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Agevolazione per le spese di riqualificazione energetica degli edifici

La Legge di stabilità per il 2011 è intervenuta in tema di incentivo alla riqualificazione energetica prevedendo, al co.48 dell’art.1, che la detrazione del 55% relativa ad alcune spese di ristrutturazione spetti anche per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione, relativamente agli oneri sostenuti nel corso del 2011, sarà però ripartita in dieci quote annuali
di pari importo, anziché in cinque rate come era previsto per gli interventi effettuati nel corso del 2009 e 2010 (per le spese sostenute nel 2008 era possibile scegliere da 3 a 10 rate annuali, mentre per quelle sostenute nel 2007 la detrazione era ammessa in 3 quote annue). Riepiloghiamo di seguito gli elementi essenziali dell’agevolazione, prima con riferimento agli aspetti soggettivi ed oggettivi e poi con riferimento agli obblighi previsti dalla norma per usufruire del beneficio.

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in oggetto sono:

  • le persone fisiche, enti e soggetti ricompresi nell’art.5 del Tuir che non sono titolari di reddito d’impresa;
  • i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Per poter usufruire della detrazione d’imposta, i soggetti debbono aver sostenuto le spese in oggetto.
Sono ammessi all’agevolazione tutte le categorie catastali di immobili, non considerando come tali quelli:

  • oggetto di costruzione;
  • oggetto di ampliamento.

Rientrano nell’agevolazione gli immobili oggetto di demolizione e fedele ricostruzione.
Il beneficio riguarda quattro tipologie di intervento:

TIOLOGIA INTERVENTO

Importo max detraibile

Importo max di spesa

Riduzione del fabbisogno energetico (-20%)

100.000,00€

181.818,18€

Miglioramento isolamento termico (Muri/Finestre/Tetti)

60.000,00€

109.090,90€

Installazione pannelli solari

60.000,00€

109.090,90€

Sostituzione impianti di riscaldamento

30.000,00€

54.545,45€

Quanto agli aspetti burocratici la procedura per il 55% non richiede una comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate (come accade invece per la detrazione del 36%); tuttavia, per gli interventi diretti al risparmio energetico, i cui lavori proseguono in più periodi di imposta, deve essere presentato, per ciascun periodo di imposta interessato dagli interventi, una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Alla fine dei lavori, ed entro 90 giorni, è necessario inviare all’ENEA apposita comunicazione.
Infine ricordiamo che, affinché si possa usufruire della detrazione in oggetto, necessita che la fattura relativa ai lavori eseguiti evidenzi separatamente il costo della manodopera.
In merito alle modalità di pagamento si deve differenziare tra i soggetti Ires che non hanno alcun vincolo e le persone fisiche che al contrario devono procedere al pagamento delle competenze esclusivamente tramite bonifico bancario in cui siano espressamente indicati:

  • causale del versamento;
  • codice fiscale di colui che usufruirà della detrazione d’imposta;
  • partita Iva o codice fiscale del beneficiario.

Vegas cambia idea? Un lume di speranza per la proroga del 55%

Il governo ha annunciato che valuterà la presentazione nell’aula della Camera di un emendamento al ddl stabilità per prorogare il bonus del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. L’apertura è arrivata dal viceministro dell’Economia Giuseppe Vegas durante l’esame dell’ex finanziaria in commissione Bilancio.

«Faremo una riflessione da qui all’aula – ha detto Vegas – per valutare il problema e presentare un emendamento in Aula che recepisca l’argomento». Il governo, ha spiegato Vegas, si era già impegnato a inserire la proroga dell’ecobonus nel prossimo decreto milleproroghe. Tuttavia, «molte affermazioni» fatte nel dibattito in commissione Bilancio «sono assolutamente condivisibili. In un momento di difficoltà dell’economia è sicuramente utile creare qualche stimolo alla domanda». Per questo, ha aggiunto il viceministro dell’Economia, «per l’aula mi riservo di fornire una documentazione sugli effettivi costi del provvedimento».

L’eliminazione del bonus del 55% per l’efficienza energetica risulta incompatibile con l’impegno assunto in sede europea di riduzione del gas serra e il venire meno di questa misura determinerebbe un grave danno economico ad oltre 400 mila imprese che occupano oltre tre milioni di dipendenti.

Le misure di efficienza energetica sono inoltre indispensabili per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale vincolanti relativi all’accordo 20-20-20 sottoscritto dal nostro paese in sede europea. Tutti i Paesi industrializzati stanno sostenendo con misure rilevanti sia la ricerca e l’innovazione tecnologica che l’economia verde quali fondamentali driver di crescita e di opportunità per lo sviluppo di nuove imprese e la conseguente creazione di nuova occupazione.

