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Chiarimenti sulla UNI 11528:2014

Il Ministero dell’Interno, in particolare il dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha rilasciato la circolare 8 maggio 2014 dove conferma che in attesa dell’aggiornamento del D.M. 12 aprile 1996 l’impianto di adduzione del gas metano deve essere progettato seguendo le UNI11528:2014 “Impianti a gas di portatatermica maggiore di 35kW” e UNI8723:2010 “Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare – Prescrizioni di sicurezza”

Scansione del documento: Circolare 8 maggio 2014 impianti gas

Estratto della circolare:

Con il D.M. 12 aprile 1996 sono state emanate disposizioni di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. Nel periodo di applicazione del predetto decreto si è registrata una significativa evoluzione tecnologica nel settore impiantistico in argomento che ha determinato la necessità di avviare l’aggiornamento dello stesso. Nelle more dell’aggiornamento e ai fini dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, risulta utile ricordare che l’impianto interno di adduzione del gas, come definito alla lettera h) dell’allegato al DM 12 aprile 1996, è soggetto alle procedure del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37. Tale impianto deve essere progettato e realizzato secondo la regola dell’arte ed, in particolare, può essere conforme a norme di prodotto e di installazione adottate sia a livello comunitario (ad esempio norme UNI EN) che a livello nazionale dall’Ente di Unificazione Italiano (norme UNI). Tale approccio consente l’utilizzo di norme regolarmente aggiornate, ai sensi della vigente legislazione nazionale e comunitaria , che tengono conto dell’evoluzione tecnologica di settore. Al riguardo si segnala la pubblicazione della norma UNI 11528 “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35kW”, di recente emanazione (febbraio 2014), nonché? la norma UNI 8723:2010 “Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare – Prescrizioni di sicurezza”, che ben rappresentano la recent

Andrea Bernardi

Climatizzatori e impianti termici: nuove Regole per utilizzo e controlli

Ogni impianto di climatizzazione (split inclusi) deve essere installato da un’Azienda Certificata F-gas (è possibile consultare l’elenco degli Installatori e delle Imprese certificate secondo la Normativa F-Gas sul sito pubblico http://www.fgas.it/RicercaSezC) e, a partire dal 01/06/2014, indipendentemente dal fatto che sia una nuova installazione o un impianto già esistente da tempo, dovrà essere dotato di un Libretto di Impianto Termico (similare al libretto di impianto già da molti anni in vigore per le caldaie) che può essere rilasciato da un Installatore Certificato. Inoltre, se la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 12 kW è obbligatorio anche sottoporre lo stesso agli opportuni controlli periodici, accertandosi che, nel tempo, i consumi non siano cresciuti troppo rispetto all’iniziale rendimento.
Viene inoltre fissato in 26°C (con tolleranza fino a 24°C) il limite della temperatura media per tutti gli edifici durante il funzionamento estivo dei climatizzatori d’aria. Per la climatizzazione invernale è confermato il limite di 18°C (con tolleranza fino a 20°C) per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, e di 20°C (con tolleranza fino a 22°C) per tutti gli altri edifici.
Queste le principali novità introdotte con il D.M. 10 febbraio 2014  e, ancor prima, con il Dpr 74/2013  , in vigore dal 12 giugno 2013.
Per la periodicità dei controlli di legge, il riferimento e’ il Dpr 74/2013, art.8 e relativa tabella all’allegato A (bordata in rosso la parte relativa agli impianti di climatizzazione; P è la potenza termica utile nominale):

Cadenza controlli di efficienza energetica

 

Attenzione: il “Registro dell’apparecchiatura (F-gas)” ed il “libretto di impianto termico (ex DPR 74/2013)” non si sostituiscono uno all’altro, quindi per impianti sopra i 10-12 kW contenenti più di 3 kg di F-gas, entrambi sono necessari.

Andrea Bernardi

Direttiva europea EuP

Nel 2005 l’Unione Europea ha approvato la nuova direttiva 2005/32/CE che istituisce un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. Tale direttiva è nota come EuP (Energy using products) o Direttiva Eco-design.

Il 20 novembre 2009 è stata sostituita dalla nuova direttiva 2009/125/CE. La modifica più importante risiede nel fatto che l’ambito di applicazione, ossia “Prodotti che consumano energia”, è stato ampliato allo scopo di comprendere “prodotti connessi all’energia” e la norma viene oggi abbreviata con “Direttiva ErP”.
Lo scopo della Direttiva Eco-design è ridurre il consumo di energia e altri impatti ambientali negativi. L’obiettivo per il 2020 è una riduzione del 12% del consumo del 2007, ossia un risparmio complessivo di 341 TWh (terawattora).

