Anche il convivente può usare la detrazione del 55%
Nell’ambito della detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico, il convivente non coniugato ma con residenza nella casa in cui sono stati fatti i lavori può usufruire della detrazione Irpef per le spese effettivamente sostenute. Questo grazie alla sentenza della Corte di cassazione, sezione tributaria, n. 26543 del 5 Novembre 2008, nella quale viene equiparata la posizione del convivente “more uxorio” e quella del coniuge convivente, ai fini della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. La pronuncia in questione assume rilevanza in ordine all’individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione Irpef del 36% e 55%, in quanto la Suprama corte di cassazione conferma la possibilità di ottenere la detrazione tra i soggetti legittimati alla fruizione, non solo il coniuge convivente “more uxorio”.
Distacco dal Riscaldamento Condominiale
La Corte di Cassazione, sezione II, con la sentenza n.7518/06, ha statuito che il condominio può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazioni o approvazioni degli altri condomini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. Ne consegue che la delibera assembleare che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto indivituale del condominio sulla cosa comume.