lug 21 2011

Diagnosi energetiche – Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica

Andrea Bernardi

E’ entrato in modalità di inchiesta pubblica un documento con il progetto di Rapporto Tecnico UNI TR: E0202C1670 avente come oggetto Gestione dell’energia – Diagnosi energetiche – Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica. Fino ai primi di agosto, dunque, potranno pervenire all’UNI commenti e riflessioni riguardanti il testo.

Lo scopo del documento è definire una metodologia comune per la diagnosi energetica e i relativi documenti da produrre trovando applicazioni in diversi settori spaziando dal mondo industriale, al terziario passando per il residenziale.

Per visualizzare il documento è possibile collegarsi al sito dell’UNI a questo link. Il medesimo documento è scaricabile come pdf anche dal sito della CEI come ‘inchiesta CEI’ a questo link.

Per inviare i propri commenti entro il termine dell’inchiesta pubblica si può utilizzare questo link


lug 7 2011

55%: ridotta al 4% la ritenuta sui bonifici

Andrea Bernardi

Tra le novità contenute nelle disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (DL 6 luglio 2011 n.98), firmato del Capo dello Stato e trasmesso al Parlamento per l’approvazione, vi è quella che riduce al 4% la misura della suddetta ritenuta di acconto.
Nello specifico, la disposizione (al comma 8 dell’articolo 23) stabilisce la riduzione della percentuale senza prevedere da quale data la stessa debba applicarsi; si deve ritenere, tuttavia, che in assenza di una specifica previsione, la stessa possa essere efficace dalla data di entrata in vigore del DL in discussione.

Una misura salutata con favore da associazioni di settore e imprese, che più volte avevano lamentato l’aggravio della crisi di liquidità innescato dalla manovra estiva dello scorso anno.

Ricordiamo, infatti, che è stato il Decreto Legge 78/2010 a introdurre la ritenuta del 10% da parte di banche e Poste sui bonifici versati dai clienti, che usufruiscono delle detrazioni del 36% e 55%, alle imprese che hanno effettuato i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica.

[ Fonte: Unsaal.it ]


mag 21 2011

Linee guida sui Camini

Andrea Bernardi

Il documento è nato dalla collaborazione tra CTI (Comitato Termotecnico Italiano), WIT (Wöhler Institute of Technology) e Sezione degli spazzacamini (LVH – APA) e riporta tabelle esplicative per ogni tipo di combustibile, con informazioni relative alla classe di resistenza al fuoco, al tipo di materiale da costruzione previsto dalle norme e agli spessori minimi dei camini.
La linea guida è corredata da disegni e schemi di installazione tratti dalle norme UNI, che descrivono il posizionamento dei terminali e le relative zone di rispetto in presenza di abbaini e lucernari apribili o in presenza di ostacoli.Particolare attenzione viene data agli elementi che compongono un sistema fumario e alla scelta dei materiali da utilizzare.

Linee Guida Camini 2011


apr 3 2011

Rinnovabili: Cambia tutto!

Andrea Bernardi

Il 29 marzo 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 – “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
Il provvedimento, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili.

Vediamo i punti principali del nuovo Decreto:

  • Obbligo Certificazione Energetica
  • Energia termica da fonti rinnovabili: dal 31 maggio 2012 è richiesta una copertura del 50%, del fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria. Per il riscaldamento ed il raffrescamento, la copertura con fonti rinnovabili di una quantità di energia calcolata sul fabbisogno complessivo dell’immobile, con le seguenti percentuali:
    • il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013
    • il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016
    • il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017
  • Energia elettrica da fonti rinnovabili: obbligo di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili la cui potenza (P) è proporzionata alla superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno (S) mediante la relazione P = S/K, ove:
    • K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013
    • K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016
    • K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017
  • Previsti dei bonus per edifici virtuosi
  • Introdotta una qualifica per gli installatori
  • Trasformazione delle detrazioni IRPEF del 55%
  •  


    mar 12 2011

    Decreto sulle rinnovabili – Direttiva 2009/28/CE

    Andrea Bernardi

    Abbiamo riassunto i punti principali del nuovo decreto in attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per quanto riguarda l’installazione di impianti solari termici:

    Procedura semplificata per gli impianti solari termici (attività ad edilizia libera previa comunicazione dell’inizio dei lavori al Comune) per l’installazione di impianti solari se rispettano congiuntamente determinate caratteristiche.

    Obbligo per nuovi edifici – Edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (sup. utile > 1000 mq) devono prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento. Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura del 50% dei consumi previsti per l’ACS e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per ACS, Riscaldamento e Raffrescamento: dal 20 al 50% in base a quando è rilasciato il tiolo edilizio: a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;b) il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 ; c) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

    Tali obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

    I  regolamenti edilizi comunali devono essere aggiornati entro 6 mesi, decorso inutilmente il termine troveranno applicazione le misure previste dal decreto.

