ott 26 2009

Semplificazione 55% per la sostituzione delle caldaie in arrivo

Andrea Bernardi

L’Enea informa che è in preparazione una faq che aiuti a calcolare il risparmio energetico da indicare sull’allegato E (Scheda informativa) al DM 19 febbraio 2007, nel caso di sostituzione di impianto termico. Sarà online il prima possibile sul sito www.acs.enea.it.


ago 6 2009

Detrazione del 55% e la ripartizione delle spese

Andrea Bernardi

Come nella detrazione del 36% è possibile, in caso di comproprietà dell’immobile , calcolare l’agevolazione spettante a ciascuno dei proprietari in base alle reali spese sostenute, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso (Circolare 57/E/1998) .  Ciò implica che, in caso di contitolarità dell’abitazione, la ripartizione delle spese agevolate non deve necessariamente rispettare la percentuale di possesso, se, dalle fatture e relativi bonifici, risulti un’effettiva e diversa ripartizione dei costi tra i comproprietari che vogliono fruire dell’agevolazione.

Ad esempio una famiglia con marito e moglie comproprietari in parti uguali dell’abitazione, potrebbero sfruttare la detrazione del 55%  per il rifacimento dell’impianto termico in misura diversa rispetto alle reali quote di proprietà (ad esempio, al 80% e 20% invece di 50% ciascuno), se, con le fatture e i bonifici, i coniugi siano in grado di dimostrare di aver differentemente ripartito e sostenuto le spese agevolate. Tuttavia, in presenza di fatture cointestate (dove non è specificata in nessun modo la ripartizione delle spese) non si è in grado di dimostrare una diversa ripartizione delle spese  sostenute rispetto alle quote di possesso, per cui l’agevolazione sarà attribuita in misura pari al 50%.


giu 1 2009

Anche il convivente può usare la detrazione del 55%

Andrea Bernardi

Nell’ambito della detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico, il convivente non coniugato ma con residenza nella casa in cui sono stati fatti i lavori può usufruire della detrazione Irpef per le spese effettivamente sostenute. Questo grazie alla sentenza della Corte di cassazione, sezione tributaria, n. 26543 del 5 Novembre 2008, nella quale viene equiparata la posizione del convivente “more uxorio” e quella del coniuge convivente, ai fini della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. La pronuncia in questione assume rilevanza in ordine all’individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione Irpef del 36% e 55%, in quanto la Suprama corte di cassazione conferma la possibilità di ottenere la detrazione tra i soggetti legittimati alla fruizione, non solo il coniuge convivente “more uxorio”.


mag 21 2009

Detrarre le spese con il 55% anche con il cambio d’uso

Andrea Bernardi

Nel caso di cambio d’uso di un fabbricato è possibile usare le agevolazioni del 55% visto che la circolare 36/E/2007 ha chiarito che la condizione iniziale per ottenere al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia dei lavori è l’esistenza dell’edificio. Infatti, tenendo conto che il beneficio si applica ai fabbricati appartenenti a ogni categoria catastale, l’edificio si considera esistente se risulti iscritto in catasto, oppure ne sia stata fatta richiesta di accatastamento, e se risulta la regolarità nel pagamento dell’Ici, ove dovuta.
Quindi non esistono limitazioni se al termine dei lavori l’edificio viene trasformato da edificio abitativo in abitazione. L’importante è che l’edificio sia esistente (quindi accatastato) prima dell’inizio dei lavori.


mag 12 2009

L’errore sulla legge non è vincolante

Andrea Bernardi

Nel caso venga effettuato un pagamento indicando erroneamente la legge 449/97 (quella per la detrazione Irpef del 36) invece di 296/06 è possibile ottenere comunque la detrazione della spesa poichè si ritiene sia un errore formale,  che di persè non può comportare il mancato riconoscimento delle detrazione. L’importante è che, in caso di eventuale verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente sia in grado di dimostrare la corrispondenza dei bonifici “errati” con le fatture rilasciate dalla ditta che ha eseguito l’intervento e che, nei medesimi bonifici, siano presenti gli ulteriori elementi richiesti (codice fiscale del beneficiario (chi vole ottenere la detrazione) e la partita IVA del soggetto che riceve il pagamento).