Ad esempio, se prendiamo tre circolatori da 6m di prevalenza i consumi elettrici per una stagione di riscaldamento di 180gg sono i seguenti:

  • Classe D (1998): 347kWh
  • Classe C (2002): 247kWh
  • Classe A (2008):   92kWh

di conseguenza sostituendo un circolatore di classe D con un circolatore di classe A otteniamo un risparmio di circa 250kWh all’anno anno, corrispondenti a circa 50 EUR/anno

Andrea Bernardi

Nuove regolamento impianti termici 2013

Vi ricordiamo che il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il nuovo DPR n°74 sui “criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari”.
Andrea Bernardi

Raccolta sul nuovo Conto Energia Termico

In questi giorni molti ci chiedono informazioni sul nuovo conto energia termico che dovrebbe essere entrare in vigore nei primi mesi del 2013, nel documento che trovate qui sotto abbiamo raccolto tutta una serie di informazioni per accedere a questo tipo di finanziamento.
Conto Energia Termico

Andrea Bernardi

Nuovo Conto Energia (5° Versione)

In questi giorni stiamo ricevendo molte telefonate a riguardo del quinto conto energia, che entra in vigore il 27 agosto 2012, relativamente alla necessità di allegare la certificazione energetica della struttura (edificio/abitazione) nel quale si va ad installare l’impianto fotovoltaico.

Per tutti gli impianti esonerati dall’obbligo d’iscrizione a registro per la richiesta di incentivi:

  • impianti sotto i 12 kW
  • impianti fotovoltaici tra 12 e 20 kW che accettino di ricevere una tariffa incentivante decurtata del 20%
  • impianti fino 50 kW realizzati in sostituzione dell’eternit
  • impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 50 milioni di euro)
  • impianti a concentrazione (sempre con tetto di 50 milioni)
  • impianti su edifici e terreni della pubblica amministrazione (purché realizzati con gara d’appalto pubblica e anche qui con un tetto di spesa di 50 milioni di €)

è obbligatoria la certificazione energetica e non ci sono limiti alla classe energetica.

Diversamente per tutti i rimanenti impianti che devono effettuare l’iscrizione al registro il primo criterio con il quale verrà formata la graduatoria per l’ottenimento degli incentivi sarà proprio la classificazione energetica con un minimo della classe D.

Quindi riepilogando: prendendo in considerazione due impianti fotovoltaici installati in due diversi edifici aventi però le stesse caratteristiche, la graduatoria per gli incentivi darà la priorità all’edificio che possiede una migliore classificazione energetica; ipotizzando dunque di avere un edificio in classe B e il secondo in classe D, avrà la precedenza  quello in classe B poiché ha una prestazione energetica superiore.

Andrea Bernardi

Il Decreto sviluppo è legge: bonus fiscale OK

Tra i punti chiave del decreto legge figura il bonus fiscale che passa dal 36% al 50%, a partire dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2013: possono usufruire delle agevolazioni con le nuove soglie di detrazione IRPEF tutti coloro che decidono di investire nella di immobili. Dal 1° luglio la detrazione tornerò al 36%.

Per la riqualificazione energetica il bonus del 55% viene prorogato fino al 30 giugno 2013. Nuovi sgravi fiscali arrivano anche per le imprese ad elevato consumo energetico.

Andrea Bernardi

Linea Amica per le detrazioni fiscali

ENEA, in collaborazione con Linea Amica, servizio del Ministero per la Pubblica Amministrazione, ha attivato un servizio informazioni per rispondere a tutti i questiti relativi alle detrazioni fiscali del 55%.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00 (mese di agosto compreso)
Numero Verde da rete fissa 803 001, da cellulare 06/828 881
Servizio online da Portale degli Italiani www.lineaamica.gov.it 
Skype: lineaamica

Risponderanno ad ogni vostra domanda dei tecnici competenti previamente formati da ENEA la quale garantirà la propria disponibilità per casi di controversa interpretazione.

Andrea Bernardi

Fotovoltaico obbligatorio

Nel caso di nuovi edifici o restauri di strutture con superficie utile superiore ai 1000mq, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze p calcolata secondo la seguente formula:

P = (1/K) * S

P = Potenza elettrica [kW]
S = Superficie in pianta dell’edificio a livello terreno [mq]
K = Coefficiente [mq/kW]

Il coefficiente assume i seguenti valori:
K=80 quando la richiesta del permesso di costruire è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
K=65 quando la richiesta del permesso di costruire è presentata dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
K=50 quando la richiesta del permesso di costruire è presentata dal 1 gennaio 2017;

Per esempio:

Se abbiamo una villetta con una superficie della pianta al piano terra di  150mq P sarà uguale a P=(1/80)*150=1,875kW

Andrea Bernardi

Decreto Sviluppo 2012 – Novità sul 36%

Il decreto sviluppo introdotto dal governo, ha modificato le modalità di funzionamento delle detrazioni fiscali del 36% che aumentano al 50%, con massimale che passa da 48.000 a 96.000 €.

“Art. 11
Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta
una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.”

La disposizione entrerà in vigore il giorno della pubblicazione del Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale visiona il testo del Decreto

Andrea Bernardi