Proroga della detrazione fiscale del 55% nel 2011

Roberto Moneta, funzionario del Dipartimento Energia del Ministero per lo Sviluppo Economico, intervenendo ad un workshop intitolato La sfida energetica: un’opportunità per le imprese di costruzioni. Prestazioni energetiche ed evoluzione del mercato residenziale”, organizzato il 21 settembre 2010 dall’Ance, ha annunciato che gli Gli uffici tecnici del Ministero dello Sviluppo economico sono al lavoro per proporre ai Ministri competenti una proroga della detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (Attualmente in scadenza il 31 dicembre 2010) e una ricalibratura delle norme e quote disponibili per promuovere maggiormente gli interventi più efficaci in termini di risparmio energetico e una riduzione degli oneri per lo Stato.

Per il momento – ha precisato Moneta – si tratta una proposta tecnica da porre all’attenzione dei ministri interessati.

Nel corso dell’incontro, il Vice Presidente dell’Ance, Piero Torretta, ha fatto notare che nei tre anni di applicazione la detrazione ha consentito di raggiunger solo il 10% dell’obiettivo di risparmio energetico fissato dal Piano d’Azione nazionale al 2016 (4.500 GW rispetto ai 42.000), è indispensabile – ha affermato Torretta – prevedere una proroga della sua vigenza, rimodulando però il beneficio in modo da “premiare” gli interventi di riqualificazione che consentano di ottenere un significativo risparmio energetico.

Modifiche alla UNI TS 11300

Tutte le figure che lavorano nel campo della termotecnica ormai hanno imparato a conoscere questa normativa che permette di creare gli attestati di certificazione energetici e le relazioni della famosa Legge 10/91. Qui di seguito vi riporto il resoconto della riunione che si è tenuta il 20 Luglio 2010 presso il Comitato Termotecnico Italiano con lo scopo di discutere i punti critici riscontrati in questi mesi e pianificare il lavoro di evoluzione di questa norma.

I punti sono stati redatti dall’Ing. Roberto Nidasio e sono presenti anche nella rivista Il CTI informa del mese di Agosto 2010

  • E‟ innanzitutto delineato quello che sarà il piano generale di lavoro per quanto riguarda la revisione e lo sviluppo della specifica tecnica 11300. Si distinguono due periodi temporali: il primo indicativamente fino a giugno 2011 e il secondo da giugno 2011 al 2014. Vengono quindi programmate le attività facendo rifermento ad un orizzonte di breve periodo e ad uno di medio – lungo. Giugno 2011 è stato individuato come mese di possibile pubblicazione della revisioni delle prime due parti della 11300, che si pensa possano rimanere in vigore fino al 2014, anno in cui è probabile che venga adottato, per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, un metodo in regime dinamico.
  • Riguardo la UNI TS 11300-1, Corrado informa i presenti che i lavori di revisione sono già iniziati e il gruppo di lavoro ha già discusso a proposito delle modifiche da apportare a questa parte della specifica tecnica. Fra le modifiche vi sarà l‟introduzione di profili di utilizzo standard per le destinazioni d‟uso non residenziali allo scopo di avvicinare maggiormente i risultati di calcolo a valori reali; una delle problematiche emerse è infatti quella che i fabbisogni energetici di scuole, uffici, teatri, ecc. sono ampiamente sovrastimati. Oltre a ciò verranno effettuate altre variazioni, senza però sconvolgere l‟impostazione generale del modello, che, pur considerando i noti limiti derivanti dal calcolo semi-stazionario, per il momento rappresenta l‟unica soluzione possibile.
  • Per la UNI TS 11300-2, Colle annuncia che i lavori di revisione inizieranno a settembre, ma che comunque sono già state raccolte idee sugli aspetti da correggere e migliorare. Anche per questa parte l‟impostazione generale del modello rimarrebbe invariata, con la condizione di specificare meglio le limitazioni di utilizzo dei metodi di calcolo del modello e dei valori precalcolati di rendimento in relazione ai tipi di valutazione delle prestazioni.
  • Riguardo la UNI TS 11300-3, vengono evidenziati due punti critici: la determinazione del fattore di carico delle macchine frigorifere e il calcolo dei carichi termici latenti, tenendo opportunamente conto degli apporti interni. Mancini, su quest‟ultima questione, afferma che i carichi latenti interni sono stati calcolati prendendo come riferimento i dati occupazionali di uffici. Il problema è che attualmente la specifica tecnica non fa distinzione tra le diverse destinazioni d‟uso e quindi dei fabbisogni di climatizzazione in funzione del numero di persone presenti. Allo scopo di chiarire meglio tali aspetti e correggere il calcolo Mancini si assume il compito di verificare la correttezza dell‟algoritmo e portare le questioni al gruppo di lavoro. Ci si pone come obiettivo quello di redigere un amendment o una errata corrige della Parte 3 entro giugno 2011.
  • Il testo della UNI TS 11300-4 è stato invece approvato dal gruppo di lavoro e la sua pubblicazione è prevista per fine anno. I lavori di revisione di questa parte interesseranno quindi il secondo intervallo temporale, dal 2011 in poi.
  • Oltre a ciò viene sottolineata l‟esigenza di un maggiore coordinamento tra i gruppi di lavoro delegati allo sviluppo delle varie parti; questo anche finalizzato alla ricerca di una maggiore omogeneità e uniformità tra le varie parti. A tal proposito viene deciso di redigere un umbrella document alla quattro parti che dovrebbe contenere lo scopo della UNI TS 11300, le definizioni e la simbologia di tutta la specifica tecnica, unitamente ad una spiegazione dell‟architettura generale del modello di calcolo. Corrado e Dall‟O‟ si assumono l‟onere di iniziare a lavorare al documento, che verrà condiviso dai gruppi di lavoro coinvolti.
  • Per la revisione delle UNI TS 11300 vengono evidenziati inoltre i seguenti aspetti: unamaggiore attenzione alla definizione degli input del modello di calcolo, che deve essere il più possibile univoca ed “informatizzabile” accanto ad una definizione più rigorosa del campo di applicazione dei metodi semplificati e dei valori precalcolati in relazione ai tipi di valutazione e alle condizioni al contorno.
  • Altri temi di discussione sono stati l‟attuale mancanza del calcolo dei fabbisogni energetici per l‟illuminazione, il cui modello di calcolo dovrebbe essere ripreso dalla EN 15193 “Energy performance of buildings – Energy requirements for lighting”, norma sviluppata dal CEN/TC 169 e di competenza della Commissione UNI “Luce e illuminazione” , e la definizione di un metodo per il calcolo del carico termico estivo di progetto, per il quale si decide di mettere allo studio un progetto di norma sulla base di una collaborazione tra SC1 e SC5.