    Si prevedono dei sistemi di qualificazione degli installatori. Entro il 31.12.12 le Regioni e le Province devono attivare dei programmi di formazione per gli installatori o riconoscono fornitori di formazione da comunicare al ministero. ENEA mette a disposizione schemi di programma di formazione.


    mar 6 2011

    Che senso ha lottare contro i mulini a vento?

    Andrea Bernardi

    Cervantes presenta un personaggio eroico nella sua follia e una dimensione tragica che dipende dall’inesistente corrispondenza fra fatti e parole.
    Il protagonista porta avanti una battaglia inutile, persa in partenza contro obiettivi più grandi di lui, con un idealismo incompreso dai ricchi e potenti dell’epoca.

    Chissà perché tutto ciò mi risulta familiare: indignazione, sdegno, delusione e malcontento erano le parole utilizzate da noi e molti altri alla possibile mancata proroga delle detrazioni del 55%.
    Parole che sembrava avessero raggiunto uno scopo, anche se parziale e poco incisivo, in realtà sono rimaste nell’aria per essere ripetute anno dopo anno. Ma questa volta non abbiamo dovuto attendere la fine del 2011 perché le mosse dei “giganti” sono state molto più “subdole”

    Continua la lettura nella pagina dell’Anit: MA SIAMO TUTTI COME DON CHISCIOTTE ?

     


    feb 12 2011

    Registro regionale certificazioni energetiche

    Andrea Bernardi

    La giunta veneta, in occasione dell’ultima seduta, ha istituito il Registro regionale delle attestazioni di certificazione energetica. “Con i decreti legislativi di recepimento di specifiche Direttive Europee – spiega il vicepresidente Marino Zorzato, relatore del provvedimento di concerto con l’assessore ai lavori pubblici Massimo Giorgetti – è stato introdotto nella normativa italiana l’obbligo di redigere un certificato energetico per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione o oggetto di negoziazione tra privati, a cura di un tecnico indipendente  rispetto alla progettazione e realizzazione dell’edificio. Le attestazioni di certificazione energetica vengono poi trasmesse alla Regione, che effettua attività di monitoraggio statistico inviando i risultati al Ministero dell’Ambiente”.

    “Il quantitativo di documentazione che perviene quotidianamente – aggiunge – ha indotto a considerare modalità di registrazione delle attestazioni che risultino, da un lato, maggiormente funzionali al monitoraggio e, dall’altro, snelliscano l’attività di gestione documentale. A tal fine è stato istituito questo Registro regionale informatizzato a cui vengono attribuiti tutti gli effetti giuridici connessi alla ricezione e registrazione delle attestazioni”.

    “Il passo successivo – annuncia Zorzato – sarà la riconsiderazione dell’intera procedura di presentazione delle attestazioni stesse mediante un applicativo informatico che si chiamerà “VE.NET.energia”, realizzato nell’ottica della semplificazione e dell’innovazione tecnologica”. Lo sviluppo finale del sistema sarà in prospettiva un portale che renderà disponibile ai professionisti il software dedicato al rilascio delle certificazioni energetiche e contestualmente implementerà la relativa banca dati regionale, rendendola consultabile ai soggetti interessati.
    [Fonte: Comunicato stampa 237 del 10/02/2011]


    feb 5 2011

    Nuova raccolta R per gli impianti di riscaldamento (ex ISPESL ora INAIL)

    Andrea Bernardi

    L’INAIL,  attraverso la Circolare n. 1 -IN/2010- del 14/12/10, invita tutti i Direttori dei Dipartimenti Territoriali ad accettare unicamente le denunce di installazioni di nuove centrali di riscaldamento ad acqua calda conformi alle prescrizioni e alla modulistica presenti nella nuova Raccolta R (edizione marzo 2009) dal 1 marzo 2011.

    La Raccolta-R si applica agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C e portata termica massima complessiva dei focolari superiore a 35 kW e non si applica ai generatori di calore facenti parte di insiemi certificati CE/PED e ai generatori di calore alimentati a gas, qualora rientranti nella direttiva 2009/142/CE.

    Essa recepisce buona parte della UNI 10412-1, norma che stabilisce condizioni e modalità di progettazione e installazione ai fini della sicurezza degli impianti di riscaldamento.

    Ricordiamo che L’ISPESL è stato soppresso dalla legge 30 luglio 2010 – n. 122 , che attribuisce all’INAIL le funzioni già svolte dall’ISPESL; pertanto tutti i riferimenti al termine ISPESL della guida vanno sostituiti con INAIL.

