembre 2020 tutti i nuovi edifici dovranno avere i requisiti previsti per gli “edifici a energia zero”.

Nel documento inoltre si dà sempre più valore alla certificazione energetica che continua ad essere lo strumento fondamentale per conoscere il parco immobiliare.
Viene predisposta una procedura per gli edifici esistenti e di nuova costruzione e vengono ribaditi i requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione.

[Fonte: Anit – Scarica il testo ]

In arrivo nuova direttiva europea sul rendimento e la centificazione energetica

In breve:
  • scatta l’obbligo di indicare negli annunci di vendita il consumo dell’edificio;
  • Dal 30.06.2014 non sarà più possibile incentivare le costruzioni e le ristrutturazioni edilizie che non centrano i requisiti minimi in materia di rendimento energetico;
  • piani nazionali per edifici a basso consumo con obbligo di comunicare i risultati raggiunti.

[Fonte: Ansa – Blog Certificazione ]

60 milioni di euro per l’acquisto di nuovi immobili

Il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40 assegna 60 milioni di euro per l’acquisto di nuovi immobili ad alta efficienza energetica. Il contributo è erogato in misura variabile in funzione della prestazione energetica dell’immobile acquistato, in particolare è fissato un importo pari a:

  • 83 euro/mq di superficie utile, con un limite massimo di 5.000 euro, per immobili di nuova costruzione destinati a prima abitazione, aventi valori di energia primaria per la climatizzazione invernale migliori di almeno il 30% rispetto ai valori definiti dal decreto Lgs. 192/05 a partire da gennaio 2010;
  • 116 euro/mq di superficie utile, con un limite massimo di 7.000 euro, per immobili di nuova costruzione aventi valori di energia primaria per la climatizzazione invernale migliori di almeno il 50% rispetto ai valori definiti dal decreto Lgs. 192/05 a partire da gennaio 2010.

Avendo il decreto la finalità di incentivare l’acquisto in tempi brevi di immobili ad alta prestazione energetica, già costruiti o in via di ultimazione, fissa due importanti requisiti:

  • che il contributo sia concesso solo a nuovi acquirenti ovvero quelli che stipulano i preliminari di vendita non prima della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento del Ministero;
  • che l’acquisto venga perfezionato entro il 31 dicembre 2010.

È previsto che entro i 20 giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, il venditore prenoti il contributo presso il soggetto che ne gestirà l’erogazione per conto dello Stato.
Tale prenotazione sarà confermata in sede di stipula del contratto di compravendita al quale sarà allegato, unicamente al fine dell’ottenimento del contributo, il certificato energetico in possesso del venditore.
L’atto deve contenere l’indicazione del prezzo concordato di vendita dell’immobile, decurtato delle spese di gestione della procedura relativa all’ottenimento del contributo statale.
Entro i 45 giorni successivi alla stipula, l’acquirente dovrà inviare copia autentica dell’atto notarile, completo degli estremi della registrazione, al soggetto che eroga il contributo.

Rendimento Energetico in Edilizia – Regione del Veneto

Decreto legislativo 311/2006 che integra il Decreto Legislativo 192/2005 (per saperne di più…)

Certificazione energetica degli edifici

Per la “certificazione energetica degli edifici”, il Decreto Legislativo 192/2005 e s.m.i. stabilisce che:

  • Dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica è una condizione indispensabile per accedere alle agevolazioni fiscali, previste in Finanziaria, per interventi migliorativi delle prestazioni energetiche degli edifici.
  • Dal 1° luglio 2007 l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per i vecchi edifici (già esistenti o in costruzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs.192/2005 (8/10/2005), di superficie utile superiore a 1.000 m2, nel caso di vendita dell’intero immobile.
  • Dal 1° luglio 2008 l’obbligo è esteso agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m2 (sempre nel caso di vendita dell’intero immobile).
  • Dal 1° luglio 2009 le unità immobiliari, oggetto di compravendita, devono essere dotate dell’attestato di certificazione energetica.

L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione

Per le Regioni che, come la Regione del Veneto, non hanno ancora provveduto ad adottare proprie norme per la certificazione energetica degli edifici si applica quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali definite dal D.M. del 26/06/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/07/2009.

ENTRATA IN VIGORE:
Dal 25 luglio 2009 è a regime la certificazione energetica degli edifici a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 26/06/2009 “Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”

SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI:
Nella Regione del Veneto attualmente non sono individuati i titoli di studio tecnico-scientifico abilitanti, a seguito di frequenza di specifici corsi di formazione, alla certificazione energetica degli edifici. Ai sensi della norma nazionale pertanto possono redigere la certificazione i professionisti iscritti a Ordini o Collegi professionali e abilitati all’esercizio della professione per la progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, che non abbiano preso parte direttamente o indirettamente alla progettazione o realizzazione dell’edificio da certificare e che non siano collegati con i produttori dei materiali e dei componenti utilizzati. (v. comma 2, punto 2 e ss. dell’ Allegato III D.Lgs 115/2008

AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO:
Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2, il proprietario dell’edificio può inviare una dichiarazione, contenente i dati catastali e l’indirizzo, in cui afferma che:

  • l’edificio è di classe energetica G;
  • i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.

