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Archivio mensile 12 Agosto 2009

Emissioni di CO2 negli Attestati di Certificazione Energetica

Con l’emanazione delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26/06/2009) nasce la necessità di indicare la quantita di CO2 prodotta dal sistema edificio/impianti secondo l’attuale efficienza dell’edificio.

Purtroppo nel D.M. 26/06/2009 non ci sono specifiche indicazioni in merito ai fattori di conversione da adottare, un possibile riferimento è rappresentato dai fattori di conversione previsti all’Appendice 1 della Deliberazione 10 Aprile 2009 – “Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Deliberazione n. 14/2009)

Qui di seguito vi riporto le prime righe della tabella con i combustibili piu usati:

Parametri standard combustibili

Parametri standard combustibili

grazie a queste tabelle e ai risultati ottenuti dalle prestazioni energetiche globali risulterà molto facile inserire il valore di kgCO2/m²·anno richiesto dall’Attestato di qualificazione energetica.

Detrazione del 55% e la ripartizione delle spese

Come nella detrazione del 36% è possibile, in caso di comproprietà dell’immobile , calcolare l’agevolazione spettante a ciascuno dei proprietari in base alle reali spese sostenute, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso (Circolare 57/E/1998) .  Ciò implica che, in caso di contitolarità dell’abitazione, la ripartizione delle spese agevolate non deve necessariamente rispettare la percentuale di possesso, se, dalle fatture e relativi bonifici, risulti un’effettiva e diversa ripartizione dei costi tra i comproprietari che vogliono fruire dell’agevolazione.

Ad esempio una famiglia con marito e moglie comproprietari in parti uguali dell’abitazione, potrebbero sfruttare la detrazione del 55%  per il rifacimento dell’impianto termico in misura diversa rispetto alle reali quote di proprietà (ad esempio, al 80% e 20% invece di 50% ciascuno), se, con le fatture e i bonifici, i coniugi siano in grado di dimostrare di aver differentemente ripartito e sostenuto le spese agevolate. Tuttavia, in presenza di fatture cointestate (dove non è specificata in nessun modo la ripartizione delle spese) non si è in grado di dimostrare una diversa ripartizione delle spese  sostenute rispetto alle quote di possesso, per cui l’agevolazione sarà attribuita in misura pari al 50%.

Rimane l’AQE per ottenere la detrazione del 55%

Con l’ingresso delle Linee guida sulla certificazione energetica si era creato un dubbio sui documenti da inviare per ottenere la detrazione Irpef del 55%. Anche se non completamente concorde il chiarimento è stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito internet dell’Enea. Nella sezione Faq, al punto 55, si lege: “In maniera analoga a quanto già avviene per le Regioni che hanno già legiferato in materia, si ritiene che ,  ai soli fini della detrazioni fiscali del 55%, sia ancora sufficiente produrre l’attestato di qualificazione energetica attraverso il nostro sito“.

Non siamo concordi con questo chiarimento perchè un ente come l’Enea non dovrebbe ignorare il Decreto del 19 Febbraio 2007 che legifera proprio sulla documentazione da presentare per ottenere la detrazione Irpef. Se prendiamo l’art.5 comma 1 e 2 il decreto recita:

Art. 5. Attestato di certificazione e di qualificazione energetica
1. L’attestato di certificazione energetica degli edifici e’ prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.
2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell’attestato di certificazione energetica e’ prodotto l’attestato di qualificazione energetica predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo schema riportato all’allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato.

In questo momento le procedure e le metodologie principali sono disponibili tranite il decreto 26 Giugno 2009 e non ci sono problemi per redigere l’attestato di certificazione energetica. In questo modo l’Enea limita la diffusione di questi documenti ma sopratutto limita la cultura del risparmio energetico riducendo il tutto in semplice “carte” inutili da ottenere per avere la detrazione.