55% operativa la ritenuta d’acconto

Entra in vigore la ritenuta d’acconto sulle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, così come previsto dall’articolo 25 del Decreto Legge 78/2010, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica.

Dal primo luglio, infatti, tutte le banche italiane e le Poste Italiane S.p.A opereranno una ritenuta d’acconto del 10% sull’Irpef sui pagamenti effettuati mediante bonifico per usufruire delle detrazioni fiscali del 55%. La ritenuta sarà applicata sugli importi versati a favore dei soggetti che eseguono lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica.

Eco-Bonus (Eco-Prestito) per ristrutturazioni efficienti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2010 il Legge n. 73 del 22 maggio 2010 di conversione del DL n. 40/2010.
Modifiche sostanziali:

  • Le agevolazioni previste dal DL 40/2010 saranno estese anche al patrimonio immobiliare esistente.
  • Si prevede la possibilità di richiedere un ecoprestito, cioè un finanziamento agevolato fino a 30 mila euro, da restituire in dieci anni, a favore di quanti intendano effettuare interventi di ristrutturazione edilizia diretti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici adibiti ad abitazione principali.

[Fonte: Anit – Scarica il testo]

60 milioni di euro per l’acquisto di nuovi immobili

Il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40 assegna 60 milioni di euro per l’acquisto di nuovi immobili ad alta efficienza energetica. Il contributo è erogato in misura variabile in funzione della prestazione energetica dell’immobile acquistato, in particolare è fissato un importo pari a:

  • 83 euro/mq di superficie utile, con un limite massimo di 5.000 euro, per immobili di nuova costruzione destinati a prima abitazione, aventi valori di energia primaria per la climatizzazione invernale migliori di almeno il 30% rispetto ai valori definiti dal decreto Lgs. 192/05 a partire da gennaio 2010;
  • 116 euro/mq di superficie utile, con un limite massimo di 7.000 euro, per immobili di nuova costruzione aventi valori di energia primaria per la climatizzazione invernale migliori di almeno il 50% rispetto ai valori definiti dal decreto Lgs. 192/05 a partire da gennaio 2010.

