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Nuovi limiti per le detrazioni del 55%

Come annunciato è ufficiale il DM 26 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2010. Entrerà in vigore il 14 marzo 2010.
Novità sostanziali:

  • nuove trasmittanze limite per poter accedere alle detrazioni del 55%;
  • chiarito che finestre, porte e assimilabili devono rispettare
    le trasmittanze dei componenti finestrati;
  • nuove condizioni per l’ammissibilità agli incentivi per gli impianti a biomassa.

Scarica il testo del decreto pubblicato in Gazzetta

Novità in arrivo per le detrazioni fiscali del 55%

E’ stato firmato ed è in fase di pubblicazione un nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico riguardante le detrazioni fiscali del 55% per le spese sostenute nel 2010.
Solo su alcuni punti chiarificatore, per altri il decreto aumenta la confusione nel professionista e nelle aziende che hanno puntato su questa opportunità.

Scarica la sintesi ANIT sull’argomento

Qualche speranza per la detrazione del 55%

Attualmente la normativa permette di ottenere la detrazione fiscale del 55% per le spese di riqualificazione fino al 31 Dicembre 2010,
Anche se nei scorsi giorni la Commissione Ambiente e Territorio del Senato aveva respinto un emendamento all’art. 2 del Ddl Finanziaria 2010 che prevedeva la proroga del bonus del 55% fino al 31 dicembre 2012; il Sottosegretario Casero ha ribadito la volontà del Governo di confermare la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica, affermando: “La possibilità di detrarre il 55% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie ad alta valenza ambientale ha prodotto effetti sicuramente positivi sia in termini di trasparenza delle spese sostenute, sia per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del consumo energetico; pertanto il Governo intende mantenere tale norma anche dopo la sua scadenza nel 2011.”

L’errore sulla legge non è vincolante

Nel caso venga effettuato un pagamento indicando erroneamente la legge 449/97 (quella per la detrazione Irpef del 36) invece di 296/06 è possibile ottenere comunque la detrazione della spesa poichè si ritiene sia un errore formale,  che di persè non può comportare il mancato riconoscimento delle detrazione. L’importante è che, in caso di eventuale verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente sia in grado di dimostrare la corrispondenza dei bonifici “errati” con le fatture rilasciate dalla ditta che ha eseguito l’intervento e che, nei medesimi bonifici, siano presenti gli ulteriori elementi richiesti (codice fiscale del beneficiario (chi vole ottenere la detrazione) e la partita IVA del soggetto che riceve il pagamento).