(vedi punto 9 delle Linee Guida Nazionali)

MODALITA’ D’INVIO:
Entro 15 giorni dalla data del rilascio dell’Attestato di Certificazione o dell’Autodichiarazione, rispettivamente il Certificatore o il Proprietario Dichiarante trasmettono copia del documento esclusivamente in formato cartaceo, alla

Regione del Veneto – Unità di Progetto Energia – Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio, 23 – 30121 VENEZIA, con una delle seguenti modalità:

  • Lettera Ordinaria o Raccomandata con Avviso di Ricevimento
  • Consegna a mano
    (solo in questo caso verrà rilasciata ricevuta) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 oppure al pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle 16.00 previo appuntamento da concordare telefonicamente al  041/2795846 o al  041/2795881) con la Segreteria.

http://www.regione.veneto.it/Economia/Energia/rendimento+energetico+in+edilizia.htm

Emissioni di CO2 negli Attestati di Certificazione Energetica

Con l’emanazione delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26/06/2009) nasce la necessità di indicare la quantita di CO2 prodotta dal sistema edificio/impianti secondo l’attuale efficienza dell’edificio.

Purtroppo nel D.M. 26/06/2009 non ci sono specifiche indicazioni in merito ai fattori di conversione da adottare, un possibile riferimento è rappresentato dai fattori di conversione previsti all’Appendice 1 della Deliberazione 10 Aprile 2009 – “Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Deliberazione n. 14/2009)

Qui di seguito vi riporto le prime righe della tabella con i combustibili piu usati:

Parametri standard combustibili

Parametri standard combustibili

grazie a queste tabelle e ai risultati ottenuti dalle prestazioni energetiche globali risulterà molto facile inserire il valore di kgCO2/m²·anno richiesto dall’Attestato di qualificazione energetica.

Rimane l’AQE per ottenere la detrazione del 55%

Con l’ingresso delle Linee guida sulla certificazione energetica si era creato un dubbio sui documenti da inviare per ottenere la detrazione Irpef del 55%. Anche se non completamente concorde il chiarimento è stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito internet dell’Enea. Nella sezione Faq, al punto 55, si lege: “In maniera analoga a quanto già avviene per le Regioni che hanno già legiferato in materia, si ritiene che ,  ai soli fini della detrazioni fiscali del 55%, sia ancora sufficiente produrre l’attestato di qualificazione energetica attraverso il nostro sito“.

Non siamo concordi con questo chiarimento perchè un ente come l’Enea non dovrebbe ignorare il Decreto del 19 Febbraio 2007 che legifera proprio sulla documentazione da presentare per ottenere la detrazione Irpef. Se prendiamo l’art.5 comma 1 e 2 il decreto recita:

Art. 5. Attestato di certificazione e di qualificazione energetica
1. L’attestato di certificazione energetica degli edifici e’ prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.
2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell’attestato di certificazione energetica e’ prodotto l’attestato di qualificazione energetica predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo schema riportato all’allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato.

In questo momento le procedure e le metodologie principali sono disponibili tranite il decreto 26 Giugno 2009 e non ci sono problemi per redigere l’attestato di certificazione energetica. In questo modo l’Enea limita la diffusione di questi documenti ma sopratutto limita la cultura del risparmio energetico riducendo il tutto in semplice “carte” inutili da ottenere per avere la detrazione.

Linee Guida Certificazione Energetica Nazionale

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 158 del 10 luglio 2009 il decreto dello Sviluppo economico sulla certificazione energetica degli edifici, che porta a regime, anche nelle regioni che non hanno ancora legiferato in materia, l’attestato di certificazione energetica (Ace) in luogo dell’attestato di qualificazione energetica (Aqe), finora vigente nelle sole regioni che hanno disciplinato questa tematica.
Il decreto ha il fine di rendere omogenea, coordinata e immediatamente operativa la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.

Certificazione energetica linee guida

Decreto sulla certificazione energetica

E’ stato firmato il decreto sulla certificazione energetica degli edifici che entrerà in vigore nei prossimi giorni con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Rendere trasparente la qualità energetica degli immobili – ha affermato il Ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola – è un ulteriore passo avanti per garantire l’efficienza e il risparmio energetico e una maggiore sicurezza per i cittadini che acquistano una casa. L’obiettivo è quello di promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurarne l’utilizzo e la diffusione omogenea sull’intero territorio nazionale.
Il decreto, emanato in attuazione della Direttiva europea del 2002, definisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione, cooperazione tra lo Stato e le Regioni, alcune delle quali hanno già definito proprie procedure di certificazione, che si integrano alla normativa nazionale, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna Regione. Il provvedimento segue il decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile scorso (n. 59), che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti. Con queste nuove procedure, i cittadini che vendono la propria abitazione, potranno rispondere in modo più appropriato e con oneri assai contenuti all’obbligo di informare l’acquirente della qualità energetica dell’abitazione ceduta. Un altro regolamento definirà infine nelle prossime settimane le figure dei certificatori energetici (ingegneri, architetti, professionisti) abilitati al rilascio delle certificazioni.
[Fonte: Ministro allo Sviluppo Economico]

Certificazione energetica: pubblicato Dpr attuativo del 192

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 10 giugno il DPR 2 aprile 2009 , n. 59, “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.”
Il Decreto che entrerà in vigore il 25 giugno 2009 definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.

PRINCIPALI NOVITA’:

1 Metodi di calcolo (UNI TS 11300)
2 Prestazioni per il raffrescamento
3 Abolizione del parametro della massa per le coperture
4 Introduzione del parametro della Trasmittanza termica periodica (YIE) per coperture e pareti
5 Limiti di trasmittanza per chiusure apribili
6 Validazione CTI per i software commerciali