Avendo il decreto la finalità di incentivare l’acquisto in tempi brevi di immobili ad alta prestazione energetica, già costruiti o in via di ultimazione, fissa due importanti requisiti:

  • che il contributo sia concesso solo a nuovi acquirenti ovvero quelli che stipulano i preliminari di vendita non prima della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento del Ministero;
  • che l’acquisto venga perfezionato entro il 31 dicembre 2010.

È previsto che entro i 20 giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, il venditore prenoti il contributo presso il soggetto che ne gestirà l’erogazione per conto dello Stato.
Tale prenotazione sarà confermata in sede di stipula del contratto di compravendita al quale sarà allegato, unicamente al fine dell’ottenimento del contributo, il certificato energetico in possesso del venditore.
L’atto deve contenere l’indicazione del prezzo concordato di vendita dell’immobile, decurtato delle spese di gestione della procedura relativa all’ottenimento del contributo statale.
Entro i 45 giorni successivi alla stipula, l’acquirente dovrà inviare copia autentica dell’atto notarile, completo degli estremi della registrazione, al soggetto che eroga il contributo.

Incentivi per Eco-Edifici

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri di oggi il decreto-legge sugli incentivi a sostegno dei settori industriali in crisi. Il provvedimento contiene le disposizioni tributarie e finanziarie per il contrasto di frodi fiscali internazionali e per la destinazione dei gettiti così recuperati al finanziamento del Fondo per gli incentivi e al sostegno ai settori produttivi in crisi.

E’ previsto poi un incentivo per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza: la norma prevede un contributo pari a 83 euro per metro quadrato di superficie utile (con un massimo di 5.000 euro) per immobili che garantiscono un risparmio di energia del 30% rispetto ai valori fissati dal Dlgs 192/2005. Lo sconto sale a 116 euro al metro quadrato efino a 7.000 euro se i consumi energetici si riducono del 50%.

Le agevolazioni saranno fruibili, su prenotazione, dal 6 aprile fino ad esaurimento delle risorse, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Cittadini e imprese avranno a disposizione un call center gestito da Poste Italiane per ottenere tutte le informazioni. La procedura partirà dal consumatore che potrà rivolgersi al rivenditore chiedendo di poter utilizzare l’incentivo; il rivenditore ne verificherà la capienza per via telematica o telefonica in un tempo fissato e comunicherà al consumatore la disponibilità dell’incentivo, che si tradurrà in uno sconto sul prezzo di acquisto. Il rivenditore recupererà poi l’incentivo presso gli sportelli delle Poste. Per l’acquisto di immobili è prevista la certificazione di efficienza energetica da parte dell’ENEA.

[Fonte: www.edilportale.com]

Illegittima la norma lombarda

Il Tribunale di Varese ha dichiarato incostituzionale una norma contenuta nella D.G.R. n.8/8745 della Regione Lombardia, che ha istituito l’obbligo di allegare al decreto di trasferimento di immobili nelle procedure esecutive l’attestato di certificazione energetica.

Questa Deliberazione, all’articolo 9.4, ha stabilito che “l’obbligo di allegazione si applica anche ai provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dall’1.1.2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal presente punto 9”.

[ Fonte: Casa & Clima ]

Efficienza energetica negli usi finali

Il Consiglio dei Ministri ha dato il primo via libera ad uno schema di decreto legislativo volto a modificare il D. Leg.vo 115/2008, nel quadro di una migliore definizione delle misure per il miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia.
Il provvedimento sarà emanato in attuazione dell’art. 1, comma 5, della L. 13/2007 (Comunitaria 2006), la quale prevedeva il recepimento della direttiva 2006/32/CE e la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto di recepimento (appunto il D. Leg.vo 115/2008) entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore. L’iter legislativo dello schema di decreto, la cui bozza è consultabile in allegato, prevede ora la sottoposizione ai pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata prima di tornare in Consiglio dei Ministri per il varo definitivo.

Tra le misure contenute in questa prima bozza del provvedimento, alcune vanno ad incidere sull’articolo 11 del D. Leg.vo 115/2008, che ha introdotto una serie di misure volte al miglioramento dell’efficienza energetica nel settore degli edifici.
In particolare i commi 1 e 2 dell’art. 11 hanno introdotto la possibilità di scomputare il volume e le superfici extra di elementi verticali, solai e coperture in nuovi edifici a migliorato isolamento termico, nonché di incrementare lo spessore dell’involucro edilizio in caso di interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, in entrambi i casi consentendo di derogare alle previsioni in materia di altezze e distanze.
Lo schema di decreto introduce a tale proposito una modifica volta a consentire la deroga anche alle distanze dai confini della proprietà in cui è situato l’edificio.

[ Fonte : Legislazione Tecnica ]