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Detrarre le spese con il 55% anche con il cambio d’uso

Nel caso di cambio d’uso di un fabbricato è possibile usare le agevolazioni del 55% visto che la circolare 36/E/2007 ha chiarito che la condizione iniziale per ottenere al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia dei lavori è l’esistenza dell’edificio. Infatti, tenendo conto che il beneficio si applica ai fabbricati appartenenti a ogni categoria catastale, l’edificio si considera esistente se risulti iscritto in catasto, oppure ne sia stata fatta richiesta di accatastamento, e se risulta la regolarità nel pagamento dell’Ici, ove dovuta.
Quindi non esistono limitazioni se al termine dei lavori l’edificio viene trasformato da edificio abitativo in abitazione. L’importante è che l’edificio sia esistente (quindi accatastato) prima dell’inizio dei lavori.