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Category Archive Corte di Cassazione

Illegittima la norma lombarda

Il Tribunale di Varese ha dichiarato incostituzionale una norma contenuta nella D.G.R. n.8/8745 della Regione Lombardia, che ha istituito l’obbligo di allegare al decreto di trasferimento di immobili nelle procedure esecutive l’attestato di certificazione energetica.

Questa Deliberazione, all’articolo 9.4, ha stabilito che “l’obbligo di allegazione si applica anche ai provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dall’1.1.2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal presente punto 9”.

[ Fonte: Casa & Clima ]

Anche il convivente può usare la detrazione del 55%

Nell’ambito della detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico, il convivente non coniugato ma con residenza nella casa in cui sono stati fatti i lavori può usufruire della detrazione Irpef per le spese effettivamente sostenute. Questo grazie alla sentenza della Corte di cassazione, sezione tributaria, n. 26543 del 5 Novembre 2008, nella quale viene equiparata la posizione del convivente “more uxorio” e quella del coniuge convivente, ai fini della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. La pronuncia in questione assume rilevanza in ordine all’individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione Irpef del 36% e 55%, in quanto la Suprama corte di cassazione conferma la possibilità di ottenere la detrazione tra i soggetti legittimati alla fruizione, non solo il coniuge convivente “more uxorio”.

Distacco dal Riscaldamento Condominiale

La Corte di Cassazione, sezione II, con la sentenza n.7518/06, ha statuito che il condominio può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazioni o approvazioni degli altri condomini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. Ne consegue che la delibera assembleare che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto indivituale del condominio sulla cosa comume.