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In Gazzetta l’elenco dei lavori non soggetti a Cila, Scia [Edilizia libera]

In Gazzetta l’elenco dei lavori non soggetti a Cila, Scia [Edilizia libera]

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il glossario unico delle opere che non richiedono un titolo abilitativo: Cil, Cila, Scia o permesso di costruire e sarà uniforme in tutti i comuni per piccoli lavori edilizi. Ferme restando le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).
L’elenco delle prime 58 principali opere (dagli intonaci ai lampioni) che possono essere realizzate in edilizia libera è individuato, infatti, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018, pubblicato in GU il 7 aprile scorso ed entrerà in vigore il prossimo 23 aprile. Il decreto avrebbe dovuto essere emanato così come disposto all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 25/11/2016, n. 222 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (11/12/2016) e, quindi, entro il 9/2/2017 e dunque arriva con notevole ritardo rispetto a quanto previsto.

Le categorie di intervento che rientrano nell’edilizia libera riguardano:

    1. manutenzione ordinaria,
    2. pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW,
    3. depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc,
    4. eliminazione delle barriere architettoniche,
    5. attività di ricerca nel sottosuolo,
    6. movimenti di terra,
    7. serre mobili stagionali,
    8. pavimentazione di aree pertinenziali,
    9. pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici,
    10. aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza,
    11. manufatti leggeri in strutture ricettive,
    12. opere contingenti temporanee.

Tra gli interventi di manutenzione ordinaria, ad esempio, rientrano la sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne, il rifacimento di intonaci interni ed esterni, il rinnovamento di opere di lattoneria, come grondaie e pluviali, la sostituzione di rivestimenti interni ed esterni e di serramenti e l’installazione o riparazione di controsoffitti.
Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire, è demandato a
successivi decreti.

Andrea Bernardi

Termotecnico / Energy Consultant (heating and cooling) Un mondo ecologico è possibile ed è più facile di quel che si pensa! EV enthusiast, da 2014 sono un felice proprietario di un'auto completamente elettrica

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