    Documento dell’ Ing. DOMENICO MANNELLI (Responsabile dell’Area ISPESL della Direzione Regionale INAIL della Basilicata e della Calabria)

    Nuova Raccolta-R (ed. 2009)

    Circolare INAIL n. 1 IN/2010


    gen 26 2011

    Fondi per 67 milioni dalla UE per fonti energetiche rinnovabili

    Andrea Bernardi

    È stata lanciata la scorsa settimana l’edizione 2011 del bando “Energia Intelligente per l’Europa”, l’iniziativa della Commissione Europea finalizzata a promuovere l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.
    Il Bando 2011 mette a disposizione ben 67 milioni di euro per il finanziamento di progetti appartenenti ai seguenti campi:
    - Efficienza Energetica (12 milioni di euro);
    - Consumo energetico nel settore trasporti (12 milioni di euro);
    - Fonti di energia rinnovabile (16 milioni di euro);
    - Iniziative integrate (27 milioni di euro).
    Per partecipare al bando i progetti devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi del 20-20-20. Il progetti possono essere presentati da organizzazioni pubbliche o private stabilite nell’UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, e da organizzazioni internazionali provenienti da almeno tre paesi membri diversi, costituiti in partenariato. Sono previsti contributi a fondo perso fino al 75% delle spese. Le domande possono essere presentate fino al 12 maggio 2011

    [Fonte: YesLife]

    [Fonte: Intelligent Energy - Europe programme]


    gen 18 2011

    Agevolazione per le spese di riqualificazione energetica degli edifici

    Andrea Bernardi

    La Legge di stabilità per il 2011 è intervenuta in tema di incentivo alla riqualificazione energetica prevedendo, al co.48 dell’art.1, che la detrazione del 55% relativa ad alcune spese di ristrutturazione spetti anche per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione, relativamente agli oneri sostenuti nel corso del 2011, sarà però ripartita in dieci quote annuali
    di pari importo, anziché in cinque rate come era previsto per gli interventi effettuati nel corso del 2009 e 2010 (per le spese sostenute nel 2008 era possibile scegliere da 3 a 10 rate annuali, mentre per quelle sostenute nel 2007 la detrazione era ammessa in 3 quote annue). Riepiloghiamo di seguito gli elementi essenziali dell’agevolazione, prima con riferimento agli aspetti soggettivi ed oggettivi e poi con riferimento agli obblighi previsti dalla norma per usufruire del beneficio.

    I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in oggetto sono:

    • le persone fisiche, enti e soggetti ricompresi nell’art.5 del Tuir che non sono titolari di reddito d’impresa;
    • i soggetti titolari di reddito d’impresa.

    Per poter usufruire della detrazione d’imposta, i soggetti debbono aver sostenuto le spese in oggetto.
    Sono ammessi all’agevolazione tutte le categorie catastali di immobili, non considerando come tali quelli:

    • oggetto di costruzione;
    • oggetto di ampliamento.

    Rientrano nell’agevolazione gli immobili oggetto di demolizione e fedele ricostruzione.
    Il beneficio riguarda quattro tipologie di intervento:

    TIOLOGIA INTERVENTO

    Importo max detraibile

    Importo max di spesa

    Riduzione del fabbisogno energetico (-20%)

    100.000,00€

    181.818,18€

    Miglioramento isolamento termico (Muri/Finestre/Tetti)

    60.000,00€

    109.090,90€

    Installazione pannelli solari

    60.000,00€

    109.090,90€

    Sostituzione impianti di riscaldamento

    30.000,00€

    54.545,45€

    Quanto agli aspetti burocratici la procedura per il 55% non richiede una comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate (come accade invece per la detrazione del 36%); tuttavia, per gli interventi diretti al risparmio energetico, i cui lavori proseguono in più periodi di imposta, deve essere presentato, per ciascun periodo di imposta interessato dagli interventi, una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

    Alla fine dei lavori, ed entro 90 giorni, è necessario inviare all’ENEA apposita comunicazione.
    Infine ricordiamo che, affinché si possa usufruire della detrazione in oggetto, necessita che la fattura relativa ai lavori eseguiti evidenzi separatamente il costo della manodopera.
    In merito alle modalità di pagamento si deve differenziare tra i soggetti Ires che non hanno alcun vincolo e le persone fisiche che al contrario devono procedere al pagamento delle competenze esclusivamente tramite bonifico bancario in cui siano espressamente indicati:

    • causale del versamento;
    • codice fiscale di colui che usufruirà della detrazione d’imposta;
    • partita Iva o codice fiscale del beneficiario.